TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-02-05, n. 202100248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-02-05, n. 202100248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100248
Data del deposito : 5 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2021

N. 00248/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbruzzese in Bari, via Fiore, n.37;



contro

Comune di Foggia non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- della nota prot. -OMISSIS-del 6.3.2020 con la quale il Comune di Foggia – Servizio Politiche abitative – ha dichiarato il ricorrente decaduto dall’assegnazione dell’alloggio ERP sito in Foggia alla Via -OMISSIS-;

- del verbale del Comando di Polizia Municipale presso il Comune di Foggia (atto non conosciuto); - di tutti gli altri atti dell’istruttoria non conosciuti dal ricorrente;

- di ogni atto presupposto, connesso, e/o comunque consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento prot.-OMISSIS-del 6.3.2020 con il quale il Servizio Politiche Abilitative del Comune di Foggia ha dichiarato la sua decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, in precedenza assegnatogli e sito a Foggia in via-OMISSIS-.

L’atto è così testualmente motivato: “Considerato che è emerso da accertamento espletato d’ufficio sia anagrafico che tramite Comando di Polizia Municipale che il sig. -OMISSIS-non risulta aver trasferito la propria residenza né aver preso possesso dell’alloggio sito a Foggia in Via -OMISSIS- (…);

Rilevato che l’art. 4 del Bando Speciale “SPER ANZIANI” fissa come criteri di DECADENZA il “non utilizzo dell’alloggio per un periodo superiore a 6 mesi, senza giustificato motivo e senza preventiva comunicazione a questo Comune, e la mancata presa in possesso dell’alloggio entro 60 gg” (…);

Visto che il sig. -OMISSIS-non ha ancora ad oggi occupato l’alloggio suddetto, né tantomeno trasferito la propria residenza;

Dichiara la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP sito in Foggia in Via -OMISSIS- (…)”.

Contro le determinazioni dell’Amministrazione insorge l’assegnatario con unico articolato motivo di ricorso, attraverso il quale formula plurimi profili di censura, lamentando il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per erroneità, contestando da un lato la circostanza della mancata occupazione dell’alloggio, dall’altro l’assenza di compiute risultanze istruttorie idonee a giustificare l’impugnata decadenza; deduce, infine, la violazione delle garanzie partecipative, per essere stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune di Foggia, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

In fase cautelare, la Sezione con ordinanza interlocutoria -OMISSIS-dell’11.6.2020, ha richiesto

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