TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-26, n. 202400541
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Testo completo
Pubblicato il 26/07/2024
N. 00541/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2020, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in qualità di Commissario ad acta, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Di Bona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento del Commissario ad Acta -OMISSIS- del -OMISSIS-, con protocollo in uscita n. -OMISSIS-, pervenuto al Comune di -OMISSIS- via pec in pari data ed assunto al protocollo dell'Ente n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
-del provvedimento del Commissario ad Acta -OMISSIS- del -OMISSIS- agosto 2020, protocollato in uscita al n.-OMISSIS-, pervenuto al Comune di -OMISSIS- via pec in pari data ed assunto al protocollo dell'Ente n. -OMISSIS- del -OMISSIS- agosto 2020 di rettifica del precedente;
-di ogni atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori Radice e Di Bona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 28 settembre 2020 e depositato l’8 ottobre 2020, il Comune di -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Commissario ad Acta -OMISSIS- del -OMISSIS-, come successivamente rettificato in data -OMISSIS- agosto 2020.
2. Il Comune espone in fatto che con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ottobre 2017, il Tribunale -OMISSIS- di -OMISSIS-, nella causa RG -OMISSIS- promossa da -OMISSIS- contro l’-OMISSIS- del Comuni “-OMISSIS-”, condannava quest’ultima al pagamento di -OMISSIS-in favore dell’attore, per indennità di carica quale amministratore della suddetta -OMISSIS-.
Il Comune di -OMISSIS- è rimasto estraneo al predetto giudizio e, conseguentemente, allo stesso la predetta sentenza non è stata mai notificata.
Con ricorso RG n.-OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- proponeva giudizio di ottemperanza nei confronti dell’-OMISSIS- dei Comuni “-OMISSIS-”, all’esito del quale, con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS- -OMISSIS-, il TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, così disponeva:
“a ) ordina all’-OMISSIS- dei Comuni "-OMISSIS-” di provvedere alla piena esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi determinate in favore del ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) dispone che, in caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, all’-OMISSIS- dei Comuni si sostituisca in qualità di commissario un funzionario che sarà nominato dal Direttore della ragioneria territoriale di -OMISSIS- su semplice richiesta della parte ricorrente, secondo quanto precisato in motivazione;
c) pone a carico dell’-OMISSIS- dei Comuni intimato il compenso del commissario che sarà liquidato dalla sezione su richiesta del commissario che a essa allegherà una sintetica relazione sull’attività svolta;
d) condanna l’-OMISSIS- dei comuni intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ”.
Il predetto ricorso di ottemperanza non è stato notificato al Comune di -OMISSIS-, che quindi è rimasto estraneo al relativo giudizio, così come alla sentenza conclusiva del giudizio.
Il Comune di -OMISSIS- espone, quindi, di essere uscito dall’-OMISSIS- dei Comuni “-OMISSIS-”, nell’anno 2008, avendo esercitato il diritto di recesso con deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Successivamente al recesso, gli altri Comuni aderenti all’-OMISSIS- deliberavano la messa in liquidazione della stessa.
Ciò nonostante, in data -OMISSIS- perveniva al Comune, via pec, il provvedimento impugnato prot. -OMISSIS-, assunto al protocollo dell’Ente n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il -OMISSIS-, nella qualità di Commissario ad acta ordinava al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di -OMISSIS- “di porre in essere tutti gli atti determinativi ed esecutivi al fine di provvedere alla immediata corresponsione della somma complessiva di -OMISSIS-a favore del Sig.-OMISSIS-”, somma determinata ripartendo l’importo complessivo derivante dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS- (dal Commissario determinato in -OMISSIS-) tra i Comuni facenti parte dell’-OMISSIS-, in misura proporzionale al numero di abitanti indicato dal Commissario nel provvedimento stesso.
Ordinava, inoltre, il pagamento di -OMISSIS- a favore di sé medesimo, in asserita “ottemperanza a quanto disposto nella sentenza n.-OMISSIS-/-OMISSIS- del TAR Lazio sezione staccata di Latina”.
