TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-01-22, n. 201400023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-01-22, n. 201400023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201400023
Data del deposito : 22 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00270/2013 REG.RIC.

N. 00023/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2013, proposto da:
-OISSIS-, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OISSIS-, entrambi rappresentati e difeso -OISSIS-, il quale agisce in proprio e come da mandato ricevuto, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unità D'Italia 7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" di Udine, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

nei confronti di

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Liceo Scientifico Paritario “Gaspare Bertoni” di Udine, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell'alunno -OISSIS-in esito al Verbale n. 6 di scrutinio finale della Classe 1° Sez. D del Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" di Udine redatto dal Consiglio di Classe in data 11 giugno 2013;

- della comunicazione di non ammissione dd. 12 giugno 2013 prot. 3430/C27, contenente la pagellina sostitutiva dd. 11 giugno 2013;

- delle valutazioni pregiudiziali espresse in voto esclusivamente numerico ed in alcun modo motivato nel corso del secondo quadrimestre dell'a.s. 2012-2013 nelle discipline di Matematica, Latino, Fisica e Scienze, oltre ad ogni altro atto, anche non conosciuto, prodromico, presupposto e/o connesso relativo alla valutazione scolastica del medesimo alunno nel corso dell'a.s. anzidetto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso inviato per la notifica il 3 settembre 2013 e depositato lo stesso giorno, i signori -OISSIS-, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OISSIS-, insorgevano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la legittimità degli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, riguardanti la non ammissione alla classe successiva del minore medesimo in esito allo scrutinio finale della classe 1^ - sezione D – del Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico” di Udine, effettuato dal Consiglio di classe in data 11 giugno 2013.

1.1) A sostegno del gravame, teso ad ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare (anche in via interinale e provvisoria inaudita altera parte), degli atti impugnati, deducevano i seguenti motivi:

1. Inesistenza del provvedimento per carenza di un presupposto essenziale (risultati delle votazioni), eccesso di potere per carenza dei presupposti;

2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, irragionevolezza, illogicità;

3. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti del provvedimento, travisamento di fatti, carenza o insufficienza di motivazione, illogicità;

4. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti del provvedimento, più atti, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, illogicità;

5. Eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza di motivazione;

6. Violazione del d.m. 3/10/2007, n. 80. Inattendibilità dell’attribuzione del voto finale di profitto in matematica. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Eccesso di potere per disparità di trattamento;

7. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto (voto inesistente) – Inattendibilità dell’attribuzione del voto finale di profitto in scienze;

8. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto (voto inesistente) - Inattendibilità dell’attribuzione del voto finale di profitto in fisica;

9. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4, d.P.R. n. 89/2010. Violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale n. 211/2010 – allegato F. Eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione, contraddittorietà tra atti, errore sui presupposti;

10. Violazione della legge 241/1990. Inosservanza e falsa applicazione della C.M. 18 ottobre 2012, n. 89. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti (piano per l’offerta formativa). Eccesso di potere per insufficiente motivazione, errore sui presupposti.

2) Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza.

3) Il Presidente f.f., con decreto n. 69/2013 in data 4/9/2013, respingeva l’istanza dei ricorrenti tesa ad ottenere misure cautelari monocratiche, ritenendola sfornita di fumus boni iuris, “in quanto la valutazione di non ammissione alla classe successiva è stata adottata e motivata dal Consiglio di classe e appare (…) coerente con le gravi insufficienze riscontrate nella preparazione dell’alunno, così come esse risultano dettagliate e confermate dal Dirigente scolastico con <pagella sostitutiva dell’originale>, dicitura che sembra certificarne la conformità all’originale stesso”.

4) Le parti depositavano documenti e memorie.

5) Dopo la definitiva rinuncia dei ricorrenti all’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, la causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 15 gennaio 2014 e, all’esito della discussione, trattenuta per la decisione.

6) Il ricorso non è fondato.

6.1) In termini generali, osserva, invero, il Collegio che le valutazioni sulla preparazione degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non sindacabili nel merito se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento (ex multis.: Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 213 ;
T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 18 settembre 2003, n. 11955;
T.A.R. Sardegna, 15 luglio 2002, n. 882, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 20 settembre 2004, n. 6506;
ecc.), non ravvisabili, tuttavia, nel caso di specie.

Nei limiti del sindacato funzionale sulla manifesta erroneità, irragionevolezza, o iniquità sostanziale del provvedimento, il quadro globale della valutazione espressa nei confronti dell’alunno appare, infatti, complessivamente coerente e non inficiato da alcuna omissione o violazione da parte dell’istituzione scolastica, tale da condizionare il giudizio finale di non ammissione alla classe successiva espresso nei suoi confronti, che pare, anzi, motivatamente e idoneamente sorretto dalle plurime (e gravi) insufficienze riportate dal medesimo durante l’intero anno scolastico, in particolare in matematica ovvero in una materia caratterizzante lo specifico corso di studi seguito, derivandone che la decisione di fargli ripetere l'anno scolastico s’appalesa funzionale a consentire al medesimo di acquisire un metodo di studio più efficace, di consolidare i contenuti acquisiti e di affrontare in modo maggiormente sereno e produttivo un nuovo anno scolastico.

Non va sottaciuto, infatti, che l’alunno -OISSIS-, all’esito del I quadrimestre, è risultato insufficiente in scienze naturali (voto 4) e in matematica (voto 5), che non è stato in grado di recuperare tale ultima materia (anche a causa della discontinuità con cui si è dedicato all’attività programmata di recupero: non è smentito, infatti, dai ricorrenti quanto affermato dalla difesa erariale ovvero che il minore si è sovente iscritto alle lezioni di recupero, ma che poi non si è presentato a seguirle, impegnando, quindi, inutilmente l’insegnante incaricato di svolgerle) e che, nelle verifiche effettuate nel corso del II quadrimestre, ha costantemente riportato gravissime insufficienze in matematica [2 (24/1/2013), 2 (31/1/2013), 4 (25/3/2013), 5- (5/4/2013), 2 (8/4/2013), 2 (3/5/2013) e 2 (30/5/2013)] (vedi all. 22 – fascicolo doc. Avvocatura), poi “premiate” con un incoraggiante 3 in pagella, che non corrisponde, all’evidenza, alla media aritmetica dei voti conseguiti.

Consta, inoltre, che nel corso del II quadrimestre il rendimento scolastico dell’alunno sia progressivamente peggiorato anche in ulteriori materie, che di un tanto siano stati notiziati i suoi genitori (vedi comunicazione in data 15 aprile 2013 – all. 11 fascicolo doc. Avvocatura) e che i voti insufficienti assegnati al medesimo all’esito dello scrutinio finale nelle materie latino, fisica e scienze naturali - che indubbiamente concorrono ad avvalorare la ragionevolezza del giudizio di non ammissione alla classe successiva - trovino riscontro proprio nelle risultanze delle verifiche effettuate in tali materie da fine gennaio/inizio febbraio a giugno (vedi all. 21, 23 e 24 – fascicolo doc. Avvocatura).

I voti conseguiti da -OISSIS- in latino sono stati, infatti, i seguenti: 4, 6, 4 ½ e 4.

In fisica: 5 -, 6, 6+ e 4 (tale ultimo voto è conseguenza della mancata consegna da parte del medesimo della relazione di laboratorio sull’esperimento svolto, seppur reiteratamente invitato a farlo).

In scienze: 10 - 4,5 – 5 – 2 – 3 (in tale occasione gli è stato ritirato dal professore un foglietto recante appunti del compito assegnato).

7) Ciò premesso, e passando ora all’esame dei singoli motivi di gravame, va ulteriormente osservato quanto segue.

7.1) Ad avviso del Collegio, non possono trovare ingresso le censure dedotte con il I motivo, con cui i ricorrenti, nel denunciare che nel verbale di scrutinio impugnato non risulta riportata alcuna indicazione numerica dei voti effettivamente proposti dagli insegnanti, né dei voti approvati, deducono che il verbale è privo del suo elemento essenziale ovvero dell’indicazione dei voti definitivamente assegnati a ciascun allievo nelle materie di insegnamento, indispensabile per le consequenziali decisioni in ordine alla promozione, bocciatura o sospensione del giudizio.

Al riguardo si osserva, invero, che – come dianzi evidenziato - i voti insufficienti definitivamente assegnati all’alunno trovano puntuale riscontro nelle risultanze delle verifiche dallo stesso svolte, tutte debitamente riportate nei registri degli insegnanti, di cui è stato, all’evidenza, tenuto conto per la formulazione verbale della proposta di voto, poi collegialmente approvata.

La circostanza che, in assenza dell’esplicita indicazione dei voti assegnati ad ogni alunno nelle singole materie, si parli impropriamente nel verbale di attività di “trascrizione, sull’apposito tabellone, dei voti assegnati” (ovvero di attenta e diligente “copiatura” di voti già scritti), non pare, in ogni caso, di per sé sufficiente ad inficiare l’essenza del verbale stesso, dato che anche gli altri elementi sulla cui scorta è stata formulata la proposta di voto (dati riguardanti la partecipazione ad attività di recupero e/o a percorsi d’eccellenza – informazioni relative alle valutazioni conseguite nel primo quadrimestre e ai dati della valutazione infra-quadrimestrale) erano comunque tutti riscontrabili da atti scritti, noti non solo al Collegio docenti, ma anche agli odierni ricorrenti.

Appare, pertanto, decisamente pretestuoso il tentativo di questi ultimi di mettere in discussione l’attendibilità e la veridicità dei voti indicati nel tabellone (peraltro sottoscritto da tutti i docenti secondo la tempistica indicata nel verbale e, dunque, presumibilmente seduta stante, tanto da poter essere considerato parte integrante e sostanziale del verbale stesso) e/o nella pagella sostitutiva dell’originale inviata alla famiglia.

E’ incontestabile, infatti, che -OISSIS-:

- in particolare nel II quadrimestre, ha avuto un rendimento scolastico insufficiente in plurime discipline e di un tanto sono stati notiziati i suoi genitori;

- nelle verifiche di matematica, fisica, latino e scienze ha conseguito, pressoché costantemente, voti insufficienti e/o gravemente insufficienti;

- non ha dimostrato particolare interesse a recuperare l’insufficienza in matematica riportata nel I quadrimestre ovvero in una materia caratterizzante lo specifico corso di studi seguito (è documentato, infatti, che si è prenotato per 10 incontri da 1 h con vari docenti e si è presentato solo a 3 incontri, senza preoccuparsi di avvisare che sarebbe stato assente – vedi all. 10 fascicolo doc. Avvocatura);

- non ha, poi, recuperato, tale insufficienza (all. 12 – fascicolo cit.);

- nel I quadrimestre ha riportato insufficienze in matematica (5) e in scienze naturali (4);

- nel II quadrimestre ha posto in essere comportamenti di per sé espressivi di disinteresse per la scuola e ciò che essa rappresenta: altra lettura non pare, invero, possibile offrire della mancata consegna da parte di -OISSIS- della relazione sull’esperimento di laboratorio svolto durante le lezioni di fisica, del suo tentativo di copiare il compito di scienze e, ancora una volta, della sua mancata frequenza alle lezioni di recupero di matematica per le quali si era prenotato).

Il motivo va, in definitiva, respinto.

7.2) Ugualmente infondato è il II motivo di gravame, con cui i ricorrenti contestano la motivazione addotta a sostegno del giudizio di non ammissione espresso dal Consiglio di classe nei confronti dell’alunno, l’eccessiva brevità della durata della riunione del Consiglio di classe e, ancora, la mancanza di analitica motivazione del giudizio.

Il Collegio ritiene, invero, di poter fare rinvio alle considerazioni già in precedenza svolte.

