TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2013-06-03, n. 201305548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2013-06-03, n. 201305548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201305548
Data del deposito : 3 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01466/2013 REG.RIC.

N. 05548/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01466/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2013, proposto da:
R L, in qualità di Presidente Onorario del “Non – Gruppo” Parlamentare Indipendente, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ufficio Elettorale Circoscrizionale per la Puglia, in persona del Presidente p.t.;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;
Ministero dell’Interno, in persona del Presidente p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Puglia che ha disposto l’esclusione del Non-Gruppo con logo parlamentare indipendente dalle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati del 24 e 25 febbraio 2013,

nonché in parte qua, del DPR 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella G.U.n. 299 del 24 dicembre 2012, con il quale ha disposto l’assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle Ripartizioni della Circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei Deputati e ha disposto l’assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle Ripartizioni della Circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica, nonché del D.L. 18 dicembre 2012, n.223, conv. con mod. dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 232, recanti disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Il sig. Lamberto Roberti, agendo nella dichiarata qualità di Presidente onorario del “Non-Gruppo” Parlamentare Indipendente nonché di candidato Presidente del Consiglio, ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Puglia che non ha ammesso alle elezioni per la Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013 il “Non-Gruppo” con logo Parlamentare Indipendente, nonché in parte qua degli atti meglio indicati in epigrafe, adottati dal Governo in applicazione delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in quanto diretti a disciplinare il procedimento delle operazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013.

Con il predetto ricorso il medesimo ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 3, 48, secondo e terzo comma, 51, 58 primo comma e 67 della Costituzione e dell’art. 3, del Protocollo n.1 della CEDU, nonché della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e succ. mod (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 3), nella parte in cui prevedono la regolazione del numero dei candidati e il numero delle firme di presentazione della candidatura, per l’illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale; 2) la violazione degli artt. 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 3, 48, secondo e terzo comma, 51, 58 primo comma e 67 della Costituzione e dell’art. 3, del Protocollo n.1 della CEDU, del T.U. per l’elezione della Camera dei Deputati DPR 30 marzo 1957, n. 361 e succ. mod. (art. 1, primo comma, 4 secondo comma, 18 bis primo e terzo comma, 22 terzo comma, 59, 83 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 92 primo comma n.2, primo periodo) , nella parte in cui prevedono l’attribuzione del premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati e la regolazione del numero di candidati e il numero delle firme di presentazione della candidatura, per l’illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale; 3) per violazione degli artt. 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 3, 48, secondo e terzo comma, 51, 58 primo comma e 67 della Costituzione e dell’art. 3, del Protocollo n.1 della CEDU, del T.U. per l’elezione del Senato della Repubblica D.Lgs 20 dicembre 1993, n.533 e succ. mod (art. 1, primo comma, 4 secondo comma, 9 secondo comma 1 periodo, terzo, quarto e quinto comma, 14, 16, 17, 19, 20 primo comma a) primo periodo e b) primo e quarto periodo e 27 del D.Lgs 20 dicembre 1993, n. 533, nella parte in cui è previsto un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla regione con l’arrotondamento all’unità superiore e la regolazione del numero dei candidati e il numero delle firme di presentazione della candidatura, per l’illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale.

Con i motivi aggiunti, parte ricorrente ha insistito sulla lamentata incostituzionalità degli artt. 126, 129 e 130 c.p.a. in relazione agli artt. 24, 76 e 113 Cost. e agli artt. 6 e 13 della CEDU, nella parte in cui gli stessi non assicurano un’adeguata tutela giurisdizionale nel procedimento preparatorio delle elezioni politiche, in quanto non prevedono - in violazione della relativa norma di delega di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 69/2009 - l’applicabilità del rito elettorale “preparatorio” alle elezioni per il rinnovo della Camera di Deputati e del Senato della Repubblica. Il ricorrente prospetta altresì una formulazione alternativa delle menzionate disposizioni del c.p.a, la quale dovrebbe trovare riscontro in un’auspicata pronuncia additiva della Corte costituzionale, alla quale la questione andrebbe deferita da questo giudice in via incidentale.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, eccependo il difetto assoluto di giurisdizione, anche alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la decisione 13 marzo 2008, n. 1053, nonché nell’ordinanza della Corte costituzionale 23 marzo 2006, n. 117 in ordine alla natura giurisdizionale della Giunta per le elezioni alla Camera dei deputati.

3. Con l’ordinanza n. 750/2013 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 23 maggio 2013, e quindi trattenuto in decisione.

4. In sede di discussione in udienza pubblica l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato ai termini a difesa in relazione ai proposti motivi aggiunti.

5. Questo Tribunale di recente ha nuovamente esaminato la questione di giurisdizione sul contenzioso in materia di elezioni politiche, con la sentenza n. 5163/2013.

In sintesi, la Sezione, dopo aver richiamato i precedenti, ha affermato (in sintesi):

- che “l’autodichia di ciascuna Camera non si limita al contenuto risultante da una “stretta interpretazione” del dettato di cui all’art. 66 della Costituzione, ma è molto più significativo, estendendosi “all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi, anche a quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria” ed in quella successiva, come confermato dal fatto che la disciplina legislativa, che regola la procedura elettorale, ha predisposto una formula ampia che ricomprende le fasi dall’indizione dei comizi alla proclamazione degli eletti (cfr, art. 87, D.P.R. n. 361/57, cit.)”;

- che “tale sistema, peraltro, trova la sua ratio “nel principio della separazione dei poteri e si traduce nel conferimento a dei corpi politici, quali sono la Camera ed il Senato, di una funzione che, per sua natura, si vorrebbe affidata a giudici terzi” (sent. n. 1855 del 2008)”;

- che la questione della compatibilità di questo assetto ordinamentale con i principi e le norme contenute nella CEDU “è stata esaminata dalla Corte di Strasburgo, che ha affermato il riconoscimento di un ampio “margine di apprezzamento” degli Stati, astenendosi dall’intervenire in una materia strettamente connessa all’organizzazione dell’ordinamento statuale, quale quella della riforma dei sistemi di elezione, anche con riferimento alla “giustiziabilità” dei “diritti politici” (v. il caso Saccomanno e altri , del 13 marzo 2012);

- che la scelta di non esercitare completamente la delega di cui all’art. 44 della L n. 69/2009 è una scelta che resta riservata al legislatore delegato.

Va ricordato inoltre che di recente la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3731 del 2013, ha confermato la sussistenza del difetto assoluto di giurisdizione in questo tipo di controversie, ribadendo la peculiarità delle elezioni politiche nazionali in relazione sia alla centralità dell’autodichia delle Camere, sia all’esigenza di rispettare - nella fase preelettorale - il vincolo temporale posto dall’art. 61 Cost., con le connesse conseguenze sul piano ordinamentale-costituzionale e sistematico-processuale.

Per quanto attiene, infine, all’ordinanza della I Sezione Civile della Cassazione n. 12060/2013, con cui è stata rinviata alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale della vigente legge elettorale, il Collegio si limita a rilevare - a prescindere da ogni altra possibile considerazione - che essa ha ad oggetto una controversia diversa, che non attiene direttamente allo svolgimento delle operazioni elettorali, ed il cui petitum sostanziale si concreta nell’accertamento e nella tutela, innanzi al giudice ordinario, dei diritti politici del cittadino elettore.

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il Collegio, pur rilevando che le argomentazioni del ricorrente sul merito della questione sono pregevoli e degne di attenta considerazione, non può che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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