TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-11-25, n. 201600770
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2016
N. 00770/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00504/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2016, proposto da:
O R, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Crispi, 3;
contro
Questura di Brescia - Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 27/9/2014, di revoca del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia - Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
1. Con ordinanza 13-14 luglio 2016, n. 525, questa Sezione - non definitivamente pronunciando sulla domanda cautelare all’esame - stabiliva:
a) di demandare al Dirigente l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia di effettuare apposito incombente istruttorio circa l’effettività del rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente e di depositare la relativa relazione, anche sugli ulteriori profili della complessiva vicenda dedotta in causa, entro il 20 settembre 2016;
b) di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 5 ottobre 2016;
c) di sospendere provvisoriamente sino a tale data l’esecuzione del provvedimento impugnato.
2. All’anzidetta camera di consiglio, veniva disposto il rinvio a quella odierna, stante - come risulta dal verbale di udienza - “ la produzione documentale dell'Amministrazione in data 22.9.2016 e la recente udienza preliminare del 29.9.2016, di cui già è stata effettuata produzione in causa ” e la richiesta della difesa del ricorrente di termine “ per produrre documentazione in ordine agli sviluppi della situazione familiare e reddituale del proprio assistito ”;
3. In data 18 novembre 2016 la difesa del ricorrente produceva memoria e documentazione.
4. E’ preliminarmente necessario dar conto delle risultanze processuali successive alla menzionata ordinanza n. 525/2016.
4.1. Per quanto riguarda la Questura, la relazione dell’Ufficio Immigrazione prodotta il 22 settembre 2016 evidenzia, tra l’altro, che:
- <la banca "UNICREDIT", ha trasmesso la lista movimenti relativa al conto corrente dello straniero in oggetto dalla quale emergono i prelievi che azzerano l'importo accreditato>;
- con mail del 02/09/2016, < la"FROSIO