TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-02-26, n. 201300519
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N. 00519/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02421/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2421 del 2011, proposto da:
J C s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A V e M P, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Monte Napoleone n. 18;
contro
ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1739 del 18.5.2006, emesso dal Tribunale di Monza, non opposto nei termini di legge e, pertanto, passato in giudicato il 16.07.2006, dichiaro esecutivo in data 20.09.2006, munito di formula esecutiva dal Tribunale di Monza il 26.9.2006, notificato in forma esecutiva in data 23.10.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 278 del 26 gennaio 2012, la Sezione ha nominato il Prefetto di Reggio Calabria Commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario subordinato, per dare ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1739 del 18 maggio 2006, emesso dal Tribunale di Monza in favore della società ricorrente e nei confronti dell’Azienda intimata, rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 giugno 2012.
La Sezione, preso atto che in prossimità della suindicata camera di consiglio, il funzionario delegato dal Prefetto di Reggio Calabria aveva depositato in giudizio una relazione dalla quale si evinceva che l’incarico era stato quasi completamente adempiuto, ha concesso un ulteriore termine rinviando alla camera di consiglio del 21 dicembre 2012.
In data 18 ottobre 2012, il funzionario delegato ha depositato in giudizio una nota dalla quale emerge che il credito della ricorrente è stato completamente soddisfatto. Tale circostanza è stata confermata dal difensore della stessa ricorrente, comparso alla camera di consiglio del 21 dicembre 2012.
Il Collegio deve prendere atto di quanto sopra e dichiarare cessata la materia del contendere.
L’Azienda intimata deve essere condannata al pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta;per il resto può disporsi la compensazione delle spese processuali.