TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-07-23, n. 202108875

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-07-23, n. 202108875
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202108875
Data del deposito : 23 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2021

N. 08875/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09952/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9952 del 2020, proposto da
L N, rappresentato e difeso dall'avvocato L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Roma, 1^ Sez. Lavoro – n. 7563/2019 e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione, previa adozione dei relativi provvedimenti amministrativi a ciò finalizzati di corrispondere alla ricorrente, quale procuratore antistatario nel giudizio conclusosi con la sentenza innanzi riportata, le spese di lite liquidate in suo favore pari ad € 4015,00 oltre accessori di legge e spese generali al 15% , come da sentenza ( dunque pari ad € 5.858,37 comprensivi di spese generali, Iva e Cpa come per legge).

2) dichiarare nulli eventuali atti adottati in violazione o elusione del giudicato;

3) ex art. 114, co. 4, lett. d) c.p.a., nominare fin da ora, un commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione oltre il termine assegnato;

4) ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., fissare la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell'esecuzione del giudicato;

5) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, ivi incluse le spese per il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del presente ricorso pari ad € 43,00, e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre le spese generali e gli accessori di legge”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ricorre, in proprio, l’avvocato originario difensore degli attori nella causa definita con la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, 1^ Sezione Lavoro –, n. 7563/19 del 17.09.2019 pubblicata in pari data, munita di formula esecutiva il 05.06.2020, notificata, in forma esecutiva il 26/05 - 03/07/2020, presso la sede legale del Ministero della Salute in Roma e passata in giudicato.

Il predetto difensore ha chiesto l’esecuzione della citata decisione relativamente alle sole spese di lite liquidate allo stesso quale antistatario.

Inoltre la parte ha chiesto la condanna ex art. 114 cpp.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, atteso che sono trascorsi i previsti 120 giorni dalla partecipazione del titolo alla parte resistente.

Conseguentemente, il Collegio ordina alla amministrazione resistente di dare puntuale esecuzione alla decisione, meglio riportata in epigrafe, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.

In caso di persistente inerzia della amministrazione resistente oltre il termine indicato, il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del ministero della Salute con facoltà di sub delega ad un dirigente dello stesso dicastero.

La parte ricorrente ha, altresì, chiesto il pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

In merito il Collegio osserva.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art.114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile, con riferimento al solo ricorrente, per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art.113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria, dando conseguentemente pieno e definitivo ingresso all’istituto dell’ ”astrainte” – quale penalità di mora nei confronti dell’intimata Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva - nell’esecuzione del giudicato per adempimento delle obbligazioni pecuniarie come quella di cui alla presente causa ( Cons. Stato, Ad. Plen. 25.06.14, n.15;
Tar Lazio, Sez.I, 24.10.12, n.8748;
Cons. Stato, Sez.V, 14.5.12, n.2744).

In relazione all’entità della predetta penalità, il Collegio richiama l’entrata in vigore dell'art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo cui: “a) all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.

La Sezione, quindi, ritiene che la quantificazione della suindicata “penalità” possa essere effettuata in misura pari agli interessi legali.

Tale indennità dovrà applicarsi a far tempo solo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (da ult. in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, N. 03735/2015) e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta, come sopra individuato.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare l’amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della predetta penalità di mora, che la stessa amministrazione dovrà calcolare secondo i parametri sopra indicati.

Infine, spetta alla parte ricorrente la corresponsione degli interessi legali dal momento della notifica della decisione del giudice ordinario sino al soddisfo, cui deve aggiungersi, come detto, la somma dovuta quale penalità di mora ex art. 114 cpa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi