TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-06-28, n. 201701020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-06-28, n. 201701020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201701020
Data del deposito : 28 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2017

N. 01020/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00412/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2017, proposto da:
A V, rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, corso Gpe Mazzini 74;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Cittadella Regionale;
Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo delle Attività Produttive - Corap, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vetro', con domicilio eletto presso lo studio Massimo Gallo in Catanzaro, via Vinicio Cortese 12;

nei confronti di

Giovanni Stagliano', Enzo Sergi, Fabrizio D'Agostino, Pasqualino Filella, Ernesto Scola, Filippo Valotta, Francesco Rechichi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa idonea tutela cautelare:

- del decreto n. 22 del 21 febbraio 2017 del Commissario Straordinario del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, recante ad oggetto “Assegnazione Dirigenti del CORAP”, con cui “valutati i curricula, le mansioni svolte e le attitudini” si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio a capo di ciascuna delle Aree istituite con la deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 24 ottobre 2016 (all. 1);

- del decreto n. 50 dell'11 aprile 2017 del Commissario Straordinario del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, recante ad oggetto “Approvazione funzionigramma aziendale e contestuale assegnazione del personale dipendente alle Aree istituite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 407 del 2016” (all. 2), per come rettificato con il successivo decreto n. 55;

- della delibera di Giunta Regionale n. 407 del 24 ottobre 2016, non notificata e pubblicata solo nel titolo, recante ad oggetto “Determinazioni relative al CORAP – Consorzio Regionale per le Attività Produttive – ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8, art. 3 della L.R. n. 24 del 16 maggio 2013” (all. 3);

- di ogni atto che sia o possa considerarsi presupposto e/o connesso agli atti sopra impugnati e che con gli stessi sia in rapporto di correlazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo delle Attività Produttive - Corap;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerata la memoria con cui parte ricorrente ha evidenziato che, medio tempore, è sopravvenuto il decreto del Commissario Corap n. 84 del’8 giugno 2017 con cui, modificando sostanzialmente il contenuto dei precedenti decreti n. 50 e 55 del 2017 (entrambi impugnati, unitamente agli atti presupposti), è stata attribuita alla ricorrente la responsabilità amministrativa attinente la “gestione delle commesse di particolare rilevanza economica finanziaria in essere con il Corap avvalendosi, laddove necessario e nell’esercizio dell’autonomia dirigenziale, delle risorse umane assegnate all’Area in collaborazione con il Dirigente Responsabile della Gestione Reti;

Considerata, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio;

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