Le plurime e costanti insufficienze riportate dall’allievo, in particolare durante il II quadrimestre, negli insegnamenti rispetto ai quali il Consiglio di classe ha deliberato l’assegnazione di un voto negativo costituiscono, infatti, eloquente e sufficiente chiave di lettura della motivazione censurata col motivo in esame, senza necessità, quindi, per il Consiglio di classe di formulare ulteriori valutazioni o profili dell’alunno. Desta, peraltro, perplessità che i ricorrenti manifestino stupore di fronte al giudizio conclusivo emesso nei confronti del loro figliuolo e che considerino la motivazione stereotipata, dato che i voti negativi, costantemente riportati dal medesimo, così come il suo “atteggiamento” nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa connessi avrebbero dovuto essere loro ben noti, altro non fosse per il dovere gravante sui genitori di dare assistenza morale ai propri figli, nel cui ambito pare possa trovare spazio anche il dovere di vigilare costantemente sul loro comportamento e andamento scolastico, al fine di apprestare – occorrendo – tempestivi ed idonei interventi correttivi e/o di sostegno.

L’art. 12 della l. n. 184/83, laddove prevede il dovere di assistenza morale del minore, pare, infatti, avere valenza generale e, quindi, risultare applicabile non soltanto alla filiazione adottiva, ma anche nell’ambito della famiglia d’origine, ancorché non espressamente enunciato nell’elencazione dell’art. 147 c.c..

In ogni caso, nel verbale si legge che il Consiglio di classe delibera la non promozione “anche in presenza di un’insufficienza grave o gravissima in una sola disciplina, soprattutto se si tratta di una disciplina caratterizzante il corso di studi del Liceo scientifico”.

Ne deriva che, sotto il profilo squisitamente giuridico, il giudizio conclusivo di non ammissione alla classe successiva espresso nei confronti dell’alunno risulta sufficientemente ed autonomamente sorretto anche in virtù della sola gravissima insufficienza in matematica riportata dal medesimo.

Quanto alle censure rivolte alla durata della riunione del Consiglio di classe, il Collegio ritiene, invece, sufficiente richiamare quella giurisprudenza che ha condivisibilmente affermato che “Fuoriesce dal sindacato giurisdizionale ogni indagine circa l’eccessiva brevità dei tempi dedicati da un organo collegiale alle operazioni di valutazione di candidati;
e ciò specialmente quando tali tempi siano calcolati, per ogni candidato, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta collegiale per il numero dei concorrenti valutati o degli elaborati, prove o lavori esaminati;
in siffatta ipotesi - che è quella che ricorre nella valutazione degli alunni - non è possibile, infatti, stabilire, di norma, quale sia il tempo dedicato in concreto al singolo candidato o quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, dunque, il vizio dedotto infici effettivamente il giudizio contestato” (Consiglio Stato, sez.VI, 20.10.2005, n.5914).

Anche tale motivo va, dunque, respinto.

7.3) Destituito di fondamento è anche il III motivo d’impugnazione, con cui i ricorrenti, nel rappresentare che l’unica ragione addotta dal Consiglio di classe a sostegno della non ammissione alla classe successiva sia la considerazione che “l’alunno ha assunto un atteggiamento progressivamente sempre più negativo nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa connessi, con conseguente ricaduta negativa sul profitto”, ne denunciano, da un lato, la genericità e, dall’altro, l’incoerenza col voto in condotta assegnato all’alunno medesimo.

Con riferimento a tale ultimo profilo, ritengono, infatti, che il giudizio espresso nei confronti di -OISSIS- (“atteggiamento progressivamente sempre più negativo nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa connessi”), appalesando anche la sussistenza di una condotta inadeguata, avrebbe dovuto trovare riscontro con l’assegnazione di un voto negativo in condotta.

La tesi dei ricorrenti non persuade.

Il Collegio è, anzi, dell’avviso che i medesimi diano un’interpretazione volutamente distorta del giudizio espresso nei confronti del loro figliuolo e che trascurino, invero, di considerare che la motivazione addotta dal Consiglio di classe non si esaurisce nel passaggio riportato (e poi da loro analizzato e censurato), ma chiarisce anche che “il risultato finale è stato compromesso da gravi e diffuse insufficienze” ovvero quelle insufficienze di cui già innanzi s’è più volte fatto cenno e che integrano di per sé i presupposti per la non ammissione.

In ogni caso, atteggiamento e comportamento non sono sinonimi o concetti sovrapponibili, riferendosi l’uno al modo di disporsi o di presentarsi, come riflesso di un determinato stato d’animo, e l’altro al modo di condursi dell’individuo rispetto all’ambiente in cui si trova e alle persone con cui è a contatto.

