TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-11-09, n. 202316641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-11-09, n. 202316641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316641
Data del deposito : 9 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2023

N. 16641/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00436/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 436 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato S A N ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via Riboty, n. 23;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A D D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via -OMISSIS-;

per l’annullamento,

della determinazione per la revoca del provvedimento di assegnazione alla sig.ra -OMISSIS- dell’alloggio ERP di proprietà ATER, sito in Roma, via -OMISSIS-– codice dell’immobile -OMISSIS-, del 19.10.2016, comunicata il 24.10.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di ATER del Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2023 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 23.12.2016 e depositato in data 20.01.2017, la ricorrente ha impugnato l’atto di conferma della proposta di revoca del provvedimento di assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per superamento del limite reddituale.

Con apposite memorie, si sono costituite le amministrazioni resistenti, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nonché per aver impugnato un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, oltre a chiederne il rigetto per infondatezza nel merito.

All’odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Innanzitutto, avuto riguardo all’ordine di esame delle questioni sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, occorre procedere preliminarmente all’esame della questione di giurisdizione, dal momento che la verifica dei presupposti processuali (in cui rientra anche la giurisdizione) deve precedere necessariamente quella relativa alla sussistenza delle condizioni dell’azione (in cui rientra l’interesse ad agire in relazione alla lesività o meno del provvedimento).

L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.

Come è noto, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (Consiglio di Stato sez. V, 8 maggio 2023, n. 4625 e 4 maggio 2022, n. 3499).

Come evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. tra le altre Sez. Un., 28.12.2011, n. 29095) “In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 13527 del 2006, 755 del 2007, 29095 del 2011;
Cass. Sez. U., 30/3/2018, n. 8041)” (cfr. più di recente Sezioni Unite della Cassazione Civile con la sentenza n. 4366 del 18 febbraio 2021).

In senso analogo si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che ha ravvisato nell'accertamento della carenza di un requisito quale previsto per il diritto alla conservazione dell'alloggio, un atto con valenza meramente ricognitiva incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (v. da ultimo CdS, sez. V 4652/2023, ma vedi anche Consiglio di Stato sez. V, 26 settembre 2022, n. 8247/2022, 1° febbraio 2022, n. 684;
Sez. I, n. 2060/2020;
2020/2020;
2299/2019;
n. 2300/2019;
n. 2411/2019;
n. 1414/2020;
n. 1716/2020;
Sez. V, n. 2975/2020).

Anche nel caso in trattazione non viene evocata un’attività amministrativa di riesame dell’originario provvedimento di assegnazione, bensì si controverte circa il venir meno di specifiche situazioni legittimanti il mantenimento dell’alloggio originariamente assegnato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b) del Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000, ovvero la decadenza per perdita dei requisiti di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) della legge regionale 12/1999 (v. Tar Lazio IIs 5401/2021).

Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Le oscillazioni giurisprudenziali registratesi nella materia, tenuto conto dell’epoca del ricorso, consentono di compensare le spese di lite.

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