TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400318
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00766/2024 REG.RIC.

N. 00318/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00766/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2024, proposto da


“-OMISSIS-” cooperativa sociale – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento, recante la data del 26 marzo 2024, mai notificato e mai conosciuto con cui la Commissione esaminatrice del Centro per la Giustizia minorile di Bari ha deliberato la cancellazione de “-OMISSIS- - -OMISSIS- di Francavilla Fontana (Br) dall’Elenco aperto delle strutture residenziali che collaborano col Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Centro per la Giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata – Bari - per inadeguatezza agli Standard previsti dall’Avviso Pubblico e dal Vademecun Operativo 2.0;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 l’avv. Testini e uditi per le parti i difensori l'avv. E C, per la parte ricorrente, e gli avvocati dello Stato Enrico Giannattasio e Piersabino Salvemini, per l’Amministrazione statale;


Viste le censure dedotte avverso il provvedimento impugnato;

Presa atto delle argomentazioni esposte dall’Avvocatura dello Stato nella memoria depositata il 14 agosto 2024;

Ritenuto, all’esito della sommaria delibazione tipica della presente fase cautelare, che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juiris in quanto l’esito della visita ispettiva del 20 settembre 2023 - effettuata nel rispetto delle regole procedimentali previste dal Disciplinare n. 4 allegato alla Circolare del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile n. 1/2013 – ha evidenziato, come confermato dalla successiva ispezione del 2.10.2023 da parte della Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura, la non conformità agli standard previsti per l’iscrizione nell’Elenco Aperto;

Ulteriormente ritenuto che, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, vada ritenuta prevalente l’esigenza di evitare che una comunità educativa considerata a rischio (in particolare per la rilevata perdurante presenza del sig. -OMISSIS-) continui ad esercitare la sua attività, peraltro nei confronti di ospiti generalmente caratterizzati da elevate fragilità, con conseguente insussistenza del periculum in mora ;

Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della natura degli interessi coinvolti;

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