TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2024-07-19, n. 202414763
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2024
N. 14763/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06972/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6972 del 2024, proposto da N B, N B, H F, V G, M G, G L I, D L, G L B, A L G e S P, rappresentati e difesi dagli avvocati A A e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
- del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 avente in oggetto “ Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia - Triennio di validità ” nella parte in cui con l’allegato A - Tabella valutazione titoli - dispone che “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali ”;
- ove occorra, della nota ministeriale 76806 del 29/05/2024 avente ad oggetto l’indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
1. I ricorrenti rappresentavano di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (“ ATA ”) per il triennio 2024-2027, nonché di aver svolto il servizio militare non in costanza di nomina presso un circolo o un istituto scolastico.
1.1. I ricorrenti, inoltre, evidenziavano che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (“ Mim ”), con il d.m. n. 89 del 21 maggio 2024, aveva disciplinato l’aggiornamento delle suddette graduatorie.
In particolare, il Mim, alla lettera A dell’Allegato A, di tale decreto ministeriale, recante “ Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A. ”, aveva specificato quanto segue “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva ”.
1.2. Nell’Allegato A/1, recante “ Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo ”, sub B) “ Titoli di servizio ” era stata invece prevista l’attribuzione di 6 punti per ogni anno di “ Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo ” (punto 7.1) e di 0,60 punti per ogni anno di “ Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici ” (punto 9).
1.3. I ricorrenti ritenevano che le suddette previsioni della lex specialis fossero immediatamente lesive delle loro posizioni, asserendo che la relativa applicazione desse luogo a una ingiustificata discriminazione in loro danno, in termini di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, atteso che per il servizio militare e civile non svolto in costanza di nomina è prevista l’attribuzione di un punteggio inferiore (0,60 punti per anno) rispetto all’ipotesi in cui lo stesso sia stato svolto in costanza di nomina (6 punti per anno).
2. I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo di doglianza, lamentavano l’illegittimità delle citate disposizioni del d.m. n. 89/2024, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedevano l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato.
2.1. In particolare, con l’unico motivo di ricorso proposto veniva contestata la legittimità del gravato decreto ministeriale per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 della l.n. 312/1980 e dell’art. 20 della l.n. 958/1986, Violazione e falsa applicazione dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994; Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; illogicità manifesta; contraddittorietà; Disparità di trattamento ”.
Con tale mezzo di gravame i ricorrenti lamentavano l’illegittimità della scelta operata dal