TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-06-08, n. 202201327
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Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 01327/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2021, proposto dal signor -OS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Direzione Generale per il personale Militare presso il Ministero della Difesa, non costituita in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio legale presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero della Difesa nr. -OS- emesso dalla -OS-^ Divisione, notificato a mani in data 13 luglio 2021 al ricorrente, con il quale veniva decretata nei confronti del signor -OS- sospeso dall'impiego a seguito di condanna penale, la “rimozione” a seguito di condanna penale definitiva ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 33 del Codice Penale Militare di Pace, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e dell'intero relativo procedimento con pronuncia espressa su ciascuno dei motivi di cui sopra a sostegno del presente ricorso per l'effettività e pienezza della tutela; con ogni consequenziale pronuncia di legge, facendo espressa riserva di adire in opportune sedi successivamente anche in ordine eventualmente al risarcimento del danno arrecato e conseguentemente disporre il reintegro in servizio del ricorrente essendo trascorso il termine di sospensione comminato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OS-, -OS-, già comandante della Stazione Carabinieri -OS-, veniva condannato dal Tribunale -OS-, alla pena della reclusione per 4 anni e 6 mesi per i reati p. e p. dagli artt. 110 e 642 c.p., 367 c.p., 479 e 476 c.p.
In esecuzione della citata sentenza il ricorrente veniva ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 L. 354/1975, presso la -OS-, con provvedimento del Tribunale -OS-.
2. Con decreto del 18 agosto 2017 il Ministero della Difesa disponeva nei confronti del signor -OS- la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo ai sensi dell’art. 916 D. Lgs. 66/2010.
Con decreto del 6 dicembre 2019, essendo intervenuta la condanna del -OS-, il Ministero della Difesa commutava la sospensione precauzionale dall’impiego in sospensione dall’impiego ai sensi dell’art. 914 D. Lgs. 66/2010.
Mediante il successivo decreto del 5 febbraio 2021 il Ministero della Difesa, essendo divenuta definitiva la condanna, disponeva all’art. 1: « la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego” per mesi 12 ai sensi dell’art. 1357 lett. A) del D. Lgs. n. 66/2010» , e all’art. 2: «Il periodo di sospensione disciplinare inflitta, sarà portato in detrazione da quello di “sospensione precauzionale dall’impiego”, a titolo facoltativo, già sofferta dal -OS-[…] ».
3. Il Tribunale di -OS- accoglieva l’istanza del P.M., che in data 16 febbraio 2021 aveva chiesto l’instaurazione di un incidente di esecuzione per l’applicazione della pena accessoria della rimozione del condannato ai sensi degli artt. 29 e 33 c.p.m.p., e per l’effetto: « visti gli artt. 183 disp. Att. C.p.p. 29 e 33 n. 2 c.p.m.p., applica a -OS- la sanzione militare accessoria della rimozione e dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale della sentenza del -OS-n. -OS- ».
Conseguentemente il Ministero della Difesa, con Decreto del 30 giugno 2021, in esecuzione della pena accessoria della rimozione decretava: « nei riguardi del -OS-, sospeso dall’impiego a seguito di condanna penale, -OS- -OS- […] è disposta, a decorrere dal 10 ottobre 2019 (data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna) e, ai soli fini giuridici, dal 18 agosto 2017 (data di applicazione della sospensione precauzionale dall’impiego), la sanzione della rimozione, a seguito di condanna penale definitiva, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 33 del Codice Penale Militare di Pace ».
4. Con il ricorso introduttivo del