TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-01-20, n. 201600062

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-01-20, n. 201600062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600062
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00379/2009 REG.RIC.

N. 00062/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00379/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C A, C D, C G e C M, rappresentati e difesi dagli avv. T P e A A, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto, 27;

contro

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. M T e R M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, Via del Carmine, 2;

nei confronti di

GHISOLFI ANTONELLA, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Ludogoroff e Vilma Aliberti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Montevecchio, 50;

per l'annullamento

- del provvedimento in data 22.1.2009 (comunicato ai ricorrenti il 27.1.2009), con cui la Fondazione Ordine Mauriziano, con riferimento all'alienazione del "lotto D.37 Spessa Superiore", ha richiesto ai ricorrenti di presentare una "offerta in busta chiusa - entro le ore 12,00 del 11 febbraio 2009 - con eventuale rilancio sul prezzo assunto a base di gara, quale maggior valore offerto, di euro 4.542.800,00 secondo le modalità in calce indicate", nonchè un "adeguamento della cauzione - nella stessa busta chiusa - oltre all'importo di euro 434.784,00, già incluso nella maggior cauzione precedentemente versata, all'eventuale nuovo prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Fondazione Ordine Mauriziano", precisando che "l'aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta, in esito all'apertura delle buste presentate";

- del verbale a rogito notaio Martino in data 12.2.2009, rep. n. 25491/15629, con cui la Fondazione Ordine Mauriziano ha aggiudicato in via provvisoria il "lotto D.37 Spesa Superiore" a favore della signora Ghidolfi;

- della deliberazione in data 27.6.2008, n. 174, con cui la Fondazione Ordine Mauriziano ha adottato il "Piano di Liquidazione ai sensi dell'articolo 30 comma 4 d.l. 159/2007 convertito in legge 222/2007 e successive modifiche";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale della serie procedimentale, ivi compreso, per quanto possa occorrere, l'avviso pubblicato in data 16.9.2008 sul quotidiano "La Stampa", avente ad oggetto "Invito alla presentazione di offerte irrevocabili per l'acquisto di comparti agricoli";

- nonchè per l'accertamento in via incidentale della nullità e/o dell'inefficacia del contratto di compravendita del lotto D.37- Cascina Spessa Superiore eventualmente stipulato tra la Fondazione Ordine Mauriziano e la signora A Ghisolfi in esito alla procedura di vendita dei beni appartenenti al patrimonio agrario della Fondazione stessa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Ordine Mauriziano e di A Ghisolfi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Fondazione Ordine Mauriziano, nell’ambito delle attività di liquidazione del proprio patrimonio previste dall’art. 30 del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 (convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222), ha indetto nel settembre 2008 una procedura competitiva per la vendita di una serie beni del proprio patrimonio agrario, tra cui il podere denominato “D.37 Spessa Superiore” sito in Cavallermaggiore.

Per ciò che rileva, la procedura si è articolata sostanzialmente in tre fasi: in una prima fase, la F.O.M. ha invitato gli interessati a manifestare il proprio interesse all’acquisto;
in una seconda fase, ha invitato coloro che avevano manifestato il proprio interesse all’acquisto a presentare un’offerta irrevocabile di acquisto in relazione a “comparti unitari” o a “singoli beni” ;
nella terza fase, con specifico riferimento al podere “D.37 Spessa Superiore” , la F.O.M. ha invitato i due unici offerenti (da un lato i signori Aldo, Dario, Giacomo e Matteo Capello;
dall’altro la signora A Ghisolfi) a rilanciare sul prezzo offerto.

In esito a tale procedura, con verbale a rogito notaio Martino in data 12 febbraio 2009 rep. N. 25491/15629 comunicato ai concorrenti il 27 febbraio successivo, il lotto “D.37 Spessa Superiore” è stato aggiudicato provvisoriamente alla signora A Ghisolfi, la quale in sede di rilancio competitivo ha offerto un prezzo pari ad € 4.610.000,00, maggiore di quello di € 4.543.000,00 offerto dai signori Capello.

2. Con ricorso portato alla notifica il 26 marzo 2009 e ritualmente depositato, i signori Capello hanno impugnato il verbale di aggiudicazione provvisoria e gli ulteriori atti della procedura competitiva indicati in epigrafe e ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di due motivi, con i quali hanno dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili. In particolare:

2.1) con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione provvisoria sul rilievo che in sede di rilancio competitivo la concorrente aggiudicataria non avrebbe ribadito l’impegno, richiesto dalla legge di gara, a mantenere ferma la nuova offerta economica per 120 giorni dal deposito dell’offerta stessa presso la sede della F.O.M. e a corrispondere integralmente il prezzo di acquisto alla data della stipula del contratto di compravendita;
con la conseguenza che l’offerta di detta concorrente avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ed esclusa dalla gara;

