TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400623
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 00623/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00628/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2023, proposto da
P F, rappresentata e difesa dall'avvocato L D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Campi Salentina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Guglielmo Paladini n.50;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

P L, - cointeressata - non costituita in giudizio;

per l’accertamento e la declaratoria

dell’illegittimità dell’occupazione dei fondi di proprietà di P L e P F, siti nel Comune di Campi Salentina (LE), alla Località “Aia Matò” di complessivi Ha 2.01.42, già riportati in Catasto al Foglio n. 29 particelle n.ri 92, ex 93, 94 e 95 - ed attualmente identificati al Foglio 29 particella 92;
particella 94, particella 95, particella 1181, parte della particella 1182, parte della particella 1140, ed intestati illegittimamente all’A.S.L. di Lecce nei RR.II. nel 2014, a seguito di delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 9253/1997 - per la realizzazione dell’Ospedale Generale di Zona sito in Campi Salentina e di una strada pubblica;

e per l’annullamento

dei provvedimenti amministrativi relativi alla procedura espropriativa non conclusa e, segnatamente, della delibera della Giunta Municipale del 2 luglio 1981 n. 162 del Comune di Campi Salentina che ha, per la seconda volta, autorizzato l’occupazione temporanea d’urgenza dei suoli di cui trattasi senza che alla stessa avesse fatto seguito il definitivo decreto di esproprio;

nonché per la condanna

della A.S.L. di Lecce e del Comune di Campi Salentina alla restituzione, previa riduzione in pristino, in favore della ricorrente dei suoli detenuti sine titulo illegittimamente occupati;

e per l’accertamento e la declaratoria

- della nullità/inesistenza/inefficacia della trascrizione nei Registri Immobiliari

contro

P L e P F ed a favore dell’A.S.L. di Lecce - Servizio Sanitario della Puglia n. registro generale 25281 - registro particolare n. 20837 - presentazione n. 32 del 01/08/2014 Conservatoria dei RR. II. di Lecce, in relazione ai fondi de quibus ;

- della violazione della Legge Regionale Pugliese n. 3/2005, entrata in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.109 del 28/8/2006, per inosservanza e mancata vigilanza da parte del Comune di Campi Salentina e della Regione Puglia;

e per la condanna

delle Amministrazioni intimate, in solido tra loro e/o ciascuna per la propria quota di responsabilità, ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a., a risarcire, in favore della stessa ricorrente, il danno patrimoniale per mancato godimento da occupazione legittima e illegittima calcolato nei termini e nei limiti sopra specificati, fatta salva, in ogni caso, l’adozione, nel termine di 90 giorni, dei provvedimenti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., ovvero, in subordine, alla adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ed al conseguente pagamento della somma pari ad Euro € 8.954.891,36 - già ridotta del 50% in ragione della sua quota di comproprietà dei terreni - individuata nella perizia di parte, a firma del Geom. F. S, o della diversa somma ritenuta equa, comprensiva del danno ingiusto, liquidato nella misura forfettaria del 5% sul valore venale dei beni immobili per ogni anno di occupazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campi Salentina, dell’A.S.L. di Lecce e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. M M e uditi l’Avv. L. Di Milia per la parte ricorrente, l’Avv. L. Bruni per il Comune di Campi Salentina, e l’Avv. G. De Giorgi Cezzi per l’A.S.L. di Lecce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 8 giugno 2023, tempestivamente depositato, P F, premesso di essere comproprietaria con la germana P L, di terreni, con all’interno fabbricati rurali, siti nel Comune di Campi Salentina (LE), Località “Aia Matò” di complessivi Ha 2.01.42, riportati in catasto al Foglio n. 29 particelle n.ri 92, 93, 94, 95, 1181, 1182 e 1140, in virtù di atto di donazione per Notar Bruno Franco del 6 ottobre 1987 - Rep. n.209286 - Racc. n. 27700, ha esposto, in punto di fatto che i predetti fondi - originariamente di proprietà del proprio nonno e dante causa, Paticchio Francesco, - erano stati interessati da un primo provvedimento di autorizzazione alla occupazione d’urgenza (successivamente avvenuta di fatto in data 2 gennaio 1979) per la realizzazione dell’Ospedale di Zona, con il decreto n. 1/78 del 14/11/1978 del Comune di Campi Salentina;
provvedimento poi annullato con la sentenza n. 89 del 21 marzo 1981 da parte di codesto T.A.R., confermata in appello con sentenza n. 924/1996 dal Consiglio di Stato.

Successivamente, con la deliberazione della Giunta Municipale del 2 luglio 1981 n. 162, il Comune di Campi Salentina aveva disposto nuovamente la occupazione temporanea d’urgenza dei fondi di cui trattasi per la realizzazione della predetta opera pubblica e che, tuttavia, realizzata la struttura ospedaliera e le opere stradali connesse, non era stato emesso alcun (formale) decreto di esproprio.

La ricorrente ha, quindi dedotto, tra l’altro, che, con atto del 31 luglio 2014 i fondi de quibus erano stati oggetto di trascrizione nei Registri Immobiliari a favore dell’A.S.L. di Lecce, sulla base di delibera della Giunta Regionale della Regione Pugliese n. 9253 del 12 dicembre 1997, e che, tuttavia, non vi era stato alcun formale provvedimento ablatorio da parte della P.A. ed alcuna liquidazione della relativa indennità di esproprio.

Va, poi, evidenziato che, con istanza/diffida inoltrata a mezzo p.e.c. il 15 gennaio 2022, la germana P L ha chiesto alle Amministrazioni intimate la restituzione dei fondi di cui trattasi ed il risarcimento del danno al 31 luglio 2014, data in cui è stata eseguita la predetta trascrizione immobiliare in danno di essa ricorrente ed a favore dell’A.S.L. di Lecce;
diffida rimasta, tuttavia, priva di alcun riscontro.

1.1. Tanto premesso, la ricorrente, lamentando la illegittimità dell’occupazione dei propri fondi da parte della P.A e, comunque, della procedura espropriativa non portata a compimento, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.2. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della Legge n. 2359/1865 ss.mm. e del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. - eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria - illegittimità dell’occupazione temporanea d’urgenza, dal momento che la procedura ablatoria non si era conclusa con l’emissione di alcun decreto di esproprio.

1.3. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. - violazione del diritto di proprietà - art. 2043 c.c., in quanto essa ricorrente sarebbe stata privata del diritto di proprietà in assenza di un legittimo provvedimento espropriativo.

1.4. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la sussistenza del diritto alla restituzione del bene, il risarcimento danni e la conseguente sussistenza del diritto a percepire l’indennità di esproprio per l’occupazione legittima e illegittima.

1.5. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione della L.R. Puglia n.3 del 22/2/2005, per non avere il Comune di Campi Salentina corrisposto l’indennizzo provvisorio previsto dalla predetta Legge.

1.6. Con il quinto motivo, la ricorrente ha dedotto l’inesistenza ab origine del titolo posto a base della trascrizione immobiliare - violazione degli artt. 2643 e ss c.c. - eccesso di potere sotto il profilo della

contraddittorietà tra atti, dell’assoluto difetto di motivazione, della manifesta illogicità e dello sviamento di potere - abuso di diritto, dal momento che la deliberazione della Giunta Regionale della Pugliese n. prot. 9253 del registro delle deliberazioni del 12 dicembre 1997 non poteva costituire atto idoneo a giustificare la trascrizione di un trasferimento immobiliare in favore dell’A.S.L. di Lecce.

1.7. Con il sesto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. e della Legge n. 265/1999, per non essere stata essa ricorrente destinataria di alcuna notifica dei provvedimenti espropriativi.

1.7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha prospettato la sussistenza del proprio diritto al risarcimento danni per mancato godimento, in quanto la P.A. sarebbe tenuta, oltre alla restituzione dei fondi, previa riduzione in pristino, a ristorare essa ricorrente per indebita occupazione dei suoli (legittima ed illegittima).

1.8. Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto, previa riunione del presente giudizio ex art. 70 c.p.a. a quello recante n. 571/2022 R.G., pendente innanzi a questa Sezione - stante la connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi - l’accertamento e la declaratoria della illegittimità della occupazione dei propri fondi, in comproprietà con la germana P L, indicati in epigrafe, per la realizzazione dell’Ospedale Generale di Zona e della sede stradale nel Comune di Campi Salentina, ed il conseguente annullamento dei provvedimenti amministrativi relativi alla procedura espropriativa non conclusa, segnatamente, della impugnata deliberazione della Giunta Municipale del 2 luglio 1981 n. 162 del Comune di Campi Salentina che aveva, per la seconda volta, autorizzato l’occupazione temporanea d’urgenza dei suoli di che trattasi, senza che alla stessa avesse fatto seguito il definitivo decreto di esproprio nei cinque anni successivi;
ha poi chiesto la condanna della A.S.L. di Lecce e del Comune di Campi Salentina alla restituzione, in proprio favore dei predetti suoli detenuti sine titulo , previa riduzione in pristino dei beni illegittimamente occupati nel termine di 90 (novanta) giorni, e l’accertamento della nullità/inesistenza/inefficacia della trascrizione nei Registri Immobiliari a favore dell’A.S.L. di Lecce - Servizio Sanitario della Puglia n. registro generale 25281 - registro particolare n. 20837 - presentazione n. 32 del 01/08/2014 Conservatoria dei RR. II. di Lecce, in relazione ai fondi de quibus e l’accertamento della violazione della Legge Regionale n. 3/2005 per inosservanza e mancata vigilanza da parte del Comune di Campi Salentina e della Regione Puglia circa la procedura di liquidazione dell’indennità provvisoria;
ha, infine, chiesto condannarsi le Amministrazioni intimate, in solido tra loro e/o ciascuna per la propria quota di responsabilità, ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a., a risarcire, in proprio favore il danno patrimoniale per mancato godimento da occupazione legittima e illegittima, fatta salva, in ogni caso, l’adozione, nel predetto termine di 90 giorni, dei provvedimenti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., ovvero, in subordine, alla adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ed al conseguente pagamento della somma pari ad Euro € 8.954.891,36 - già ridotta del 50% in ragione della sua quota di comproprietà dei terreni - individuata nella perizia di parte, a firma del Geom. F. S, o della diversa somma ritenuta equa, comprensiva del danno ingiusto, liquidato nella misura forfettaria del 5% sul valore venale dei beni immobili per ogni anno di occupazione.

2. Con memoria depositata il 17 novembre 2023, si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Lecce.

2.1. Con memoria depositata il 18 novembre 2023 l’A.S.L. di Lecce ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l’irricevibilità del ricorso per tardività della impugnazione dei provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe;
nel merito, ha dedotto l’infondatezza e l’intervenuta usucapione ordinaria, in proprio favore, dei terreni de quibus .

3. Con memoria depositata il 29 novembre 2023, si è costituito in giudizio il Comune di Campi Salentina.

4. Con istanza depositata il 7 dicembre 2023, il Comune di Campi Salentina ha chiesto il rinvio della causa, fissata per la pubblica udienza del 19 dicembre 2023, onde di consentire al tecnico comunale incaricato di completare le operazioni di stima dei fondi de quibus , al fine di addivenire ad una composizione bonaria della lite, ovvero, per l’emissione di un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..

5. P L - cointeressata - pur intimata, non si è costituita nel presente giudizio.

6. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2023, il Presidente di questa Sezione, vista la richiesta di rinvio articolata dal Comune di Campi Salentina e la non opposizione delle altre parti presenti, ha disposto ulteriore rinvio della causa alla pubblica udienza del 17 aprile 2024.

7. Con memoria depositata il 21 dicembre 2023, si è, poi, costituita in giudizio la Regione Puglia.

8. Con memoria depositata il 7 marzo 2024, la Regione Puglia ha eccepito il proprio difetto legittimazione passiva, oltre che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dal momento che il primo atto interruttivo sarebbe rappresentato dalla p.e.c. inoltrata il 15 gennaio 2022;
ha, nel merito, insistito per il rigetto del ricorso.

9. Con memoria depositata il 15 marzo 2024, il Comune di Campi Salentina ha chiesto ha chiesto ulteriore rinvio della causa, fissata per la pubblica udienza del 17 aprile 2024, onde consentire al tecnico comunale incaricato di ultimare le operazioni di stima dei fondi de quibus , al fine di addivenire ad una composizione bonaria della lite, ovvero, per l’emissione di un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.;
ha, comunque, eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

10. Con memoria depositata il 16 marzo 2024, la A.S.L. di Lecce ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

11. Alla pubblica udienza del 17 aprile 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.

12. Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

12.1. In via preliminare, va dichiarata l’irricevibilità del ricorso (notificato l’8 giugno 2023) per tardività, con riferimento all’impugnazione della deliberazione della G.M. del 2 luglio 1981, n. 162 del Comune di Campi Salentina, con la quale è stata autorizzata, per la seconda volta, l’occupazione temporanea d’urgenza dei suoli di cui trattasi, poiché - con ogni evidenza - è da tempo spirato il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. (dalla comunicazione e dalla piena conoscenza della predetta deliberazione giuntale).

12.2. Ancora in via preliminare, il ricorso va dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento, in favore della ricorrente, delle indennità per il periodo di occupazione legittima, nonché delle ulteriori indennità previste per le ipotesi di emissione di provvedimento di acquisizione c.d. sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., formulate con il quarto e settimo motivo di ricorso.

Ed infatti, l’art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., prevede espressamente, che “ Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che “ Qualsiasi domanda attinente alla determinazione o al pagamento della indennità di esproprio e/o di occupazione legittima, quale che sia il vizio dedotto contro il provvedimento che la dispone, è appannaggio della giurisdizione del giudice ordinario, anche se concernente la scelta dei criteri in base ai quali liquidare l'indennità, se proposta dall'amministrazione per recuperare l'indennità indebitamente versata ad un privato, se connessa a quella risarcitoria da perdita del terreno, e financo se esercitata in sede di reclamo sulle determinazioni del commissario ad acta” (vedi: Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 29 dicembre 2020, n. 8473).

