TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2016-07-14, n. 201600254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2016-07-14, n. 201600254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600254
Data del deposito : 14 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00618/2016 REG.RIC.

N. 00254/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00618/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2016, proposto da:


S G, rappresentata e difesa dall'avv. G T, con domicilio fissato, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;


contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Direzione del Carcere di Cuneo, Direzione del Carcere di Torino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa Direzione Casa Circondariale di Cuneo a firma del Direttore Claudio Mazzeo, emesso in data 24.3.2016 e notificato, non in copia conforme, il 4.4.2016, con il quale è stata disposta la sanzione della censura per l'infrazione disciplinare di cui all'art. 2 lett. c) e d) del D.Leg.vo 444/92.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad un primo esame, che il ricorso non presenta elementi di fondatezza, atteso che:

- l’assenza nella copia dell’atto notificato alla ricorrente dell’attestazione di conformità all’originale non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento, non essendo posta in dubbio la sua autenticità;

- la contestazione degli addebiti ha fatto esplicito riferimento anche ai fatti accaduti in data 26 febbraio 2016 (allorché l’interessata “non si presentava in segreteria e si provvedeva alla consegna per il tramite dell’agente Anselmi”);

- il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare reca una compiuta motivazione con riguardo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione ;

Considerato che nella fattispecie in esame manca anche il presupposto del danno grave e irreparabile, necessario per poter accordare tutela cautelare, posto che la sanzione della “censura” non incide, allo stato, sulla carriera della ricorrente, che del resto non ha evidenziato gli oggettivi, concreti ed attuali profili che renderebbero pregiudizievole l’esecuzione del provvedimento;

Ritenuto, comunque, di poter compensare le spese di lite della fase;

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