TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-09-28, n. 201604471
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Pubblicato il 28/09/2016
N. 04471/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F S, C.F. SCTFDN47T10F839D, A S, C.F. SGGLRT73H05F839N, F L, C.F. LDDFLC47C11B180F, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Napoli, via Caracciolo, n. 15;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
dell’informativa interdittiva antimafia del 17.12.2015, cat. 12 b. 16/ANT/AREA/ 1^.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la -OMISSIS-s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - l’informativa interdittiva antimafia del 17 dicembre 2015, cat. 12b.16/ANT/AREA 1^, emessa dalla Prefettura di Caserta e dalla stessa comunicata con nota in pari data, prot. n. 71390, nonché confermata con nota del 18 gennaio 2016, cat. 12b.16/ANT/AREA 1^;- le note della Questura di Caserta, Divisione Polizia Anticrimine, cat. Q2/2/ANT/BN, del 18 novembre 2014 e del 12 febbraio 2015;- la nota del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri di Caserta, prot. n. 3/110-1 del 5 gennaio 2015;- la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, prot. n. 220626/6-11/P, del 4 novembre 2015;- la nota della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia tributaria di Caserta, prot. n. 577991, del 3 dicembre 2015;- le note della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia tributaria di Napoli – G.I.C.O., prot. n. 215290, del 30 aprile 2015 e prot. n. 576759, del 3 dicembre 2015;- la nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, prot. n. 125/NA/H7 12796, del 22 giugno 2015;- la relazione istruttoria del Gruppo Ispettivo Antimafia presso la Prefettura di Caserta del 4 dicembre 2015.
2. L’impugnato provvedimento ex art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 era così motivato, sulla scorta delle risultanze istruttorie ivi richiamate: - i germani -OMISSIS- (nato il -OMISSIS-) e -OMISSIS-(nato il -OMISSIS-), rispettivamente, amministratore unico e socio della -OMISSIS-, risultavano essere in rapporti di parentela (cugini) sia con -OMISSIS-(nato il -OMISSIS-), esponente del clan camorristico dei ‘casalesi’, sia con -OMISSIS- (nato il -OMISSIS-), destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 331 del 7 maggio 2015, emessa dalla Sezione VIII G.I.P. del Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento penale r.g.n.r. n. 15858/2014 (r.g. G.I.P. n. 2884/2015), per reati di associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari, concorso in rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, fittizia attribuzione di quote sociali, finanziamenti illeciti a politici ed altro, con l'aggravante dell’agevolazione in favore di organizzazione mafiosa;- nella deposizione resa dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-nell’ambito del menzionato procedimento penale r.g.n.r. n. 15858/2014 -OMISSIS- figurava rappresentato come imprenditore legato a -OMISSIS-, capo dell’omonima fazione del clan camorristico dei ‘casalesi’;- il medesimo -OMISSIS- aveva subito, senza averla denunciata, una estorsione da parte della medesima fazione -OMISSIS- del clan camorristico dei ‘casalesi’;- la -OMISSIS-risultava avere una partecipazione (per una quota pari al 45%) nella -OMISSIS- r.l. insieme alla -OMISSIS- s.r.l., colpita da misure interdittive antimafia.
3. Nell’avversare tale impianto motivazionale, la ricorrente articolava una confutazione analitica delle circostanze indizianti il pericolo di infiltrazione mafiosa, emerse a carico della propria compagine.
In dettaglio, lamentava che: - le valutazioni compiute dall’autorità prefettizia sarebbero meramente congetturali, in quanto gli amministratori e soci della -OMISSIS-non sarebbero stati destinatari di provvedimenti penali per reati di associazione mafiosa o ad essi strumentali ovvero di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, ma, anzi, sarebbero stati vittime di condotte criminali di tipo mafioso;- i rapporti di parentela dei germani -OMISSIS-con -OMISSIS-(nato il -OMISSIS-) e con -OMISSIS- non sarebbero, di per sé, indicativi del condizionamento mafioso;- -OMISSIS- giammai avrebbe interferito nella gestione della -OMISSIS-;- irrilevante sarebbe stata la contestata circostanza che quest’ultima avrebbe figurato nell’elenco degli affidamenti di lavori disposti col regime della somma urgenza;- inveritiere e inattendibili sarebbero le dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS-, denunciato per estorsione e calunnia da -OMISSIS-;- quest’ultimo si sarebbe costituito parte civile nel procedimento penale r.g.n.r. n. 43379/2011 (r.g. G.I.P. n. 22942/2007), instaurato presso il Tribunale di Napoli e presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in relazione alla da lui subita vicenda criminosa estorsiva, ed avrebbe, per di più, rifiutato l’offerta riparatoria rivoltagli dagli imputati;- i rapporti della -OMISSIS-con la -OMISSIS-, colpita da misure interdittive antimafia, sarebbero antecedenti all’adozione di queste ultime e sarebbero, comunque, rimasti circoscritti alla mera compartecipazione nella -OMISSIS-, la quale non sarebbe stata mai operativa.
4. Costituitosi l’intimato Ministero dell’interno, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.
5. In esito all’assolvimento dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione con ordinanza presidenziale n. 543/2015 e perfezionato, a cura dell’intimata Prefettura di Caserta, il 20 febbraio 2016, la ricorrente proponeva motivi aggiunti, con i quali, oltre a reiterare le originarie doglianze, deduceva che l’ulteriore documentazione esibita in giudizio (nota della Direzione investigativa antimafia di Napoli, prot. n. 125/NA/H7 12796, del 22 giugno 2015;nota della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia tributaria di Napoli – G.I.C.O., prot. n. 215290, del 30 aprile 2015;note della Questura di Caserta, Divisione Polizia Anticrimine, cat. Q2/2/ANT/BN, del 18 novembre 2014 e del 12 febbraio 2015) avrebbe smentito il ravvisato pericolo di infiltrazione mafiosa o, comunque, sarebbe risultata all’uopo irrilevante.
6. All’udienza pubblica del 6 luglio 2016, la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Venendo ora a scrutinare nel merito il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, essi si rivelano infondati alla luce delle ragioni illustrate in appresso.
8. Innanzitutto, giova rievocare il complessivo quadro indiziario emerso a carico della -OMISSIS-.
In particolare, a tenore della gravata informativa interdittiva antimafia del 17 dicembre 2015, cat. 12b.16/ANT/AREA 1^:
- “-OMISSIS- (classe 1972) e -OMISSIS- (classe 1970), rispettivamente amministratore unico e socio della società in trattazione … sono cugini di -OMISSIS-, nato a San Cipriano d'Aversa il -OMISSIS-, inserito nell'organigramma del clan dei ‘casalesi’, nonché cugini materni di -OMISSIS-, nato a San Cipriano d'Aversa il -OMISSIS-, tratto in arresto in data 14 luglio 2015 da personale del R.O.S. Carabinieri – Reparto Anticrimine di Napoli, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 331/2015 emessa dall’VIII Sezione G.I.P. del Tribunale di Napoli, per i reati previsti e puniti dagli artt. 416 bis, 81, comma 2, 319-321, 110, 117, 326, comma 1, c.p., 12 quinquies del d.lgs. n. 356/1992, 7, comma 3, della l. n. 195/1974, in relazione all'art. 4 della l. n. 659/1981, aggravati dall'art. 7 della l. n. 203/1991 (associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari, pene per il corruttore, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio in concorso, fittizia attribuzione di quote sociali e dei rapporti finanziari, finanziamenti illeciti a politici ed altro, con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di agevolare il clan dei casalesi, fazione -OMISSIS-)”;
- “pur non essendo indagato nell'ambito del procedimento penale n. 15858/2014 r.g.n.r., dalla citata ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del cugino -OMISSIS- + altri, il -OMISSIS-, classe 1972 oltre a risultare nell'elenco degli affidamenti di lavori disposti con il regime della somma urgenza, viene più volte chiamato in causa dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-. Infatti, nella citata ordinanza di custodia cautelare in carcere si legge: … ‘Il primo interrogatorio di -OMISSIS-, reso in data 31 marzo 2014, introduce il tema del rapporto fra -OMISSIS-ed alcuni imprenditori di Casapesenna … «A.D.R. Ho avuti rapporti con -OMISSIS-, il nostro rapporto era talmente confidenziale tanto che mi invitò anche al suo matrimonio dove andai in compagnia di -OMISSIS- con il quale aveva un fortissimo rapporto d'amicizia. Conosco bene anche sua moglie -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-. Anche per il -OMISSIS- mi sono interessato spesso di sistemare gli accordi con i clan di zona dove egli svolgeva i lavori. L’ultimo episodio risale all’anno 2005, quando andai a trattare con -OMISSIS-per un lavoro che -OMISSIS- aveva preso a Giugliano in Campania e chiusi la partita al 4%. Ero proprio io che ogni mese portavo i soldi a Giugliano, soldi che andavo prelevare da -OMISSIS-, cugino di -OMISSIS-. La Signoria Vostra mi chiede se per questo tipo di servizio io e -OMISSIS-venivamo remunerati. Devo dire che non era questo il tipo di rapporto che ci legava e non c’era bisogno di questa remunerazione per il singolo interessamento. Io avevo ricevuto il compito da parte di -OMISSIS-di occuparmi di queste cose per questi imprenditori. Essi poi avevano un rapporto diretto con lo -OMISSIS-, anche di frequentazione, di ospitalità durante la latitanza ecc. … tali imprenditori sostenevano il clan, ottenendone in cambio non solo l'aggiudicazione di lavori pubblici grazie alle influenze illecite intessute da -OMISSIS-, ma anche protezione rispetto alle possibili richieste estorsive di altre organizzazioni criminali, nel senso che i cantieri riconducibili a tali imprenditori non avevano nulla da temere da parte di altre consorterie camorristiche … fra tali imprenditori legati a -OMISSIS-si inseriscono -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-». Effettivamente, il fatto a cui allude il collaboratore attiene al processo per una richiesta estorsiva formulata ai danni di -OMISSIS- (cugino e socio di -OMISSIS-), per la quale --OMISSIS-e -OMISSIS- (forse il principale fiancheggiatore di -OMISSIS-) sono stati già giudicati. In tale vicenda, emerge la singolare circostanza che il -OMISSIS- non ha mai presentato una denuncia di estorsione, salvo il fatto di essere stato escusso dai Carabinieri a seguito dell'atto intimidatorio subito e che era a sua volta emerso nel corso delle intercettazioni ambientali all'interno della autovettura di -OMISSIS-, poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il dato è dimostrativo del fatto che -OMISSIS- (ma lo stesso discorso deve valere anche per il suo socio, -OMISSIS-) sia stato costretto a presentare denuncia e che abbia poi provveduto a restituire l'importo concessogli a titolo di risarcimento, all'evidente fine di indurre il Tribunale ad applicare uno sconto di pena agli imputati’”;
- “la società -OMISSIS-s.r.l. partecipa nella -OMISSIS- r.l. con il 45% del capitale sociale;altro 45%, invece, è detenuto dalla -OMISSIS- s.r.l., già destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia emessi da questa Prefettura”.
9. Ad integrazione del quadro indiziario sopra riportato, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia tributaria di Napoli – G.I.C.O., nella nota del 3 dicembre 2015, prot. n. 576759 (richiamata dal provvedimento impugnato), segnala che:
- “con nota n. 380/I.N.C.C./G.A.R.O., datata 21 maggio 2015, lo S.C.I.C.O. segnalava ipotesi di connivenza tra le famiglie -OMISSIS- e -OMISSIS-, con particolare riferimento ai seguenti soggetti ivi menzionati: a) -OMISSIS-, direttore tecnico e socio della -OMISSIS-s.r.l., legale rappresentante e socio della -OMISSIS- r.l., amministratore unico della --OMISSIS-s.r.l.;b) -OMISSIS-, amministratore unico e socio della -OMISSIS-s.r.l., amministratore della -OMISSIS-i r.l.;c) -OMISSIS-, amministratore della -OMISSIS- s.r.l.;d) -OMISSIS-, amministratore e socio della -OMISSIS- s.r.l.;e) -OMISSIS-, la quale ha detenuto, dal 25 ottobre 2005 al 25 giugno 2008, il 50% del capitale sociale della -OMISSIS- s.r.l.”;
- “con riferimento al contesto in argomento, si evidenzia altresì la contiguità tra la famiglia -OMISSIS- con il clan -OMISSIS-, assunto avvalorato dal fatto che -OMISSIS- (padre di -OMISSIS- …) è coniugato con --OMISSIS- … la quale risulta essere cugina di -OMISSIS- … boss del clan camorristico dei ‘casalesi’, detto ‘-OMISSIS-’, latitante dal 1995 e tratto in arresto nel dicembre 2011”;
- “i fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS- sono cugini di primo grado di -OMISSIS-, nato a San Cipriano d’Aversa il -OMISSIS- – detto ‘ciglione’ – … questi è cugino, a sua volta, di Francesco Schiavone, ‘Sandokan’, ed era collegato all’omonima fazione del clan dei ‘casalesi’ … il -OMISSIS- ricopriva il ruolo di spietato killer ed ha commesso diversi omicidi (tra tutti si ricorda l’uccisione per strangolamento del nipote del boss Bardellino) … con sentenza … depositata in data 15 settembre 2005, emessa dalla Corte di assise, Sezione Seconda, di Santa Maria Capua Vetere, il predetto -OMISSIS-è stato condannato alla pena dell’ergastolo per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. ed altro”;
- “-OMISSIS- e --OMISSIS- sono stati tratti in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare n. 331/2015 – 15858/2014 r.g.n.r. – 2884/2015 r.g. G.I.P. – emessa dal Tribunale di Napoli in data 7 luglio 2015 … in detto provvedimento -OMISSIS- viene indicato come componente della ‘famiglia’ di -OMISSIS-;egli è infatti cugino di -OMISSIS-cognato ed alter ego di -OMISSIS-”;
- “nella citata ordinanza anche -OMISSIS- (cugino e socio di -OMISSIS-) e la --OMISSIS-s.r.l da lui amministrata vengono menzionati in numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia … in particolare, in occasione di una richiesta estorsiva formulata ai danni dello stesso -OMISSIS-, per la quale --OMISSIS-e -OMISSIS- (forse il principale fiancheggiatore di -OMISSIS-) sono stati già giudicati … in tale vicenda emerge la circostanza che il -OMISSIS- non ha mai presentato una denuncia di estorsione, salvo il fatto di essere stato escusso dai Carabinieri in considerazione che l’atto intimidatorio era emerso nel corso delle intercettazioni ambientali all’interno dell’autovettura di -OMISSIS-, sottoposto a fermo di indiziato di delitto”.
10. Ancora, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia tributaria di Caserta, nella nota del 3 dicembre 2015, prot. n. 577991 (pure richiamata dalla gravata informativa interdittiva antimafia cat. 12b.16/ANT/