12.3. Va, poi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della intimata Regione Puglia, sulla base di una duplice considerazione.

In primo luogo, si osserva che la disciplina ratione temporis , applicabile al caso di specie (art. 11 della Legge n. 865/1971, poi abrogato con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001), prevedeva soltanto che il Presidente della Giunta Regionale potesse emettere il decreto dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, mentre il soggetto espropriante - deputato invece alla promozione, prosecuzione e la conclusione del procedimento espropriativo e per il sub-procedimento di pagamento delle relative indennità - era da individuarsi nell’Autorità Comunale.

A tal proposito, si osserva che l’art. 40, comma 2, della L.R. Puglia n. 27/1985, nell’assegnare espressamente ai Comuni pugliesi le competenze relative alle procedure espropriative, ha, appunto, previsto che “ le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura della indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori e successivi, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite, comprese quelle indicate nel primo comma del presente articolo ”;
il successivo, comma 7 dell’art. 40 della predetta L.R. Puglia n. 27/1985 ha, poi, precisato che “ I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali ”.

Tale conclusione risulta oggi confermata dall’art. 7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., che ha attribuito al Comune specifiche competenze in materia espropriativa per le ipotesi di realizzazione di opere pubbliche nel territorio comunale, come nel caso di specie.

In secondo luogo, si osserva che la delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 9253/1997, pure impugnata dalla ricorrente, con la quale, in dichiarata esecuzione della L.R. Pugliese n. 38/1994, attuativa dell’art. 5 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm., si è proceduto alla devoluzione in favore delle Aziende U.S.L. e alle Aziende Ospedaliere dei beni mobili ed immobili (già) di proprietà dei Comuni e delle Province, con vincolo di destinazione in favore delle U.S.L., pare avere natura di atto di accertamento, privo di carattere provvedimentale/ablatorio stricto sensu , anche perché redatto sulla scorta di un elenco (comprensivo delle particelle di cui trattasi di proprietà privata) verosimilmente predisposto dalla stessa Azienda Sanitaria Locale di Lecce, che - invece - doveva necessariamente riferirsi unicamente ai beni immobili già di proprietà comunale.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio che debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, la quale deve essere, conseguentemente, estromessa dal presente giudizio.

Quanto, invece, alla legittimazione processuale dell’A.S.L. di Lecce - oggetto di contestazione da parte di quest’ultima con la memoria depositata il 16 marzo 2024 - deve evidenziarsi che la predetta Amministrazione sanitaria (quale soggetto subentrato ex lege alla U.S.L. Lecce 2) risulta sia la beneficiaria della trascrizione immobiliare effettuata nel 2014, sia la redattrice (nel 1997) dell’elenco dei beni immobili da trasferire in suo favore, oltre che attuale posseditrice dei fondi de quibus , ed, in quanto tale deve ritenersi, a tutti gli effetti, legittimata passiva nel presente giudizio (vedi: in questi termini, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 4 novembre 2020 n. 6807).

14.4. Nel merito, ritiene il Collegio che il primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo motivo di gravame formulati a sostegno delle domande (non generiche, ma specifiche) azionate dalla parte ricorrente - congiuntamente sindacabili in ragione della identità delle doglianze e ragioni ivi articolate - siano fondati nei termini che seguono.

In particolare, la ricorrente si duole, in estrema sintesi, che le Amministrazioni intimate, successivamente alla deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Campi Salentina del 2 luglio 1981 n. 162 - con la quale era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza di proprietà della stessa - non abbiano giammai adottato alcun formale provvedimento di esproprio, ancorché fosse stato realizzato in loco l’Ospedale Generale di Zona e le opere stradali connesse.

Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, la P.A., una volta cessati gli effetti dell’occupazione temporanea d’urgenza dei fondi de quibus , avrebbe dovuto procedere alla restituzione dei predetti fondi, previa riduzione in pristino, ovvero far luogo alla regolarizzazione della situazione di fatto mediante l’emissione di un provvedimento di c.d. acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..

14.5. Ritiene il Collegio che tali argomentazioni siano pienamente condivisibili.

Ed invero, si osserva che la mancata persistente emanazione del decreto finale di esproprio, con conseguente illegittima privazione della disponibilità dei beni immobili di proprietà ricorrente e loro trasformazione, configura un illecito permanente della P.A., sottoposto alla cognizione di questo T.A.R..

A tanto deve ricordarsi che la fattispecie della “occupazione acquisitiva” è stata definitivamente espunta dall’ordinamento giuridico, a far data dalle decisioni con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto la illegittimità dell’istituto, segnalando che il rimedio della restituzione del bene risulta essere la forma privilegiata di riparazione a favore del proprietario illegittimamente spogliato dello stesso (sentenze, tutte

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