TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-04-11, n. 202204231
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 04231/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L M, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Milazzo, 51;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A M, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria finale di merito formulata in esito al procedimento di valutazione comparativa per titoli e colloquio indetto con avviso pubblico n. 14/13 di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da attivare per le esigenze dell'Università La Sapienza di Roma.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato gli atti e la graduatoria del concorso indetto dall’Università “La Sapienza” per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di “ Preparazione e somministrazione degli strumenti di indagine e analisi dei dati ”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione di legge e segnatamente dell’art. 7, comma 5 del regolamento della resistente per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” di cui alla D.D. 768/2008, nella predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice. 2. Eccesso di potere per illogicità e/o violazione dell’art. 7, commi 1, quinto punto e 5, del regolamento di cui alla D.D. 768/2008 nella ripartizione del punteggio totale tra i vari criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice. 3. Eccesso di potere per manifeste contraddittorietà ed illogicità nonché travisamento dei fatti nella valutazione della Commissione esaminatrice e nello svolgimento del colloquio, nonché violazione sia dell’art. 8 dell’avviso pubblico sia del principio ex art. 97 Cost. 4. Violazione di legge e segnatamente dell’art. 1, l. 56/1989 nella stipula, ove effettuata, del contratto de quo con la controinteressata e, in subordine, nella predisposizione dell’avviso pubblico de quo. 5. Violazione di legge e segnatamente dell’art. 7, comma 5, del D.D. 768/2008 nonché del