TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-06-25, n. 202100466

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-06-25, n. 202100466
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202100466
Data del deposito : 25 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2021

N. 00466/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00167/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da A S F, rappresentato e difeso dall’avv. A D L, PEC dilena.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Viale del Basento n. 114/D;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Gunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;

Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.

per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 12.3.2021 sull’istanza di accesso del sig. A S F del 10.2.2021;

con la conseguente condanna

della Regione Basilicata al rilascio della copia della documentazione richiesta;


Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;

Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la successiva nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale del 29.3.2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella l. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver sentito l’avv. A D L, considerato presente ai sensi dell’art., 4 comma 1, ultimo periodo, D.L. n. 28/2020 conv. nella L. n.70/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. A S F in data 8.11.2019 ha presentato la domanda di partecipazione al procedimento, indetto dalla Regione Basilicata con D.P.G.R. n. 244 del 10.10.2019, per la scelta del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento della Basilicata (ARLAB).

Poiché era trascorso oltre 1 anno ed il procedimento non si era ancora concluso, con pec del 10.2.2021 ha chiesto di accedere ai seguenti documenti: “candidature presentate;
istruttoria di merito espletata;
elenco degli idonei”.

Il sig. A S F:

-prima con il presente ricorso, notificato il 19.3.2021 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata RegInde ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012, così come modificato prima dall’art. 1, comma 19, lett. b, L. n. 228/2012 e poi dall’art. 47, comma 1, D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114/2014, ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 24.3.2021, ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi sulla predetta istanza di accesso il 12.3.2021, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990;

-e poi con l’atto di motivi aggiunti, notificato il 6.4.2021 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata RegInde ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012, così come modificato prima dall’art. 1, comma 19, lett. b, L. n. 228/2012 e poi dall’art. 47, comma 1, D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114/2014, ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato nella stessa giornata del 6.4.2021, ha impugnato la successiva nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale del 29.3.2021, di comunicazione del differimento dell’accesso ai documenti richiesti “fino alla data di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di nomina” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, comma 4, L. n. 241/1990 e 9, commi 2 e 3, DPR n. 184/2006, “venendo in considerazione una scelta di alta amministrazione connotata da ampia discrezionalità caratterizzata anche per un tratto fiduciario”, deducendo: 1) la violazione dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in quanto tale norma prevede che il differimento dell’accesso deve essere comunicato entro 30 giorni dall’istanza;
2) l’illogicità della motivazione, con la quale è stato disposto il differimento;
3) la violazione dell’art. 9, comma 3, DPR n. 184/2006, in quanto non era stata indicata una data precisa del differimento.

Con memoria del 21.6.2021 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, deducendo che “nulla osta all’ostensione della documentazione afferente la procedura per cui è causa”, attesochè con Decreto n. 90 del 15.6.2021 il Presidente del Giunta Regionale aveva stabilito, di indire un nuovo procedimento per la nomina del Direttore Generale dell’ARLAB, in quanto con l’art. 9 L.R. n. 41/2020 con i commi 1 e 2 erano stati modificati i precedenti requisiti di ammissione alla selezione in discorso, previsti dall’art. 7, comma 1, L.R. n. 9/2016, e con il comma 3 era stato statuito che “nelle more della conclusione della procedura per la nomina del Direttore Generale dell’ARLAB, al fine di assicurare la continuità amministrativa e gestionale della predetta Agenzia, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, scelto fra i soggetti con qualifica dirigenziale del ruolo unico della Dirigenza regionale”, con la puntualizzazione che “per lo svolgimento della sua attività al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso a qualsiasi titolo aggiuntivo a quello in godimento all’atto della nomina”.

In data 23.6.2021 si è svolta la Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella L. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.

In via preliminare, va precisato che la controversia in esame non può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, sebbene il suddetto procedimento, indetto con D.P.G.R. n. 244 del 10.10.2019, dopo la notifica ed il deposito del ricorso si è concluso con il predetto D.P.G.R. n. 90 del 15.6.2021 e perciò, essendo terminato il differimento dell’accesso, connesso all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, non sussiste più alcun impedimento all’ostensione dei documenti richiesti dal ricorrente, la legittimità dell’impugnata nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale del 29.3.2021 va valutata al momento del sua adozione.

Nel merito, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono infondati, attesochè ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, comma 4, L. n. 241/1990 e 9, commi 2 e 3, DPR n. 184/2006 l’accesso ai documenti può essere differito alla conclusione del procedimento, in quanto la conoscenza delle candidature e dei relativi curriculum e degli atti istruttori già adottati creerebbe delle inevitabili interferenze al sereno svolgimento della funzione amministrativa, soprattutto quando, come nella specie, il provvedimento conclusivo del procedimento è ampiamente discrezionale, trattandosi di scegliere il Direttore Generale di un’Agenzia regionale.

Al riguardo, va anche precisato che, sebbene il potere di differimento dell’accesso ai documenti deve essere esercitato entro lo stesso termine di 30 giorni, previsto dall’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 per la formale decisione sull’istanza di accesso, in mancanza della quale tale norma statuisce la formazione del silenzio rigetto, la violazione del predetto termine non impedisce all’Amministrazione di disporre tardivamente il differimento all’accesso, quando, come nella specie, sussistono valide ragioni per posporre l’accesso ai documenti richiesti, anche perché tale decisione tardiva (precisamente 47 giorni dopo l’istanza di accesso), se legittima, assume la configurazione di un annullamento del silenzio rigetto, formatosi dopo 30 giorni dall’istanza di accesso.

Né è stato violato l’art. 9, comma 3, DPR n. 184/2006, in quanto la durata del differimento all’accesso è stata collegata alla conclusione del procedimento con l’emanazione del provvedimento di nomina del Direttore Generale dell’ARLAB, cioè ad un evento, per il quale non può essere indicata una data precisa.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.

Poiché la Regione Basilicata non si è costituita, non occorre provvedere sulle spese di giudizio, fermo restando che i Contributi Unificati versati rimangono a carico del ricorrente.

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