TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-12-01, n. 202012821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-12-01, n. 202012821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012821
Data del deposito : 1 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2020

N. 12821/2020 REG.PROV.COLL.

N. 10971/2014 REG.RIC.

N. 03965/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10971 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OISSIS--OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;



contro

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 3965 del 2016, proposto dal sig. -OISSIS--OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;



contro

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 10971 del 2014:

- della nota prot. n. 36 del 20 maggio 2014 del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa avente il seguente oggetto “ art. 1, co. 489, L. 27 dicembre 2013 n. 147. Determinazioni ”, con la quale l’Amministrazione convenuta ha comunicato al ricorrente che a decorrere dal mese di giugno 2014 avrebbe provveduto alla sospensione della erogazione del trattamento retributivo, disponendo altresì che « resta fermo, all’esito delle definitive determinazioni, l’obbligo di restituzione delle somme percepite per il periodo dell’anno 2014 antecedente alla disposta sospensione, laddove in eccesso rispetto al tetto normativamente previsto »;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, con particolare riferimento, ove occorra, alla nota prot. n. 1074 del 14 maggio 2014, a firma del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, avente il seguente oggetto “Disposizioni in materia di trattamenti economici art 13 d.l. 24 aprile 2014 n 66 (limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate). Artt. 23-bis, 23-ter d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214; art. 3, co. 2, DPCM 23 marzo 2012”;

- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento stipendiale unitamente al trattamento pensionistico in essere, senza subire le decurtazioni previste dall’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013;

- nonché, ancora, per la condanna al versamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate;

con motivi aggiunti depositati in data 8.10.2014:

- della nota, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, datata 5 agosto 2014, prot. n. 17466, avente ad oggetto, “ Comunicazione di versamento delle addizionali comunali Irpef e dell’addizionale regionale Irpef ”, con cui l’amministrazione ha comunicato che, per effetto della sospensione del trattamento retributivo ex art. 1, comma 489, l. 27 dicembre 2013, n. 147, disposta a decorrere dal mese di giugno, il Cons. -OISSIS- “ dovrà procedere a versare personalmente le addizionali comunali Irpef e l’addizionale regionale Irpef ”, secondo gli importi determinati nel prospetto allegato al provvedimento nonché, ove occorrer possa, dei cedolini mensili riepigolativi del trattamento economico erogato, allo stato non conosciuti;

con motivi aggiunti depositati il 23.12.2014:

- della nota prot. n. 128 del 7 ottobre 2014, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con la quale l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente che « all’esito dell’istruttoria avviata per l’applicazione della normativa in oggetto, ha comunicato che il trattamento pensionistico del ricorrente, al netto del contributo di solidarietà, è superiore al tetto massimo retributivo previsto dalla vigente normativa per l’anno 2014 », contestualmente ordinando la restituzione degli emolumenti erogati nel periodo 1 gennaio -31 maggio 2014, al netto degli oneri sociali;

con motivi aggiunti depositati in data 3.03.2015:

- della nota, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, prot. n. 179 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto: “art. 1, co. 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni”, con cui l’Amministrazione ha comunicato che per l’anno 2015 non potrà essere erogato al Cons. -OISSIS- alcun trattamento economico;

quanto al ricorso n. 3965 del 2016:

- della nota del 29 dicembre 2015, prot. n. 25852, a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con cui l’Amministrazione convenuta ha comunicato all'odierno ricorrente che “in pedissequa applicazione della disposizione specificata in oggetto, non (…) potrà essere erogato, anche per l'anno 2016, alcun trattamento economico ”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

per l’accertamento del diritto a percepire il trattamento stipendiale in una con il trattamento pensionistico in essere senza le decurtazioni prevista dall’art. 1 comma 489, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

e per la condanna dell’Amministrazione al versamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate..


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, Consigliere di Stato (a decorrere dal 2009) e, nel contempo, titolare di un trattamento pensionistico erogato da una gestione previdenziale pubblica (nella specie I.N.P.S.), mercé la formale impugnazione della nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 36 del 20 maggio 2014, ha sostanzialmente esperito una domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere l’integrale corresponsione del proprio trattamento economico, stante la pretesa illegittimità della trattenuta operata dall’amministrazione a cagione del superamento del cd. tetto retributivo di € 240.000,00, previsto dall’art. 1, comma 489 l. n. 147/2013 in combinato disposto con l’art. 13 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv., con modif., in l. 23 giugno 2014, n. 89.

Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in riferimento all’art. 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ”;

- “ Disparità di trattamento e violazione del principio di ragionevolezza ”.

L’amministrazione, senza adeguatamente motivare sul punto, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile, nei confronti del ricorrente, il cd. tetto massimo retributivo previsto nella prima parte dell’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (per come integrato dall’art. 13 l. 24 aprile 2014, n. 66), senza avvedersi del fatto che la peculiare posizione lavorativa di quest’ultimo sarebbe ricaduta nell’alveo applicativo dell’ultima parte, derogatoria rispetto alla prima, della medesima disposizione normativa, laddove, comunque, “ Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi […]”.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la funzione giurisdizionale di Consigliere di Stato dallo stesso esercitata fin dal 2009 e, quindi, con decorrenza antecedente rispetto l’entrata in vigore della legge n. 147/2013, rientrerebbe tra gli “ incarichi in corso ”, espressamente esentati dall’applicazione della disposizione normativa in parola.

Tra gli incarichi de quibus dovrebbero, invero, annoverarsi anche i rapporti di lavoro di diritto pubblico globalmente intesi, non potendo legittimamente distinguere quelli la cui prestazione consiste nell’assolvimento di un “incarico” da quelli che implicano l’esercizio di una “funzione”.

Diversamente opinando, la normativa in questione si porrebbe in contrasto con i valori costituzionali dell’eguaglianza sostanziale (art. 2 e 3 Cost.) e della ragionevolezza, determinando illogiche disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici contrattualizzati ovvero titolari di “incarichi” e quelli, come il ricorrente, esercenti “funzioni” in regime di impiego pubblicistico.

Del resto, il Legislatore, nello stabilire i presupposti per la nomina governativa a Consigliere di Stato, ha previsto l’esistenza di solide e prestigiose carriere lavorative, naturalmente possedute da qualificati soggetti attivi in campo giuridico, come tali, percettori di pensioni ovvero stipendi destinati, per ciò stesso, a coesistere con la retribuzione connessa all’esercizio della funzione giurisdizionale, pena inaccettabili irragionevolezze e contraddizioni di sistema.

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