TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-26, n. 202400541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-26, n. 202400541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400541
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 00541/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00529/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di TI (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2020, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Radice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in qualità di Commissario ad acta, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Di Bona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

-del provvedimento del Commissario ad Acta -OMISSIS- del -OMISSIS-, con protocollo in uscita n. -OMISSIS-, pervenuto al Comune di -OMISSIS- via pec in pari data ed assunto al protocollo dell'Ente n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

-del provvedimento del Commissario ad Acta -OMISSIS- del -OMISSIS- agosto 2020, protocollato in uscita al n.-OMISSIS-, pervenuto al Comune di -OMISSIS- via pec in pari data ed assunto al protocollo dell'Ente n. -OMISSIS- del -OMISSIS- agosto 2020 di rettifica del precedente;

-di ogni atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori Radice e Di Bona;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato il 28 settembre 2020 e depositato l’8 ottobre 2020, il Comune di -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Commissario ad Acta -OMISSIS- del -OMISSIS-, come successivamente rettificato in data -OMISSIS- agosto 2020.

2. Il Comune espone in fatto che con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ottobre 2017, il Tribunale -OMISSIS- di -OMISSIS-, nella causa RG -OMISSIS- promossa da -OMISSIS- contro l’-OMISSIS- del Comuni “-OMISSIS-”, condannava quest’ultima al pagamento di -OMISSIS-in favore dell’attore, per indennità di carica quale amministratore della suddetta -OMISSIS-.

Il Comune di -OMISSIS- è rimasto estraneo al predetto giudizio e, conseguentemente, allo stesso la predetta sentenza non è stata mai notificata.

Con ricorso RG n.-OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- proponeva giudizio di ottemperanza nei confronti dell’-OMISSIS- dei Comuni “-OMISSIS-”, all’esito del quale, con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS- -OMISSIS-, il TAR Lazio - Sezione Staccata di TI, così disponeva:

“a ) ordina all’-OMISSIS- dei Comuni "-OMISSIS-” di provvedere alla piena esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi determinate in favore del ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

b) dispone che, in caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, all’-OMISSIS- dei Comuni si sostituisca in qualità di commissario un funzionario che sarà nominato dal Direttore della ragioneria territoriale di -OMISSIS- su semplice richiesta della parte ricorrente, secondo quanto precisato in motivazione;

c) pone a carico dell’-OMISSIS- dei Comuni intimato il compenso del commissario che sarà liquidato dalla sezione su richiesta del commissario che a essa allegherà una sintetica relazione sull’attività svolta;

d) condanna l’-OMISSIS- dei comuni intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ”.

Il predetto ricorso di ottemperanza non è stato notificato al Comune di -OMISSIS-, che quindi è rimasto estraneo al relativo giudizio, così come alla sentenza conclusiva del giudizio.

Il Comune di -OMISSIS- espone, quindi, di essere uscito dall’-OMISSIS- dei Comuni “-OMISSIS-”, nell’anno 2008, avendo esercitato il diritto di recesso con deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.

Successivamente al recesso, gli altri Comuni aderenti all’-OMISSIS- deliberavano la messa in liquidazione della stessa.

Ciò nonostante, in data -OMISSIS- perveniva al Comune, via pec, il provvedimento impugnato prot. -OMISSIS-, assunto al protocollo dell’Ente n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il -OMISSIS-, nella qualità di

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