TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200141
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Testo completo
N. 00141/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2011, proposto da:
Credimarche di F F, rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Freddi, con domicilio eletto presso l’Avv. Romolo Freddi, in Ancona, Corso Garibaldi, 124;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune, in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
per l'annullamento
dell'ingiunzione 5/10/2010 di pagamento della somma di €. 16.755,36 quale sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alle opere eseguite in difformità della denuncia di inizio attività.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la società ricorrente è stata sanzionata dal Comune di Ancona per avere eseguito lavori di manutenzione straordinaria su un immobile condotto in locazione, senza avere previamente richiesto un titolo abilitativo. Avendo ritenuto che le opere in argomento (consistenti nella modifica della suddivisione interna dell’appartamento in questione) dovessero essere assentite con D.I.A., l’amministrazione ha irrogato la sanzione di cui all’art. 37 del T.U. n. 380/2001, nella misura di €. 16.755,36.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- difetto di legittimazione passiva della ricorrente, visto che la proprietaria dell’appartamento aveva presentato una D.I.A. in data 4/8/2009 (per cui la sanzione andava semmai applicata nei riguardi della predetta proprietaria);
- i lavori eseguiti in virtù della suddetta D.I.A. sono legittimi, mentre quelli ulteriori (consistenti, in particolare, nel posizionamento di vetrate che dividono fra loro gli uffici) non necessitano di titolo abilitativo, trattandosi di manutenzione ordinaria;
- difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato le opere asseritamente abusive non sono descritte e non sono stati esplicitati i criteri di determinazione della sanzione irrogata.