La circostanza che l’alunno abbia manifestato, in più modi e circostanze, progressivo disinteresse per la scuola non pare, quindi, implicare, di per sé, un comportamento gravemente e reiteratamente scorretto e/o maleducato nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, sì da venir sanzionato con un voto in condotta inferiore all’8.

E’ pur vero che, nel corso del II quadrimestre, si sono verificati dei fatti che avrebbero anche potuto comportare conseguenze diverse a carico di -OISSIS-: non può, infatti, sicuramente lasciare indifferenti il fatto che un alunno manifesti così poco rispetto nei confronti della scuola e del personale docente, al punto di omettere di avvisare per tempo quando non si presenta a seguire delle lezioni di recupero preventivamente prenotate oppure che cerchi di ingannare docente e compagni tentando di copiare un compito in classe o, ancora, che ostenti tale indifferenza nei confronti dell’insegnante da ignorare i suoi reiterati inviti (e la comprensiva disponibilità in essi insita) a consegnare una relazione non tempestivamente prodotta.

A tali fatti, così come alla frequente dimenticanza del libretto di classe da parte dell’alunno, la scuola non ha ritenuto, però, di riconoscere autonoma valenza disciplinare e si è limitata, bonariamente, a ricondurli al mero stato d’animo di -OISSIS- (per questo il Consiglio di classe parla di “atteggiamento”), presumibilmente nell’intento di fare comprendere che l’insuccesso scolastico non è dovuto a deficit intellettivi di sorta, ma unicamente alla scarsa volontà e al disinteresse reiteratamente manifestati dal medesimo.

Coerentemente alla mancata assunzione di iniziative disciplinari in corso d’anno ha, quindi, ritenuto di non sanzionare l’alunno con un minor voto in condotta.

Il motivo va, quindi, rigettato.

7.4) A miglior sorte non è destinato il IV motivo di gravame, con cui i ricorrenti deducono che: a) il Consiglio di classe, avendo inteso fare riferimento ai “Criteri per gli scrutini finali” approvati dal Collegio docenti nella seduta del 20 maggio 2009, avrebbe dovuto previamente formulare il profilo di ciascun alunno, con la conseguenza che, avendo omesso tale adempimento, è incorso in illegittimità;
b) il Consiglio di classe ha disatteso anche altri criteri assunti a riferimento (e introdotto uno nuovo non previsto). In particolare, avrebbe omesso di considerare anche l’andamento scolastico durante il I quadrimestre e, viceversa, tenuto conto di una non ben precisata valutazione infra-quadrimestrale.

Le doglianze svolte dai ricorrenti sono destituite di fondamento.

I criteri in base ai quali il Consiglio di classe ha espresso il giudizio conclusivo di non ammissione alla classe successiva nei confronti dell’alunno, non impongono, infatti, assolutamente la previa formale formulazione di un profilo per ciascun alunno, potendo il medesimo emergere dalla piana applicazione, seduta stante, dei criteri previsti per la formulazione del voto di profitto.

E nel caso di specie, al di là di tale pretestuoso rilievo formale, non paiono sussistere validi elementi per dubitare della corretta applicazione dei criteri previsti da parte del Consiglio di classe.

I risultati delle verifiche effettuate nel II quadrimestre in materie da ritenersi essenziali per un liceo scientifico (in particolare, matematica e scienze) sono stati, infatti, nel loro complesso insufficienti o, addirittura, gravemente insufficienti, così come insufficienti sono stati l’impegno e la partecipazione dimostrati dall’alunno.

L’alunno ha concluso il I quadrimestre con due insufficienze, sempre in insegnamenti fondamentali (matematica e scienze).

Non ha frequentato con continuità l’attività di recupero prevista per matematica, motivo che ha presumibilmente contribuito anche al mancato superamento della prova a tale scopo prevista.

Pur avendo frequentato con normale regolarità le lezioni curriculari, si è dimostrato disinteressato a partecipare attivamente alla vita della scuola, come dimostrato dai fatti dianzi evidenziati.

La circostanza, poi, che il Consiglio abbia ritenuto di tenere conto anche dei dati della valutazione infra-quadrimestrale, di cui sembrerebbe non esservi traccia, fatta eccezione per la comunicazione inviata ai genitori in data 15 aprile 2013 (all. 11 – fascicolo doc. Avvocatura), non pare, comunque, in grado di spostare i termini della questione, dato che – come già evidenziato – anche in quel momento il rendimento scolastico di -OISSIS- era tutt’altro che soddisfacente, risultando egli insufficiente in matematica, latino e italiano.

In ogni caso, al di là del fatto che non si ravvisano manchevolezze nell’operato del Consiglio di classe, pare al Collegio discutibile quanto affermato dai ricorrenti ovvero che una diversa applicazione dei criteri dianzi indicati avrebbe potuto portare ad un esito più favorevole per lo studente.

S’appalesa, invero, eccessivamente semplicistico affermare che in matematica “l’azione di sostegno infraquadrimestrale non aveva consentito il superamento del debito” e che l’alunno, anziché essere dichiarato subito non ammesso, avrebbe potuto essere, in sostanza, rinviato a settembre, visto che si trattava si recuperare solo un 4 in latino, un 5 in fisica e un 5 in scienze ovvero insufficienze materializzatesi tutte nel II quadrimestre, oltre, naturalmente, al programma dell’intero anno di matematica.

I ricorrenti sembrano, infatti, voler ignorare che in matematica il minore ha collezionato una serie infinita di 2 e che, quindi, le sue lacune, progressivamente aumentate durante l’intero anno scolastico, sarebbero risultate di difficile se non impossibile recupero nei soli 3 mesi di vacanze estive, mesi da impegnare, peraltro, anche per recuperare le insufficienze nelle altre materie.

Non pare, pertanto, per nulla irragionevole che il Consiglio di classe abbia ritenuto che “non ci sia la possibilità di una ripresa attraverso il recupero estivo” e, conseguentemente, deliberato all’unanimità la non ammissione alla classe seconda del figlio dei ricorrenti.

La non ammissione s’appalesa, infatti, quale conseguenza ragionevole della rigorosa applicazione dei criteri assunti a riferimento e, in ogni caso, necessitata dalle eloquenti risultanze fattuali a disposizione, tutte idoneamente documentate.

Per le ragioni dianzi riportate, il motivo va, pertanto, respinto.

7.5) Del pari destinato al rigetto è il V motivo d’impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano che i voti assegnati all’alunno nelle verifiche sostenute nelle varie materie, sulla cui scorta gli è stato assegnato il voto negativo finale, non sono corredate da motivazione esplicativa e/o da griglia di valutazione.

Al riguardo, il Collegio ritiene di poter fare proprie le condivisibili osservazioni svolte dalla difesa erariale e di poter conclusivamente affermare che l’Istituzione scolastica ha rispettato i criteri di tempestività e trasparenza dettati dalla normativa vigente.

L’allegazione delle griglie, per quanto utili e opportune, non costituisce, infatti, un obbligo se non in sede di Esame di Stato.

I criteri di valutazione di ciascun docente sono sempre e comunque esplicitati nella programmazione di inizio anno (all.ti 21, 22, 23 e 24 – fascicolo doc. Avvocatura) e rimandano al POF d’Istituto.

Il momento della correzione in classe e i colloqui dei docenti con le famiglie sono un momento privilegiato per venire a conoscenza dei criteri di valutazione adottati dai docenti nelle verifiche.

Durante la fase di correzione delle verifiche si utilizza una griglia di valutazione mediata dal docente.

Gli indicatori, i descrittori e i livelli sono esplicitati agli studenti del primo anno a parole e con esempi in modo che possano realmente comprendere il percorso logico effettuato dal docente durante la fase di correzione. Tutto ciò per agevolare lo studente e per aiutarlo a comprendere il processo valutativo, per sostenerlo attraverso esemplificazioni chiare e semplici in modo da evidenziare gli elementi positivi/negativi della prova in termini di conoscenze, abilità e competenze.

7.6) E’, invece, in parte inammissibile per genericità e in parte destituito di fondamento il VI motivo di gravame, con cui i ricorrenti si dolgono, in sostanza, del fatto che l’alunno sarebbe stato penalizzato in matematica solo perché, all’atto dell’iscrizione, non ha optato per il “potenziamento delle discipline scientifiche”. A loro avviso, tale circostanza avrebbe, infatti, caratterizzato e condizionato sin da subito le valutazioni ed il giudizio degli insegnanti, che avrebbero sempre fatto distinzione tra alunni frequentanti le normali ore curriculari e quelli che hanno optato, invece, per seguire il “potenziamento” ovvero per frequentare, settimanalmente, un’ora in più rispettivamente in matematica e in scienze.

Lamentano, in particolare, che non risultano essere state adottate misure di differenziazione e/o diversificazione del programma e/o delle verifiche tra alunni potenziati e non, né, tantomeno, alcun criterio di diversa valutazione delle prove scritte e orali stesse.

Gli alunni del corso base, come il figlio dei ricorrenti, sono stati perciò sottoposti ad un regime valutativo non adeguato al loro livello.

Contestano, inoltre, che la verifica per il debito del I quadrimestre è stata svolta prima della conclusione dell’attività di sostegno ed è per tale motivo inattendibile.

Ad avviso del Collegio, la censura con cui viene lamentata la disparità di trattamento è generica e priva di concreti elementi di riscontro. Trattasi, in sostanza di illazioni prive di alcun fondamento, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla difesa erariale:

- le classi che prevedono il “potenziamento” scientifico-informatico hanno un’ora settimanale aggiuntiva di informatica e un’ora aggiuntiva di scienze;

- il potenziamento svolto dal docente di matematica nella sezione D del Liceo Copernico consiste esclusivamente in attività di laboratorio informatico: programmazione e uso del foglio elettronico. Si tratta pertanto di attività extracurricolare (all. 22-r – fascicolo doc. cit.);

- i contenuti trattati nelle ore di potenziamento non sono oggetto di valutazione e, quindi, non concorrono alla formulazione delle verifiche scritte e/o orali previste per il normale corso di studi;

- il corso di studi in matematica è unico per tutti gli studenti.

Non avrebbe, conseguentemente, alcun senso differenziare il programma, le verifiche e/o le valutazioni per parte della classe, dato che tutti gli studenti svolgono il medesimo programma nel medesimo orario.

Per quanto riguarda, invece, le doglianze rivolte alla verifica di recupero del debito di matematica, al Collegio pare sufficiente osservare che, in base alla circolare n. 272 a.s. 2012/2013, la scadenza prevista per il recupero dei debiti del primo quadrimestre era fissata al 15 marzo 2013, motivo per cui la verifica è stata effettuata l’11 marzo 2013.

A nulla rileva, quindi, che lo sportello didattico sia rimasto a disposizione degli studenti anche oltre tale data, in quanto per le verifiche di recupero l’Istituto doveva, all’evidenza, attenersi alle scadenze stabilite nelle disposizioni di riferimento, peraltro qui non contestate.

Pare, in ogni caso, al Collegio che l’andamento in matematica di -OISSIS- durante il II quadrimestre costituisca la più eloquente prova del fatto che egli non abbia in alcun modo colmato le lacune del I quadrimestre e che nessun rilievo possa conseguentemente assumere la circostanza che la verifica per il recupero del debito sia stata espletata a marzo e non a conclusione dell’attività didattica di sostegno.

7.7) E’, poi, smentita per tabulas la fondatezza del VII motivo d’impugnazione, con cui i ricorrenti contestano l’esistenza del voto “2” indicato sul registro-diario dell’insegnante di scienze per il II quadrimestre.

Dai documenti dimessi dalla difesa dell’Amministrazione si evince, infatti, che -OISSIS-, nel 3° compito di chimica effettuato il 15/5/2013 (all. 21-l – fascicolo doc. cit.) ha ricevuto il voto 2.

7.8) Privo di rilievo è VIII motivo di gravame, con cui i ricorrenti contestano l’esistenza del voto “4” in data 25/5/2013, indicato sul registro-diario dell’insegnante di fisica per il II quadrimestre.

Anche a voler accogliere le deduzioni difensive svolte sul punto dai ricorrenti con la memoria depositata in data 5 ottobre 2013 e a ritenere l’insegnante di fisica tenuto a sottoporre a verifica orale l’alunno per consentirgli di recuperare l’insufficienza determinatasi a seguito dell’attribuzione del voto 4 per la mancata consegna della relazione di laboratorio sull’esperimento svolto, il Collegio non può, invero, omettere di osservare che il giudizio conclusivo di non ammissione alla classe successiva espresso nei suoi confronti dal Consiglio di classe non pare subirne compromissione, in quanto – come già evidenziato - comunque sufficientemente sorretto dalla gravissima insufficienza in matematica.

7.9) E’, invece, infondato il nono motivo, con cui i ricorrenti deducono che:

- in base ai criteri per gli scrutini finali, il riferimento al profitto insufficiente in una o più discipline non va considerato come dato in sé, ma necessariamente rapportato agli obiettivi di apprendimento attesi per l’anno in corso per quanto riguarda il livello di conoscenze e lo sviluppo di abilità e competenze. Questo passaggio logico e questa correlazione difettano, però, totalmente nel provvedimento impugnato, così come difetta qualsiasi riferimento a tali elementi riguardo al caso di specie;

- gli obiettivi di apprendimento per la classe frequentata dall’alunno – ovvero la I liceo scientifico – per quanto attiene il livello di conoscenze e lo sviluppo di abilità e competenze non esistono. In base alla riforma ordinamentale e didattica dei licei la scansione temporale concessa per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è stata suddivisa per tutti gli insegnamenti in “primo biennio”, “secondo biennio” e “classe conclusiva”. La concreta determinazione degli obiettivi, delle conoscenze e competenze sono perciò formulate e “attese” non al termine di ciascun anno, ma al termine di ciascun biennio. Bisognava, quindi, differire ogni valutazione alla conclusione del biennio. Si dolgono, quindi, della legittimità e in tal senso impugnano i criteri per lo scrutinio finale perché, laddove fanno ancora riferimento alla valutazione di anno in anno, non sono aggiornati ed adeguati alla riforma ordinamentale nel frattempo intervenuta.

Il Collegio ritiene, invero, che i voti negativi riportati dall’alunno nelle singole verifiche e poi assunti a riferimento, unitamente agli altri criteri previsti, per la formulazione del giudizio finale di non ammissione alla classe successiva siano di per sé espressivi del mancato raggiungimento da parte del medesimo degli obiettivi di apprendimento stabiliti, senza, quindi, che alcun rilievo possa assumere la loro mancata esplicitazione nel giudizio che ci occupa.

La circostanza, inoltre, che la programmazione di competenze ad abilità specifiche delle varie discipline sia stata proposta in termini biennali non vale di per sé ad escludere la possibilità di effettuare puntuali riscontri in itinere in ordine al grado di apprendimento raggiunto, traendone le debite conseguenze ai fini dell’ammissione o meno alla classe successiva. A seguire la tesi dei ricorrenti si potrebbe, invece, giungere all’aberrante risultato che colui che al termine del biennio consegue giudizio negativo deve ripetere l’intero biennio e non solo l’anno in cui è stato giudicato insufficiente.

Anche tale motivo va, quindi, respinto.

7.10) Infondato e da rigettare è, infine, anche il decimo motivo di gravame, con cui i ricorrenti ripropongono censure già in precedenza svolte e ritengono che il giudizio finale formulato nei confronti dell’alunno, così come le valutazioni delle prove periodiche, non soddisfi i requisiti di logicità, ragionevolezza, coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità richiesti dalla normativa scolastica.

Al riguardo il Collegio rinvia a tutte le considerazioni in precedenza effettuate.

8) In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata assumendo a riferimento i criteri e i parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140.

10) A tutela dei diritti e della dignità dei soggetti nominati nel presente provvedimento giurisdizionale, occorre, infine, ordinare, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d’informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vadano omesse le loro generalità e gli altri dati identificativi che li riguardano.

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