Il provvedimento suddetto veniva poi rettificato per emendarlo da errori materiali, con un nuovo provvedimento del -OMISSIS- agosto 2020.
3. Avverso il gravato provvedimento il ricorrente Comune deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Invalidità. Eccesso di potere per sviamento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Incompetenza e/o carenza di potere in concreto per esorbitanza dai limiti fissati dalla sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-.
Il Comune di -OMISSIS- afferma di essere terzo estraneo al giudicato, con riferimento tanto alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS-, quanto alla sentenza del TAR Latina n.-OMISSIS-/-OMISSIS-.
La sentenza del Tribunale di -OMISSIS- ha condannato al pagamento l’-OMISSIS- dei Comuni “-OMISSIS-”;la causa si è svolta tra l’attore-OMISSIS- e l’-OMISSIS- dei Comuni.
La sentenza del TAR Latina, in sede di ottemperanza, ha condannato al pagamento l’-OMISSIS- dei Comuni “-OMISSIS-”;la causa si è svolta tra l’attore-OMISSIS- e l’-OMISSIS- dei Comuni.
Ad entrambi i giudizi è stato estraneo il Comune di -OMISSIS-, nei cui confronti non vi è alcuna condanna di pagamento.
II. Difetto di motivazione. Violazione dell’art.51 dello Statuto dell’-OMISSIS- e degli artt. -OMISSIS-1 e -OMISSIS-4 del D.lgs. n.267/2000.
Il Commissario, cita l’art.9, comma 1, dello Statuto dell’-OMISSIS-, (secondo cui “Le spese generali dell’-OMISSIS- vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all’-OMISSIS-, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in corso”), per ritenere di poter automaticamente ripartire tra i singoli Comuni dell’-OMISSIS- le somme di cui alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, ordinandone il pagamento ai Comuni stessi.
III. Violazione delle norme sulla procedura di liquidazione dell’-OMISSIS- dei Comuni. Invalidità. Eccesso di potere. Incompetenza e/o carenza di potere in concreto per esorbitanza dai limiti fissati dalla sentenza Tar Latina n. -OMISSIS-/-OMISSIS-.
L’-OMISSIS- dei Comuni “-OMISSIS-” versa attualmente in stato di liquidazione, e quindi i debiti dell’-OMISSIS- (incluso quelli derivanti dalla Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS-) dovrebbero trovare allocazione nel piano di liquidazione. È solo con il piano di liquidazione (una volta redatto ed approvato, dal Commissario liquidatore e dai Comuni), ed in base ad esso, che può determinarsi la ripartizione dei debiti dell’-OMISSIS- tra i Comuni aderenti.
IV. Difetto di motivazione. Difetto di presupposti e di istruttoria.
I provvedimenti impugnati sono illegittimi per difetto di presupposti, anche con riferimento alla determinazione delle quote (ritenute) di spettanza dei singoli Enti, non essendo state rese note le modalità di determinazione delle singole quote.
V. Invalidità. Eccesso di potere per sviamento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Esorbitanza dai limiti fissati dalla sentenza di ottemperanza n.-OMISSIS-/-OMISSIS-.
Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui il Commissario liquida, per il suo operato, un compenso posto a carico dei Comuni anziché dell’-OMISSIS-.
4. Si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, il Ministero dell’Economia.
5. Si è costituito in giudizio il sig.-OMISSIS- chiedendo, nel merito, di rigettare il ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Per ragioni di economia processuale i motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS-, questo Tribunale accoglieva il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-.-OMISSIS-, con la quale l’-OMISSIS- dei Comuni “ -OMISSIS- ” è stata condannata al pagamento delle somme ivi meglio specificate in favore del medesimo ricorrente e, per l’effetto, così disponeva:
“ a) ordina all’-OMISSIS- dei Comuni "-OMISSIS- di provvedere alla piena esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi determinate in favore del ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) dispone che, in caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, all’-OMISSIS- dei Comuni "si sostituisca in qualità di commissario un funzionario che sarà nominato dal Direttore della ragioneria territoriale di -OMISSIS- su semplice richiesta della parte ricorrente, secondo quanto precisato in motivazione.
c) pone a carico dell’-OMISSIS- dei Comuni intimato il compenso del commissario che sarà liquidato dalla sezione su richiesta del commissario che a essa allegherà una sintetica relazione sull’attività svolta.
d) condanna l’-OMISSIS- dei comuni intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ”.
Dunque, tanto la sentenza di condanna del Tribunale civile quanto la sentenza di ottemperanza sopra richiamata vedevano, quale unico soggetto obbligato, l’-OMISSIS- dei Comuni - al tempo dei fatti esistente e nelle more del giudizio civile posta in liquidazione - e per la quale -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- aveva prestato la sua opera in qualità di amministratore dall’ultimo trimestre del -OMISSIS- fino al dicembre del 2008.
Più in particolare, dalla visura delle Agenzia delle Entrate depositata in giudizio, l’-OMISSIS-, costituita nel 2003, risulta essere stata posta in liquidazione a far data dal 26 marzo 2008, con conseguente nomina di un commissario ad acta.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- deliberava quindi di recedere dall’-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.
Dunque, l’-OMISSIS- di Comuni, ente resistente della sentenza oggetto di ottemperanza in qualità di soggetto obbligato al pagamento dei compensi per cui è causa, risulta ad oggi ancora in liquidazione.
In via generale, la messa in liquidazione dell'ente associativo non comporta ipso iure l'estinzione dello stesso come persona giuridica pubblica, dato che tale effetto è destinato a prodursi soltanto al termine delle operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio di ripartizione finale.
Con la messa in liquidazione, più in particolare, si determina il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.
La Corte dei Conti ha ancor meglio precisato come “l'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, ai fini del testo unico, si intendano per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. La norma accomuna, pertanto, queste ultime (che trovano la loro disciplina nell'art. 32 del medesimo TUEL, nonché in altra legislazione speciale emanata di recente) agli altri enti locali, affermandone, sotto questo profilo, la chiara natura pubblicistica (mentre il comma 2 dello stesso art. 2, distingue per i consorzi a seconda dell'attività esercitata).
(…) L'unione di comuni, infatti, non può essere assimilata ad un soggetto avente natura giuridica di diritto privato e, di conseguenza, la liquidazione non deve seguire le regole previste dal codice civile. Queste ultime, in assenza di espressa disciplina legislativa, possono essere richiamate dagli enti locali costituenti l'unione in sede di approvazione dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero, in mancanza (come avvenuto nel caso di specie), nei provvedimenti con cui è stato deliberato lo scioglimento ” (Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., 27 aprile 2016, n. 132).
Ciò posto il provvedimento oggetto della presente impugnativa, con cui il Commissario ad acta, nominato con sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, ha ripartito l’obbligazione dell’-OMISSIS- scaturente dalla sentenza di condanna del giudice civile in favore del sig. -OMISSIS-, nei confronti dei singoli Comuni partecipanti all’-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’-OMISSIS-, è affetto da un palese difetto di motivazione e di istruttoria in quanto:
a) il commissario nel provvedimento gravato non dà minimamente conto della messa in liquidazione dell’-OMISSIS-;
b) ha applicato l’art. 9 dello Statuto, valevole per l’ordinaria ripartizione tra i Comuni dell’-OMISSIS- delle spese generali dell’-OMISSIS-, senza considerare che l’-OMISSIS- è attualmente in liquidazione;
c) il provvedimento non contiene alcun richiamo alla delibera con cui l’-OMISSIS- è stata posta in liquidazione e con la quale è stato nominato il commissario liquidatore e, quindi, alle norme che regolano la suddetta procedura di liquidazione, rammentandosi, sulla base dei principi sopra richiamati, che per la procedura di liquidazione delle unioni di comuni, in mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, occorre fare riferimento alle disposizioni recate nello statuto dell’ente ovvero alle disposizioni contenute nel provvedimento con cui è stato deliberato il suo scioglimento.
2. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento del Commissario ad acta del -OMISSIS-, come rettificato con suo provvedimento del -OMISSIS- agosto 2020.
3. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.