TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-07-13, n. 201800172
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2018
N. 00172/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2018, proposto da M G, rappresentato e difeso dall’avvocato D M con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, alla via Paradisi n. 15/5, presso lo studio del predetto avvocato;
contro
- la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N P, S D e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Piazza Dante n. 15, presso l’avvocato S D, nella sede dell’Avvocatura della Provincia;
- il Comune di Tione, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 2162 in data 14 dicembre 2017, con la quale è stata approvata, con modifiche, la sesta variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione, nella parte in cui viene modificata, d’ufficio, la variante relativa al fabbricato di proprietà del ricorrente, contraddistinto dalla p.ed. 886 C.C. Tione, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati, ivi compresa la modifica d’ufficio al piano effettuata dal Comune di Tione su indicazione della Provincia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il dott. C P e uditi per le parti gli avvocati Andra Lorenzi, in sostituzione dell’avvocato D M, e S D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente - proprietario di un maso risalente alla fine del 1800, contraddistinto dalla p.ed. 886 C.C. Tione - in punto di fatto riferisce quanto segue.
Per tale maso, originariamente destinato a edificio rurale, funzionale all’attività di fienagione, e da anni abbandonato e fatiscente, la previgente disciplina urbanistica - e, in particolare, la disciplina del patrimonio edilizio montano (di seguito PEM) - prevedeva la possibilità di eseguire un intervento di risanamento conservativo. Pertanto, avendo il Comune di Tione elaborato una variante al proprio PRG, che avrebbe interessato anche il PEM, egli ha presentato una richiesta di modifica di tale disciplina urbanistica (variante n. 7), sì da prevedere la possibilità di eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato, con traslazione dello stesso in posizione più decentrata rispetto alla viabilità pubblica.
Il Comune di Tione con la delibera consiliare n. 1/2017, di prima adozione della variante, ha accolto l’istanza ed ha quindi aggiornato la scheda n. 236 del PEM, relativa al maso di cui trattasi, prevedendo la «possibilità di un intervento di demolizione con ricostruzione con modifica del sedime al fine di allontanare l’edificio dalla strada sottostante e posizionarlo pressoché al centro del lotto di proprietà mantenendo inalterata la dimensione, la composizione e l’orientamento (circa 50 m. a nord-ovest). La concessione deve prevedere la cessione gratuita all’amministrazione comunale del terreno necessario alla realizzazione di una cabina elettrica in adiacenza alla strada pari ad una superficie di 50 mq. L’intervento di ricostruzione dovrà necessariamente tener conto delle prescrizioni contenuto nello studio di compatibilità ai sensi dell’art. 17 delle NdA del PFUAP» .
La variante è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia (di seguito Servizio urbanistica), che ha indetto una conferenza di pianificazione nel corso della quale è stato espresso parere negativo sulla variante con la seguente motivazione: «la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell’art. 17 delle Norme di Attuazione del PGUAP» (cfr. il verbale del 28 aprile 2017). Il ricorrente, informato di tale parere, ha incaricato un geologo di fiducia di predisporre detto studio di compatibilità, nel quale conclusivamente si afferma che «la zona oggetto della proposta di variante al PRG che interessa la p.ed. 886 del C.C. di Tione non risulta penalizzata in riferimento a problematiche idrologiche, situazione geotecnica, fenomeni valanghivi» .
Il Comune di Tione con la delibera consiliare n. 25 del 31 luglio 2017, in sede di adozione definitiva della variante, ha evidenziato, per quanto interessa in questa sede, che il parere negativo del Servizio urbanistica avrebbe potuto essere rivisto in presenza del predetto studio di compatibilità ed ha, quindi, confermato la previsione di cui alla delibera consiliare n. 1/2017.
Tuttavia il Servizio urbanistica con nota in data 11 ottobre 2017, da un lato, sentito il Servizio geologico della Provincia, ha preso atto delle risultanze dello studio di compatibilità, ritenendo la variante ammissibile «purché in fase progettuale sia posta particolare attenzione alla corretta gestione nello smaltimento delle acque superficiali di falda» ; dall’altro, ha evidenziato criticità in merito alla possibilità di prevedere un intervento di demolizione e ricostruzione del maso per i seguenti motivi: «l’art. 104 della L.P. 15/2015 non ammette la demolizione delle murature perimetrali in corrispondenza degli edifici del patrimonio edilizio montano. La ricostruzione su diverso sedime di edifici preesistenti è ammessa dall’art. 107 comma 2 della L.P. per il governo del territorio solo se autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale ad un migliore inserimento dell’edificio in un contesto ambientale. Questa norma non trova applicazione nel caso in esame proprio considerando i vincoli di tutela dell’edificio in muratura esistente». Alla luce di tale parere il Comune di Tione ha provveduto a «stralciare la possibilità di traslazione del sedime mantenendo la possibilità di demolizione con ricostruzione del rudere, passando quindi dalla categoria R2 del PRG in vigore alla categoria R4 prevista dalle norme del piano».
La variante è stata definitivamente approvata con l’impugnata delibera n. 2162 in data 14 dicembre 2017, che nella scheda relativa al fabbricato di cui trattasi prevede non già la tipologia di intervento R4 (sostituzione edilizia), bensì la tipologia R3 (ristrutturazione edilizia), e condiziona l’utilizzo del fabbricato a fini abitativi non permanenti al rispetto delle prescrizioni dettate dallo studio di compatibilità.
2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce le seguenti censure.
I) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 38 della legge provinciale n. 15/2015; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e violazione del principio dell’affidamento .
Lo stralcio d’ufficio operato dalla Provincia - essendo avvenuto non per ragioni di carattere geologico (come originariamente previsto dalla Provincia stessa), ma sul presupposto che i vincoli di tutela non avrebbero consentito l’intervento di demolizione e ricostruzione - viola il disposto dell’art. 38 della legge urbanistica provinciale, ai sensi del quale, in sede di approvazione del piano, possono essere apportate soltanto le modifiche indispensabili per assicurarne la compatibilità con il PUP, con la stessa legge urbanistica e con altre disposizioni legislative in materia di urbanistica, nonché con i relativi provvedimenti di attuazione e con il PTC. Spetta, infatti, in via esclusiva all’Amministrazione comunale stabilire il regime edificatorio dei fabbricati facenti parte del PEM.
Inoltre lo stralcio si pone in palese contrasto con quanto affermato in seno alla conferenza dei servizi dalla Provincia stessa, che in relazione alla proposta avanzata dal Comune di Tione aveva evidenziato criticità solo sotto il profilo geologico, richiedendo che fosse prodotto uno studio di compatibilità. È illogico, infatti, imporre all’interessato di farsi carico della predisposizione di uno studio di compatibilità e delle relative spese per poi evidenziare un’ulteriore criticità, in realtà inesistente e comunque mai rappresentata in precedenza, neppure all’Amministrazione comunale.
II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 38 della legge provinciale n. 15/2015 in relazione agli articoli 104 e 107 della legge stessa; eccesso di potere per erroneità nei presupposti e travisamento della realtà .
Il parere del Servizio urbanistica, fatto proprio dalla Giunta provinciale, secondo il quale l’intervento di demolizione e ricostruzione sarebbe precluso dalle disposizioni degli articoli 104 e 107 della legge urbanistica provinciale, non trova riscontro in tali disposizioni. L’art. 104, dedicato alla “conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano” , al comma 4 dispone che “in corrispondenza dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio tradizionale montano la categoria della ristrutturazione edilizia, se comporta interventi di demolizione e ricostruzione si applica solo limitatamente alle parti lignee nel rispetto del sedime originario” . Ai sensi del successivo art. 107, i piani regolatori generali ai sensi dell’art. 104, comma 1, “possono autorizzare la ricostruzione tipologica anche su sedime diverso se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale ad