TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-07-11, n. 201804641
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Pubblicato il 11/07/2018
N. 04641/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2016, proposto da
Abc Acqua Bene Comune Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;
contro
Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale ex lege presso la PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Commissario ad Acta non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Marano di Napoli sull’istanza di parte ricorrente per il rilascio di certificazione di credito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, parte ricorrente esponeva in fatto:
-di essere un’azienda pubblica, operante nel settore della distribuzione e fornitura di acqua potabile;
-di aver stipulato con il Comune di Marano vari contratti di somministrazione d’acqua;
-che, pur avendo essa istante ottemperato alle proprie prestazioni, il Comune di Marano non aveva provveduto a pagare il corrispettivo per un ammontare di €.950.156,42 quale risultante da fatture regolarmente emesse;
-che, con il d.l. n.185/2008 e s.m.i., era stata introdotta un’apposita procedura per favorire lo smobilizzo del sistema finanziario attraverso la certificazione dei crediti vantati verso la P.A.;
-che, in particolare, l’art.9, comma 3 bis del citato d.l. prevedeva per i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili che, su istanza del creditore, l’Amministrazione rilasci una certificazione del credito finalizzata a consentire la cessione pro soluto o pro solvendo dello stesso in favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente e la compensazione con debiti iscritti a ruolo;
-che, pertanto, essa Azienda aveva inoltrato in data 31/10/2014, tramite piattaforma elettronica, istanza inerente la certificazione della somma di €.950.156,42 maturata a credito in ragione dell’anzidetto contratto di somministrazione;
-che detta istanza era rimasta priva di riscontro;
-che, perciò, conformemente alla procedura di cui all’art.9, comma 3bis d.l. n. 18572008, essa ricorrente aveva richiesto la nomina di un Commissario ad acta;
-che era stata designata quale commissario ad acta la sig.ra B A, che però non aveva provveduto ad emettere la relativa certificazione;
-che si era reso perciò necessario adire il giudice amministrativo per sentire dichiarare l’illegittimità dell’inerzia appena descritta.
Sulla base di queste premesse, parte ricorrente articolava plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Si costituiva il Ministero dell’Economia e Finanze che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018, la causa passava in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha dimostrato di aver compiutamente posto in essere la procedura per ottenere il rilascio da parte del Comune di Marano della certificazione avente ad oggetto l’ammontare dei crediti vantati nei confronti di questo, in virtù dei plurimi contratti di somministrazione d’acqua stipulato con l’ente comunale e prodotti nel presente giudizio. Detta certificazione è stata prevista dall’art. 9, comma 3 bis, del d. l. 185/2008, convertito in l. n. 2 del 28 gennaio 2009, così come successivamente modificato e integrato, in forza del quale, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione “pro soluto” o “pro solvendo” a favore di banche o intermediari finanziari e, una volta scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un commissario “ad acta” dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza, tra le altre amministrazioni, degli enti pubblici locali e territoriali.
Nel caso di specie, neppure il Commissario ad acta designato in forza della disposizione legislativa appena richiamata ha provveduto a rilasciare la detta certificazione. E’, dunque, indubbia l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Marano sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 31/10/2014 e reiterata con diffida al Commissario ad acta in data 25/02/2015.
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità del gravato silenzio-inadempimento del Comune di Marano e del commissario ad acta designato dalla Ragioneria dello Stato e va ordinato al Comune di Marano concludere il procedimento con il rilascio, ove ne sussistano i presupposti, della certificazione richiesta in data 31/10/2014, e reiterata con diffida del 25/02/2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente.
Deve essere nominato fin d’ora, nell’ipotesi di perdurante inerzia amministrativa, quale commissario ad acta giudiziario che dovrà provvedere in sostituzione del commissario ad acta amministrativo inadempiente, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario di idonea professionalità del medesimo UTG.
Non può essere accolta l’istanza di pagamento, in favore della ricorrente, di somme di danaro in caso di ulteriore ritardo nella certificazione, essendo sufficienti i rimedi disposti per la tutela piena ed efficace della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, queste, nei rapporti tra la ricorrente Azienda e il Comune di Marano seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;quanto, invece, alle altre parti intimate, in ragione della natura degli interessi coinvolti si stima equo compensarle tra le parti costituite e dichiararle irripetibili nei confronti della parti non costituite