TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-03-09, n. 201503924
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Testo completo
N. 03924/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03958/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3958 del 2014, proposto da:
DIRPUBBLICA - FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, Via Leone IV, 38;
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determinazione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot. n. 146599/R.U. del 17.12.2013, pubblicata sulla G.U.R.I. - 4^ S.S. - n. 102 in data 27.12.2013, di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 49 posti di dirigente di seconda fascia;
- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24.4.2013, registrato alla Corte dei Conti in data 04.06.2013, reg. n. 5, foglio n. 105;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La federazione sindacale ricorrente, premessi cenni in ordine alla propria legittimazione al ricorso sulla base delle finalità statutarie – volte alla tutela degli interessi delle categorie rappresentate, identificate nei dirigenti e nei funzionari dipendenti delle pubbliche amministrazioni – nei confronti del datore di lavoro, e nel ripercorrere le principali iniziative giudiziarie promosse, impugna la determinazione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto, ai sensi dell’art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012 e del D.M. 24 aprile 2013 – anch’esso impugnato - un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 49 posti di dirigenti di seconda fascia.
Sostiene parte ricorrente come tale concorso risponda, piuttosto che all’esigenza di coprire posizioni dirigenziali vacanti, all’obiettivo di sanare le posizioni dei quei dipendenti, con la qualifica di funzionario, ai quali, nel tempo, sono stati assegnati incarichi dirigenziali ai sensi del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, senza peraltro bandire concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
Nell’evidenziare parte ricorrente come a tale obiettivo sia stata conferita base normativa per effetto dell’approvazione dell’art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, recante norma-provvedimento, deduce, avverso il gravato bando di concorso ed il D.M. 24 aprile 2013, i seguenti motivi di censura:
I – Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 9 e 12 del D.Lgs. n. 33 del 2013. Violazione e falsa applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa. Eccesso di potere.
Nell’evidenziare parte ricorrente come il gravato bando di concorso sia stato adottato in applicazione delle disposizioni recate dall’art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012 e del D.M. 24 aprile 2013, lamenta come tale ultimo decreto non sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né risulti reperibile sul sito ufficiale dell’Amministrazione, con conseguente preclusione alla possibilità di verificare la rispondenza del bando con le previsioni ivi recate.
Denuncia inoltre parte ricorrente, al riguardo, l’intervenuta violazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013 in materia di trasparenza, ricordando come l’art. 12 di tale testo normativo prescriva la pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni di tutti gli atti e riferimenti normativi.
II – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 2, 51, comma 1, 70, 97, 100, comma 2, lettera g), della Costituzione. Violazione della riserva relativa di legge. Violazione del principio di legalità sostanziale. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge con legge n. 135 del 2012, se interpretato nel senso di consentire la reintroduzione, mediante regolamento autorizzato, del concorso pubblico per titoli ed esami, omettendo la fissazione di norme regolatrici della materia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Obbligo di interpretazione adeguatrice. Illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui ha reintrodotto il concorso pubblico per titoli ed esami. Eccesso di potere. Illegittimità derivata del bando di concorso.
Nell’evidenziare parte ricorrente come il gravato bando sia stato adottato – oltre che in applicazione dall’art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012 e del D.M. 24 aprile 2013 – in applicazione della disciplina generale di cui al D.P.R. n. 272 del 2004, come modificato dal D.P.R. n. 70 del 2013, lamenta come, per effetto di tale ultimo decreto sia stato reintrodotto il concorso per titoli ed esami pur in assenza di un criterio direttivo in tal senso contenuto nell’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012.
Deduce al riguardo, parte ricorrente, che tale articolo, nell’autorizzare l’adozione di norme regolamentari, anche modificative delle disposizioni legislative vigenti, avrebbe tuttavia omesso di determinare le norme generali regolatrici della materia nell’ambito delle quali contenere l’esercizio della potestà regolamentare autorizzata, la quale risulterebbe pertanto del tutto svincolata da criteri e limiti preventivamente imposti dalla legge, censurandolo quindi sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Evidenzia, ancora, parte ricorrente come i criteri direttivi contenuti nell’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012 non consentano la reintroduzione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla dirigenza, con abrogazione delle preesistenti disposizioni normative che prevedevano il concorso pubblico per soli esami.
Sulla scorta di tali considerazioni sostiene quindi parte ricorrente l’illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui ha reintrodotto il concorso pubblico per titoli ed esami, e la conseguente illegittimità, in via derivata, del gravato bando che ne fa applicazione.
III – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, 70, 97 100, 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. Violazione della riserva relativa di legge. Violazione del principio di legalità sostanziale. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione dei titoli valutabili nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami senza stabilire alcun criterio direttivo. Eccesso di potere. Illegittimità derivata del bando di concorso.
Deduce parte ricorrente l’illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione dei titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla dirigenza ed il valore massimo assegnabile agli stessi nell’ambito concorsuale, evidenziando l’assenza di criteri predeterminati sulla cui base esercitare tale potere, con conseguente affermata illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 e, in via derivata, del gravato bando di concorso che ne fa applicazione.
IV – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, 70, 97 100, 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. Violazione della riserva relativa di legge. Violazione del principio di legalità sostanziale. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R n. 272 del 2004, nella parte in cui ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione dei titoli valutabili nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami. Carenza di presupposto. Individuazione dei titoli valutabili e del punteggio conseguibile da parte del Ministro dell’economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21- septies della legge n. 241 del 1990. Nullità del D.M. 24 aprile 2013 e del bando di concorso per difetto assoluto di attribuzione. Eccesso di potere.
Con riferimento alla previsione, contenuta nel bando, relativa all’attribuzione di 42 punti su 80 per i titoli di servizio, con riconoscimento di 6 punti per ogni anno di svolgimento di incarichi dirigenziali presso l’Agenzia delle Dogane e di 3 punti per ogni anno di svolgimento di tali incarichi presso altre pubbliche amministrazioni, ne deduce parte ricorrente l’illegittimità per essere stati introdotti, in via amministrativa, criteri di valutazione dei titoli pur non essendo stato ancora adottato il D.P.C.M. di individuazione dei titoli e dei punteggi, previsto dall’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 272 del 2004, come introdotto dal D.P.R. n. 70 del 2013.
Nel ribadire parte ricorrente l’illegittimità del D.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui demanda ad un D.P.C.M. l’individuazione dei titoli valutabili, afferma come,