2.2) con il secondo motivo, espressamente formulato in via subordinata, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’intera procedura di gara in considerazione dell’illegittimità originaria degli atti costituenti la lex specialis della procedura (lettere di invito del 15.11.2008 e del 22.01.2009, e delibera commissariale n. 174 del 17.06.2008), sotto due distinti profili:

- in primo luogo, per non aver previsto alcuna clausola che salvaguardasse e consentisse l’esercizio del diritto di prelazione agraria, di cui i ricorrenti sarebbero titolari in quanto coltivatori diretti ed affittuari del podere oggetto di alienazione;
secondo i ricorrenti, sotto questo profilo gli atti di gara sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 30 comma 4 del D.L. 1.10.2007, n. 159 (convertito nella L. n. 222/2007) il quale prevede che alla liquidazione del patrimonio dell’ente il commissario liquidatore provvede con procedure competitive “ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 ;

- in secondo luogo, per difetto di motivazione e per violazione dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;
in sede di rilancio competitivo, la F.O.M. avrebbe dovuto esternare le ragioni per cui riteneva maggiormente conveniente indire un confronto concorrenziale in relazione a singoli cespiti anziché ad una pluralità di immobili e, soprattutto, avrebbe dovuto stabilire i criteri per procedere alla valutazione comparativa di offerte aventi ad oggetto beni solo parzialmente coincidenti, tenuto conto che i ricorrenti avevano formulato la propria offerta originaria in relazione ad una pluralità di beni, mentre la concorrente aggiudicataria ha presentato offerta solo in relazione al podere “D.37 Spessa Superiore” .

2.3. Sulla scorta di tali motivi, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia sopravvenuta e/o della nullità del contratto di compravendita eventualmente stipulato tra la F.O.M. e la concorrente aggiudicataria.

3. Si è costituita in giudizio la Fondazione Ordine Mauriziano eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sotto plurimi profili:

- in primo luogo, sull’intera azione proposta dai ricorrenti sussisterebbe la giurisdizione del Tribunale Fallimentare, alla luce del combinato disposto degli artt. 30 comma 8 D.L. 159/2007 e 24 Legge Fallimentare: la prima di tali norme stabilisce che la liquidazione del patrimonio della F.O.M. è disciplinata, per quanto non espressamente disposto, dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
la seconda prevede la competenza del Tribunale Fallimentare a conoscere di tutte le azioni che derivano da tale procedura;

- in secondo luogo, e subordinatamente, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario sia sulla censura concernente l’asserita violazione del diritto di prelazione, avendo essa ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo, sia sulle censure concernenti l’asserita illegittimità della procedura competitiva, non avendo quest’ultima natura pubblicistica.

In via ancora più gradata, la Fondazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività in relazione agli atti di gara presupposti, e, in via ancora più subordinata, l’infondatezza del ricorso.

4. Si è costituita in giudizio anche la parte controinteressata A Ghisolfi, anch’essa eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Fallimentare, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse sotto plurimi profili, nonché, in subordine, l’infondatezza del gravame nel merito.

5. All’udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2009, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.

6. Con successivi motivi aggiunti depositati il 29 maggio 2009, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto D.37 – Cascina Spessa Superiore nel frattempo intervenuto nei confronti della parte controinteressata, estendo a tale atto, in via di illegittimità derivata, le medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo nei confronti degli atti presupposti.

7. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.

8. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Per comodità di analisi, le censure formulate complessivamente dai ricorrenti possono essere suddivise in due tipologie: quelle dedotte con il primo e con il terzo motivo di ricorso, afferenti all’asserita illegittimità della procedura competitiva per carenze formali e motivazionali;
e quelle dedotte con il secondo motivo di ricorso in relazione all’asserita illegittimità della procedura per violazione del diritto di prelazione vantato dai ricorrenti

1. In relazione alle censure concernenti l’asserita illegittimità della procedura competitiva per carenze formali e motivazionali, il collegio ritiene di dover affermare la sussistenza della propria giurisdizione.

1.1. Il collegio condivide, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti posti in essere dai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa - procedure a cui è espressamente assimilata la liquidazione dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano, ai sensi dell’art. 30 comma 8 D.L. n. 159/2007 cit. – sono caratterizzati da spendita di discrezionalità amministrativa e posti in essere nell’esercizio di poteri conferiti per la tutela di interessi pubblici: ragione per cui l’impugnativa avverso tali atti deve essere proposta, in coerente applicazione del generale criterio della causa petendi , dinanzi al giudice amministrativo (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2015, n. 3715;
Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4798;
TAR Perugia, sez. I, 10 settembre 2015, n. 364).

1.2. Con specifico riferimento alla Fondazione Ordine Mauriziano, è stato affermato che “In tema di dismissione di beni della Fondazione Ordine Mauriziano, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla impugnazione degli atti di indizione dell’asta e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico, essendo la domanda principalmente rivolta all’accertamento della nullità degli atti della procedura, che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale e rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere di interesse legittimo, e soltanto in via consequenziale all’annullamento del contratto di compravendita” (Cass. Civ. SS.UU. 24 giugno 2011, n. 13910). In senso analogo, sempre con riferimento alla F.O.M., Cass. Civ. SS.UU., 20 ottobre 2010, n. 21498.

2. Nel merito, le censure in esame sono infondate e vanno respinte, potendosi pertanto prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni processuali formulate dalle difese dell’ente e della parte controinteressata.

2.1. E’ palesemente infondata, innanzitutto, la censura concernente la mancata esclusione dell’offerta aggiudicataria per non aver ribadito in sede di rilancio competitivo l’impegno a mantenere ferma l’offerta per 120 giorni dal deposito dell’offerta stessa e a pagare interamente il prezzo di acquisto contestualmente alla stipulazione del rogito notarile.

Come giustamente osservato dalle difese dell’ente e della controinteressata, la fase del rilancio competitivo ha costituito soltanto la prosecuzione dell’originaria (e unica) procedura di gara: l’aggiudicataria, che aveva già reso tali dichiarazioni in allegato all’offerta originaria, non era pertanto tenuta a ribadirle in ogni ulteriore sviluppo della procedura;
e del resto, la stessa lettera di invito al “rilancio” del 22 gennaio 2009 specificava nel dettaglio le modalità formali e sostanziali della nuova offerta, ma non richiedeva ai concorrenti di ribadire le dichiarazioni di impegno già rese all’atto della presentazione dell’offerta originaria, né richiamava in alcun modo le modalità di presentazione dell’offerta previste nella lettera di invito iniziale.

2.2. Infondate sono anche le ulteriori censure riferite alla procedura di gara.

Già la lettera di invito alla presentazione delle originarie offerte acquisto prevedeva che le offerte avrebbero potuto essere presentate in relazione a “comparti unitari” o anche soltanto a “singoli beni” . La stessa legge di gara non prevedeva, invece, alcun trattamento di favore nei confronti di chi chiedesse di acquistare cumulativamente più beni rispetto a chi chiedesse di acquistare singoli cespiti. Sicchè la decisione dell’Amministrazione di invitare i concorrenti al rilancio competitivo in relazione ai singoli beni non contrastava con la legge di gara e non richiedeva, di conseguenza, alcuna specifica motivazione. Del resto, si tratta di una decisione ragionevolmente ispirata dall’intento dell’ente di perseguire la maggiore valorizzazione del proprio patrimonio, in vista della più proficua e rapida liquidazione dei propri creditori.

3. Per quanto invece attiene alle censure dedotte con il secondo motivo in relazione all’asserita violazione del diritto di prelazione agraria vantato dai ricorrenti, ritiene il collegio di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come correttamente eccepito dalle difese dell’ente e della parte controinteressata.

E’ principio condiviso, infatti, quello secondo cui “La cognizione delle controversie relative all’esercizio della prelazione prevista dall’art. 7 L. 14 agosto 1971 n. 817 rientra nelle attribuzioni dell’autorità giurisdizionale ordinaria, trattandosi di mero esercizio di una prelazione legale riconosciuta al proprietario del fondo agrario confinante. Infatti, la natura intrinseca della controversia e, cioè, la situazione soggettiva alla base della domanda è costituita e/o attiene a situazioni che hanno la consistenza di diritto soggettivo e che non coinvolgono il potere discrezionale della parte pubblica (di riconoscere o meno la prelazione), o, comunque, la p.a. in veste autoritativa, anche ai sensi della pronuncia della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 (Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5324;
Cass. Civ. SS.UU., 7 gennaio 2014, n. 62;
Cass. Civ. SS.UU., 26 aprile 2012, n. 6493).

Del resto, proprio sulla scorta di tali principio, gli stessi ricorrenti hanno già adito il giudice ordinario per sentire accertare la sussistenza del proprio diritto di prelazione legale in relazione all’acquisto del terreno per cui è causa. Il giudice ordinario, tuttavia, ha già accertato in duplice grado che tale diritto non sussiste, con sentenza della Corte di Appello di Torino n. 2038/2015 del 16 novembre 2015 (documento allegato alla memoria di replica della F.O.M.), confermativa della sentenza n. 244/2013 del 1-5 luglio 2013 del Tribunale di Mondovì (doc. 9 F.O.M.).

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va in parte respinto perché infondato, e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei termini sopra esposti.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi