TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-05-29, n. 202410950
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2024
N. 10950/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04914/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4914 del 2024, proposto da
Levante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G A, B D R ed E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Estra Digital S.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A, non costituiti in giudizio;
PER L'ACCERTAMENTO
- e la declaratoria dell'illegittimità, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., dell'inerzia ovvero del silenzio-rifiuto serbato da parte del MINISTERO DELLA CULTURA-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, sull'istanza formulata dall'odierna ricorrente in data 29 febbraio 2024, ai sensi di quanto anche accertato dal TAR Lazio con la sentenza passata in giudicato n. 5101/2023 (doc. A), per l'assegnazione delle spettanti risorse per il finanziamento del credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico relative al 2022 ed al 2023.
con conseguente ordine:
- al Direttore pro tempore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ed al Ministro competente di concludere con provvedimento espresso il procedimento richiesto dapprima con istanza del 9 maggio 2022 (doc. n. 7) e successivamente, dopo la conclusione del contenzioso sorto tra le parti in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 10418/2023, con l'istanza da ultimo formulata da LEVANTE in data 29 febbraio 2024 per quanto attiene l'“assegnazione delle risorse per il finanziamento del credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico relativi al 2022 ed al 2023” (doc. C)
NONCHÉ PER LA CONDANNA
- del Ministero della Cultura al risarcimento, in via autonoma, di tutti i danni patiti e patendi dalla società Ricorrente a fronte dell'accertata illegittima esclusione delle “imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo” di cui all'art. 20 della legge n. 220/2016 dall'ambito del Decreto Ministeriale 4 febbraio 2022 n. 49, intitolato “Riparto del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell'Audiovisivo per l'anno 2022”, come accertata in forza delle sentenze del TAR Lazio n. 510172023 (doc. A) e del Consiglio di Stato n.10418/2023 (doc. B), nonché a causa del legittimo affidamento pro tempore generato ed a tutt'oggi negato;
- del Ministero della Cultura al risarcimento, in via autonoma, di