TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 2024-11-29, n. 202421509

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 2024-11-29, n. 202421509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202421509
Data del deposito : 29 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2024

N. 21509/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06558/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6558 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Marcuccio e Rossella Marcuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Corrado Morrone in Roma, viale 21 Aprile 11;



contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione,

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, portato a conoscenza della Società ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata il 9 febbraio 2023, con il quale Dirigente dell'Ufficio Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore, comunicava che le domande di pagamento unico presentate per le campagne dal 2013 al 2019 dalla -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- dovevano essere considerate non ammissibili, con conseguente decadenza dei benefici richiesti ed accertava la sussistenza del credito dell'Ag.E.A. pari ad €. 175.753,45, oltre interessi, nei confronti della predetta Società ricorrente per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne da 2013 al 2019, e per l'annullamento di ogni altro atto precedente, connesso, collegato e, comunque, conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ag.E.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 7 aprile 2023, tempestivamente depositato, la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento emesso dall’Ag.E.A. prot. n. -OMISSIS-, portato a conoscenza della predetta Società ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata il 9 febbraio 2023, con il quale Dirigente dell'Ufficio Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore, comunicava che le domande di pagamento unico, presentate per le campagne dal 2013 al 2019 dovevano essere considerate non ammissibili, con conseguente decadenza dei benefici richiesti ed accertava la sussistenza del credito dell'Ag.E.A., pari ad €. 175.753,45, oltre interessi, nei confronti della predetta Società ricorrente per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne da 2013 al 2019.

La Società ricorrente ha premesso, in punto di fatto, che -OMISSIS- - comodataria di terreni agricoli di Ha 31.29, siti in gran parte -OMISSIS- - aveva presentato domanda di accesso alla Riserva Nazionale N.20830050934, inoltrata per il tramite della Confagricoltura di Brindisi in data 24 luglio 2012, divenendo successivamente intestataria di n. 31 titoli per un importo pari ad € 16.673,48.

Ha, quindi, esposto la Società che - scaduto il termine di quattro mesi del contratto di comodato di cui ai suddetti titoli - -OMISSIS- aveva alienato in proprio favore, con atto del 3 maggio 2013 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Brindisi, i suddetti titoli all’aiuto al settore agricolo, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (C.E.) n.1782/2003 e ai sensi dell’art. 45 del Regolamento (CE) n.795/2004 e della Circolare Ag.E.A. ACIU 2005.736 del 30 settembre 2005.

La Società ricorrente ha poi esposto che il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Registro Repressioni Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, a mezzo della Tenenza di -OMISSIS- aveva analizzato la posizione di -OMISSIS- in uno a quella di essa ricorrente, riscontrando una possibile esistenza di una frode per il conseguimento degli aiuti comunitari, in quanto la sottoscrizione del mandato alla C.A.A. Confagricoltura Brindisi e delle domande di ammissione di accesso alla Riserva Nazionale per gli aiuti relativi ai 31 titoli di cui innanzi sarebbe stata apocrifa.

All’esito dei predetti accertamenti della Guardia di Finanza, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, quali soci della Società agricola ricorrente e quali eredi di -OMISSIS-, sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi per i reati di cui agli artt. 640 bis , 81 e 110 c.p., i titoli assegnati alla predetta venditrice, unitamente ad altri provenienti da -OMISSIS- - anch’essa rinviata a giudizio - in forza di dichiarazioni ideologicamente e materialmente false e, precisamente di essere nuovo agricoltore ed in forza di falsi titoli di conduzione dei terreni documentati da autodichiarazioni false o da falsi contratti e per avere presentato a nome della società agricola -OMISSIS- -OMISSIS- domanda di aiuto all’agricoltura per la campagna 2014, indirizzata all’organismo pagatore Ag.E.A. Domanda Unica -OMISSIS-, avvalendosi dei su richiamati titoli, traendo in inganno l’Ag.E.A e conseguendo un ingiusto profitto costituito da contributo in denaro a carico del FEADA per l’importo complessivo di €. 38.644,44.

La Società ricorrente ha, infine, esposto che l’Ag.E.A., sulla base dei predetti rilievi, aveva emesso il provvedimento di accertamento, in questa sede impugnato, relativo ai contributi indebitamente percepiti per le campagne 2013 - 2019 per l’ammontare della somma di € 175.753,45, oltre interessi, lamentandone l’illegittimità.

Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e ss. c.c., in relazione agli artt. 214 e ss. c.p.c. - eccesso di potere per motivazione contradditoria ed illogica, per pretestuosità manifesta, per travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, perché l’Ag.E.A. avrebbe emesso il provvedimento impugnato sulla base dei meri accertamenti della Guardia di Finanza ed in assenza di adeguata istruttoria.

1.2. Con il secondo motivo, è stata censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del Regolamento U.E. n. 1122/2009, in relazione all’art. 33 del D.Lgs n. 228/2001, poiché, nel caso di specie, non sarebbe intervenuto alcun accertamento definitivo dei fatti contestati.

1.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - difetto di motivazione - violazione del principio del buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, non avendo l’Ag.E.A. motivato sul contemperamento degli interessi delle parti con riferimento all'interesse pubblico sopravvenuto.

1.4. Con il quarto motivo, è stata censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione del principio di tutela dell'affidamento, poiché l’Ag.E.A. avrebbe emesso il provvedimento impugnato senza che vi fosse stato, nella vicenda in esame, un accertamento dei fatti contestati con sentenza passata in giudicato e, comunque, oltre i termini di diciotto mesi.

1.5. Con il quinto motivo, è stata lamentata la violazione e falsa o errata applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 30 del Regolamento C.E. n. 73/2009 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi