TAR Trento, sez. I, decreto cautelare 2024-07-15, n. 202400016
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Pubblicato il 15/07/2024
N. 00016/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2024, proposto da
E A, rappresentato e difeso dagli avvocati A D, N G, A M, con domicilio eletto presso lo studio N G in Trento, viale Rovereto n. 67;
contro
Comune di Trento, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.
per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento,
- dell’art. 7 e dell’Allegato A del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento del 17 dicembre 2021, n. 184;
- dell’ordinanza della Dirigente del Servizio Edilizia Privata e SUAP del Comune di Trento del 10 luglio 2024, n. 18/2024/55, avente ad oggetto: “Sospensione del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla S.C.I.A. prot. n. 437144 dd 14 dicembre 2023 e divieto di esercizio dell’attività per il periodo di quindici giorni”;
- di ogni altro atto al precedente connesso, presupposto e consequenziale, anche ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visti i motivi di illegittimità formulati avverso gli atti impugnati;
considerato che le doglianze dedotte avverso gli atti presupposti dovranno essere vagliate in sede collegiale, nel contraddittorio con l’amministrazione intimata;
esaminata, quindi, in questa sede cautelare monocratica la sola richiesta di sospensione del provvedimento, parimenti impugnato, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a decorrere dalle ore 00.00 del giorno 11 luglio 2024;
atteso che la prima camera di consiglio processualmente utile, tenuto conto della notifica e del deposito del ricorso, è quella del prossimo 5 settembre 2024;
che a tale data gli effetti del provvedimento impugnato saranno già esauriti, con il decorso dell’intero periodo di sospensione;
ritenuto che, al fine di non pregiudicare definitivamente gli interessi di parte ricorrente, così come rappresentati ai fini della concessione della misura cautelare, la richiesta di sospensione temporanea, inaudita altera parte, possa trovare accoglimento per il periodo di sospensione residuo al momento dell’adozione del presente decreto, sino alla trattazione in sede collegiale ex art. 55 c.p.a.;
bilanciati gli opposti interessi e ritenuto che, in caso di reiezione da parte del Collegio dell’istanza cautelare, potrà riprendere l’efficacia del provvedimento e quindi la decorrenza del periodo di sospensione rimanente rispetto a quello ormai decorso alla data odierna;