TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202412718

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202412718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412718
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 12718/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13520/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13520 del 2023, proposto da -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione,

-del decreto del Ministero della Giustizia in data 25 luglio 2023, notificato in data 4 agosto 2023, e della inerente delibera in data 14 luglio 2023 prot. -OISSIS- del Consiglio Superiore della Magistratura, con i quali è stata disposta la revoca del dott. -OISSIS- dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale di Brescia e di ogni provvedimento a questi annesso, connesso, presupposto o conseguente, ovvero in questi richiamato, ivi compreso il presupposto parere del Consiglio Giudiziario-Sezione Autonoma presso la Corte d'Appello di Brescia in data 14 dicembre 2022, prot. n. 5242/2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.I fatti di causa sono i seguenti.

Il ricorrente, Giudice Onorario di Pace in servizio presso il Tribunale di Brescia, ha inoltrato in data 28 novembre 2019 domanda per la conferma per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.116/2017.

La Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Brescia ha espresso, in data 13 gennaio 2021, un giudizio di non idoneità ai fini della conferma.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con provvedimento in data 15 giugno 2022, preso atto della previsione di cui all’art. 29 del d.lgs.116/2017, come da ultimo modificata dall’art. 1, comma 629, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (secondo cui veniva stabilita “una nuova ed unica procedura di conferma, fino al compimento del settantesimo anno di età, per tutti i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ed eliminando, pertanto, ogni riferimento alle tre procedure di conferma quadriennale di cui al testo previgente” e considerato che “tutte le procedure di conferma nell’incarico non già definite alla data di entrata in vigore del testo novellato, non possono avere ulteriore corso per effetto della modifica normativa introdotta dalla legge 31 dicembre 2021”) ha deliberato il “non luogo a provvedere in ordine alla domanda di conferma nell’incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, presentata dal dott. -OISSIS-”.

A seguito dei provvedimenti citati, il CSM ha comunicato al Presidente del Tribunale di Brescia che “il dott. -OISSIS- è in servizio e potrà presentare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa nel 2024, non essendo allo stato legittimato a partecipare alla procedura in atto”. E’ seguito il decreto in data 9 settembre 2022 con il quale il Presidente del Tribunale di Brescia ha disposto la riassegnazione del dott. -OISSIS- alla Seconda sezione civile del Tribunale.

E’ stata quindi disposta, con successivo decreto del Presidente della Quarta Sezione civile, la coassegnazione del ricorrente anche alla detta Sezione del Tribunale, con assegnazione al medesimo delle 3 procedure esecutive mobiliari ed immobiliari ivi elencate e relativi giudizi di opposizione. Con ulteriore decreto del Presidente del Tribunale di Brescia in data 23 giugno 2023, al ricorrente è stata poi assegnata anche parte del ruolo del Presidente uscente della terza Sezione Civile avente ad oggetto cause in materia di famiglia. Il dott. -OISSIS- ha ripreso le funzioni dando corso alla trattazione dei giudizi e delle procedure al medesimo come sopra assegnate.

Il ricorrente ha esposto che, con nota dell’1.08.2022, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva invitato il Presidente della Corte d’Appello di Brescia a valutare l’eventuale avvio del procedimento di revoca di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 116/2017 nei confronti dell’istante stesso.

L’odierno ricorrente è stato quindi convocato innanzi al Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma per la magistratura onoraria, ove ha depositato memoria difensiva.

Il Consiglio Giudiziario, Sezione autonoma per la magistratura onoraria, con deliberazione in data 14.12.2022, ha ritenuto di ribadire le valutazioni negative formulate in occasione del giudizio di conferma per il secondo mandato quadriennale e, quindi, di esprimere “parere favorevole alla richiesta di revoca del Dott. -OISSIS- avanzata dal delegato del Presidente della Corte d’Appello, disponendo la trasmissione al CSM”.

E’ quindi seguita la delibera adottata in data 12 luglio 2023 dal CSM ed il relativo decreto del Ministro della Giustizia, con i quali è stata disposta la revoca dell’esponente dall’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale di Brescia.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’istante ha lamentato l'illegittimità della delibera di revoca del CSM e del conseguente decreto ministeriale (oltre che del presupposto parere del Consiglio Giudiziario), denunciando vizi di violazione di legge e eccesso di potere, quest’ultimo declinato in varie figure sintomatiche.

Ha dunque concluso per l'annullamento degli atti gravati, previa concessione di tutela cautelare.

Si sono costituiti in resistenza il CSM e il Ministero della Giustizia, entrambi contestando il gravame e, quanto al Ministero, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza n. -OISSIS-, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 24 aprile 2024.

2. Tanto esposto in fatto, deve essere preliminarmente confermata la legittimazione passiva dell'intimato Ministero, atteso che il ricorrente ha impugnato, in uno alla delibera di revoca del CSM e al parere presupposto del Consiglio Giudiziario di Brescia, altresì il decreto ministeriale del 25 luglio 2023 che ha recepito la determinazione di revoca.

Tanto basta a giustificare il coinvolgimento in giudizio del dicastero.

3. Ciò precisato, tutti i motivi di ricorso sono infondati.

Con le prime due doglianze, l'istante ha contestato la legittimità della delibera di revoca e del presupposto parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Brescia, in quanto si baserebbero su di una mera acritica replica delle motivazioni poste a fondamento del procedimento di mancata conferma.

Si tratta di assunti che non possono essere condivisi.

Il provvedimento di revoca è stato infatti adottato dal CSM ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.116/2017. Tale decreto ha introdotto, come noto, una riforma organica della magistratura onoraria, abrogando l'articolo 9 della legge 374/1991, che prevedeva le sanzioni disciplinari applicabili ai giudici di pace. Il legislatore delegato non ha esercitato la delega prevista dalla legge 57/2016 in materia di sanzioni disciplinari, ma si è limitato a disciplinare gli istituti della decadenza, della dispensa e della revoca per sopraggiunta inidoneità del soggetto.

Tale opzione è stata già ritenuta legittima dal giudice amministrativo (v. TAR Lazio n. 2447/2023 e CdS n. 2732/2024), con motivazioni alle quali si rinvia integralmente.

Orbene, l’art. 21 del d.lgs. 116/2017, commi 3, 4 e 5, prevede, in particolare, circa i presupposti per la revoca che:

“3. Il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo;
in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o da negligenza;

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.

5. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.”

Si osserva che la delibera impugnata si è mossa entro le suddette coordinate normative, avendo posto a fondamento del provvedimento di revoca i fatti emergenti dal giudizio penale indicato in atti, come risultanti della sentenza del GUP e i fatti pure emergenti dai rapporti redatti dai vertici degli Uffici giudiziari ove prestava servizio l’istante.

Quanto al procedimento penale, nonostante l'assoluzione del ricorrente, sono infatti emersi fatti significativi che sono stati oggetto di autonoma e rinnovata valutazione da parte dell'amministrazione, la quale, con giudizio non illogico che resiste al sindacato estrinseco del TAR, ha ritenuti i detti fatti non confacenti alla condotta di un magistrato.

In particolare, dal video registrato durante l’episodio contestato si evince una condotta “disinvolta” del giudice onorario, che ha portato il CSM a ravvisare un deficit nel prerequisito dell’equilibrio e dunque una inidoneità ad esercitare le delicate funzioni giudiziali cui era preposto.

Circa poi i rapporti dei dirigenti indicati in atti, dagli stessi è emerso un atteggiamento non collaborativo con le esigenze dell'ufficio di appartenenza.

Il tutto come dettagliatamente descritto in atti.

Con ragionamento coerente ed immune da travisamenti, il CSM ha considerato la condotta tenuta dal magistrato come connotata da gravità, essendosi tradotta in atteggiamenti polemici e in condotte non in linea con l'attività dell'ufficio di appartenenza.

Dunque, lungi dal rappresentare una mera ripetizione delle valutazioni espresse in sede di non conferma, le motivazioni poste a base della revoca sono del tutto autonome e coerenti con il dato normativo specifico, come previsto dall’articolo 21 del d. lgs. 116/2017.

Anche il terzo motivo di impugnazione deve essere disatteso.

L'istante ha lamentato la contraddittorietà della motivazione e la violazione del contraddittorio, atteso che nel testo della delibera vi sarebbe un riferimento ai commi 3 e 5 del predetto articolo 21 del d. lgs. 116/2017 e poi, per converso, nelle conclusioni in modo contraddittorio si farebbe riferimento al comma 4, lett. c) e al comma 5 del medesimo decreto.

Osserva il Collegio come i riferimenti normativi vadano letti congiuntamente e in modo integrato. Essi in ogni caso fanno riferimento al magistrato onorario che tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitagli.

Inoltre, il comma 4 è una specificazione del parametro enunciato dal comma 3, laddove si prevede che il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulti l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo.

Come stabilisce infatti il comma 3, costituiscono tra l'altro circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità la scarsa laboriosità o il grave reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero dell'adempimento delle attività e dei compiti devoluti al giudice onorario. Si tratta sempre, dunque, della stessa ipotesi generale, fondata sulla inidoneità a ricoprire il ruolo.

Non vi è dunque alcuna incertezza o contraddittorietà nella motivazione, che, in modo molto chiaro e nel contraddittorio con la parte, ha contestato, per un verso, condotte sconvenienti come emergenti dal procedimento penale, e, per altro verso, ha valorizzato la scarsa laboriosità del magistrato, come risultante dai rapporti del Presidenti di sezione, puntualmente richiamati nel verbale del Consiglio Giudiziario del 14 dicembre 2022, al cui inequivoco tenore si rinvia.

I comportamenti valorizzati nell'amministrazione sono apparsi idonei ad integrare il presupposto della scarsa laboriosità del magistrato e a pregiudicare, secondo una inferenza logica non incoerente, il regolare funzionamento dell'ufficio (posto che è mancato il normale apporto al lavoro dell’ufficio, che dovrebbe essere garantito dal giudice onorario).

Con ulteriore motivo di ricorso, l’istante ha dedotto l'assenza dei presupposti per disporre la revoca. Su punto deve ribadirsi quanto già sopra osservato, laddove si è evidenziato che l’amministrazione ha specificamente valorizzato, in maniera non irragionevole, le risultanze emergenti dal video in atti del procedimento penale (la spendita della qualità di magistrato nell'ambito della discussione tra l’agente che aveva elevato la contravvenzione nei confronti dell'esponente e quest'ultimo).

Si è già detto come sia irrilevante che il soggetto sia stato assolto in sede penale, perché ciò che conta è l'autonoma valutazione dell'amministrazione, che, nella spendita del suo potere valutativo discrezionale, può comunque inferire dalle stesse circostanze un giudizio di inidoneità del magistrato. Più volte il giudice amministrativo ha confermato che il giudizio di inidoneità del giudice onorario vada al di là della rimproverabilità penale, non esigendosi che l'offesa al bene protetto dalla norma penale si sia effettivamente realizzata, essendo sufficiente il solo rischio che possa prodursi una compromissione all'immagine e al decoro dell'istituzione che il magistrato rappresenta sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Va anche precisato come siano del pari irrilevanti i pareri positivi che l'istante ha successivamente acquisito dai vertici degli uffici, posto che si tratta di sopravvenienze successive al periodo oggetto di valutazione da parte del CSM e che comunque non neutralizzano il giudizio negativo pregresso.

Per mezzo della quinta doglianza, il ricorrente ha poi contestato l'intempestività del provvedimento di revoca, che sarebbe stato tardivamente adottato oltre il termine previsto dall'articolo 5 del d. lgs. 109/2006.

Il motivo è totalmente infondato, basandosi sull'erroneo assunto secondo cui si dovrebbe applicare la disciplina prevista per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari;
mentre, come già sopra rilevato, si è correttamente applicata la nuova disciplina della revoca come introdotta dalla riforma recente.

È infondato anche il sesto motivo di impugnazione, con cui l'istante lamenta il difetto dei presupposti previsti dall'articolo 21 quinquies della legge n. 24/1990 in materia di revoca del provvedimento amministrativo.

Il riferimento è improprio in quanto non viene in questione un provvedimento di secondo grado, bensì un provvedimento di natura latamente sanzionatoria, che incide sullo status di magistrato onorario, come previsto dalla normativa speciale e connesso alla sopraggiunta inidoneità del giudice onorario ad esercitare le funzioni giudiziarie e i compiti dell'ufficio.

Anche il settimo motivo di impugnazione deve essere disatteso.

Al ricorrente è stato garantito ampiamente il diritto di difesa, essendo stato sentito in data 16 novembre 2022 del Consiglio Giudiziario e avendo altresì depositato apposita memoria difensiva in data 15 novembre 2022.

Da ultimo può neppure condividersi l'ultima censura, con cui il deducente assume che il CSM avrebbe dovuto valorizzare le assegnazioni successivamente effettuate in favore dell'esponente medesimo.

Si osserva, invero, che si tratta di elementi che non possono intaccare il giudizio di inidoneità posto alla base della revoca.

Deve ricordarsi, peraltro, come la valutazione in sede di procedimento di revoca dell'incarico del magistrato onorario, è la risultante di una valutazione globale, fondata sulla visione sinottica del profilo del giudice, ed incentrata su di una pluralità di elementi e di fatti sintomatici. Tale valutazione, vale ribadire, è espressione di ampia discrezionalità di cui l'amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale;
con la conseguenza che il giudice amministrativo può sindacarne unicamente la logicità estrinseca, senza poter sostituire un proprio diverso opinamento rispetto a quello, attendibile, reso dal CSM.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati, con riveniente rigetto della domanda proposta.

Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi