TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-04-15, n. 202400126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-04-15, n. 202400126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400126
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 00126/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M C in Udine, via Crispi 55;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



per l'annullamento,

previa sospensione,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento -OMISSIS- di non idoneità all’avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Ordinario allegato al verbale in data 08.06.2023 della Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza (all. 1), notificato via PEC in data 14.8.2023;

- del verbale di data 8.6.2023 della Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza (all. 2) ricevuto in data 11.9.2023 nell’ambito di un accesso agli atti amministrativo, nonché avverso ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9 febbraio 2024:

- del provvedimento di non idoneità all’avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Ordinario “annesso al verbale emesso dalla Commissione permanente di avanzamento in data 21.11.2023” (all. 1), notificato via PEC in data 07.12.2023, che ha sostituito il precedente provvedimento di non idoneità all’avanzamento al grado di cui all'allegato -OMISSIS- al verbale in data 08.06.2023 (all. 2), già impugnato col ricorso principale e contestualmente annullato in autotutela in accoglimento dell'istanza presentata dal Maresciallo-OMISSIS- in data 18.08.2023 (all. 3).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza, ha domandato l’annullamento del provvedimento notificatogli in data 14 agosto 2023, che lo ha valutato “non idoneo” all’avanzamento al grado superiore di maresciallo ordinario, con riferimento alle aliquote di valutazione “ad anzianità” determinate al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

1.1. Il giudizio di non idoneità all’avanzamento è giustificato in ragione di due sanzioni disciplinari, irrogate nel corso del periodo oggetto di valutazione (un giorno di consegna nel 2022, tre giorni di consegna di rigore nel 2019), che la competente Commissione ha ritenuto prevalenti sugli elementi positivi emergenti dalla documentazione caratteristica.

2. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha riesaminato la posizione del ricorrente, in accoglimento alla sua istanza di autotutela, tesa ad evidenziare la mancata considerazione della sentenza di questo Tar -OMISSIS- del 26 gennaio 2023. Con nuovo provvedimento notificatogli in data 7 dicembre 2023, sostitutivo di quello originariamente impugnato, è stato ribadito il giudizio di non idoneità all’avanzamento.

2.1. Il nuovo provvedimento prende atto della sentenza -OMISSIS-, non considerata ai fini della precedente valutazione, che ha annullato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna e determinato, quale ulteriore effetto conformativo, la cessazione degli effetti della sanzione di tre giorni di consegna di rigore, ai sensi dell’art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare d.lgs. 66/2010 (disposta dall’amministrazione, in accoglimento dell’istanza del ricorrente, in data 27 giugno 2023). Tale sentenza è stata appellata di fronte al Consiglio di Stato (nel giudizio di R.G. -OMISSIS-), che ha respinto l’istanza di sospensione dei suoi effetti.

2.2. La Commissione ritiene comunque di poter prendere in considerazione, ai fini della valutazione, i fatti sottostanti alle due sanzioni – “l’Organo collegiale, ai fini dell'avanzamento, può valutare le condotte cui le stesse si riferiscono in relazione alle qualità complessive possedute dall'interessato” – risalenti al 2014 e al 2015, ma non considerati ai fini della precedente procedura di avanzamento. Tali episodi sono ritenuti espressivi di “ particolare disvalore ” e “tali da incidere sulle qualità morali e professionali del militare” , precludendogli la progressione di carriera.

3. Con ricorso per motivi aggiunti viene domandato l’annullamento anche di tale seconda valutazione. Il ricorrente propone sei motivi di ricorso per violazione di legge (artt. 57 d.lgs. 199/1995 e art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare) ed eccesso di potere (nelle forme della contraddittorietà e illogicità della motivazione e del difetto di istruttoria), rappresentando in particolare:

- l’impossibilità di prendere in considerazione fatti sottostanti a sanzioni disciplinari annullate dal Tar o comunque ormai prive di effetti;

- l’estraneità dei fatti (risalenti al settembre 2014 e al febbraio-maggio 2015) all’ambito temporale considerato nel giudizio di avanzamento;

- l’assoluzione con formula piena del ricorrente nelle vicende penali relative a quei fatti, disposta dalle sentenze -OMISSIS- del Tribunale di Trieste, passate in giudicato.

- la mancata giustificazione del giudizio sostanzialmente peggiorativo espresso nel nuovo provvedimento, nonostante la rimozione delle sanzioni disciplinari.

3.1. Domanda, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alla mancata percezione della maggiore retribuzione che sarebbe derivata dall’avanzamento e del danno di natura non patrimoniale correlato al ritardo nella progressione di carriera.

4. La Difesa erariale ha depositato una dettagliata relazione sulla vicenda, formata dall’amministrazione resistente. Nel documento, viene eccepita l’incompetenza dell’adito Tar Friuli Venezia Giula, a favore del Tar del Lazio, trattandosi di giudizio espresso nel contesto di una procedura selettiva unica per l’intero territorio nazionale. Si rileva, comunque, l’improcedibilità del ricorso principale, avente ad oggetto un provvedimento sostituito in va di tutela.

4.1. Nel merito, è valorizzata la natura ampiamente discrezionale dei giudizi di avanzamento, che consente di valorizzare anche condotte oggetto di sanzioni disciplinari annullate o i cui effetti siano cessati ai sensi dell’art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare.

5. All’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha informato le parti dell’intenzione di decidere il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, trattandosi di controversia relativa al rapporto di impiego di un pubblico

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