TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-01-12, n. 202200240

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-01-12, n. 202200240
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200240
Data del deposito : 12 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2022

N. 00240/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12181/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12181 del 2015, proposto da
P S, in proprio e nella qualità, rappresentata e difesa da sé medesima e dall’avvocato F M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Costantino Maes, 68;

contro

Parco Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L K, con domicilio eletto presso il suo studio in Velletri, piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1;

per l'accertamento

dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, ex art. 13 della L. n. 394/91 e 28 della legge regionale n. 29/97, sull’istanza di nulla osta preventivo presentata in data 11.09.2008 dal dante causa S V, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 6/1071997 n. 29 (prot. n. 4104/2010), relativamente al rilascio del permesso di costruire in sanatoria delle opere realizzate in Velletri località Pratoni del Vivaro consistente nella costruzione di due magazzini agricoli uno in struttura metallica e l’altro in legno;

e per l’annullamento

del provvedimento di rigetto della richiesta di nulla osta relativamente alla domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994 di cui alla nota del Parco Regionale dei Castelli Romani prot. AP 3696 del 14 luglio 2015, notificata in pari data a mezzo pec,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco Regionale dei Castelli Romani e di Comune di Velletri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente premette di aver ricevuto in eredità un terreno (di circa 20 ettari) sito in Velletri – località Pratoni del Vivaro – distinto al catasto al f. 33 part. 63-64-65 in area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 su cui il padre aveva in epoca antecedente al 1985 costruito due magazzini agricoli (uno in metallo di mq 177,87 e l’altro in legno di mq. 62,50) per una cubatura totale di mc. 1.200, per regolarizzare il quale aveva presentato in data 25 febbraio 1995 un’istanza di condono ai sensi dell’art. 39 l. 724/94.

La predetta riepiloga le pregresse vicende del procedimento di sanatoria, su cui il Comune aveva espresso, quale autorità subdelegata ai sensi della L.R. 59/1995, parere favorevole con determinazione n. 420 poi annullata dal Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, ai sensi degli art. 145 e 146 del Dlgs. 490/99, con decreto impugnato davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso n. 699/2002 accolto con sentenza n. 5561/07.

In data 11.09.2008 veniva richiesto al Parco Regionale dei Castelli Romani il nulla osta alla sanatoria ai sensi dell’art. 28 della L.R. 6/10/1997 n. 29, allegando, tra gli altri documenti, la determinazione del Comune n. 420/2001 con cui era stato espresso parere favorevole.

Sulla domanda predetta si era formato dopo sessanta giorni dal deposito dell’istanza il silenzio assenso a causa del mancato rigetto entro il termine di scadenza come previsto dagli artt. art. 13 della L. n. 394/91 e 28 della LR n. 29/97.

Successivamente alla formazione del titolo abilitativo, in data 4/12/2008 l’Ente Parco ha formulato una richiesta di integrazione documentale.

La ricorrente, che nel frattempo era succeduta al padre, ha ripresentato in data 22/07/2010 l’istanza di Nulla Osta prot. 4104, richiamando la precedente, depositando la documentazione richiesta.

L’istanza veniva rigettata dal Parco Regionale dei Castelli Romani con provvedimenti n. prot. 2728 del 7 giugno 2011 e n. prot. 3996 del 21 agosto 2013, ritenendo che l’intervento non fosse compatibile con le qualificazioni urbanistiche dell’area interessata (zona VE14 a pascolo su terreni geologicamente stabili, ex p.t.p.r. ambito territoriale n. 9, e zona agricola ex p.r.g. del Comune di Velletri).

Detti provvedimenti venivano impugnati al TAR rispettivamente con ricorso n. 7496/2011 e relativi motivi aggiunti, accolti con sentenza n. 4715/2014 ritenendo l’atto impugnato affetto da insufficienza di istruttoria e l’erronea qualificazione del progetto edilizio.

In data 4.02.2015 la ricorrente richiedeva il rilascio del nulla osta in contestazione.

L’ufficio tecnico del Parco in data 15.05.2015 rappresentava nuovi motivi ostativi al rilascio del nulla osta concedendo un termine per le osservazioni.

Con il ricorso in esame si impugna il definitivo atto di rigetto adottato con provvedimento n. 3696 in data 14.07.2015, ritenuto illegittimo per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l. n. 394/91;
degli artt. 20 e 29 della L. n. 241/90 e s. m .i.;
degli artt. 12, 14 e 15 delle preleggi, dell’art. 28 della L.R n. 29/97 e dell’art. 22 della legge n. 15/05 (modifiche ed integrazioni alla legge 241/90);
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per inosservanza della circolare ministeriale n. 2241/UL del 17.06.1995;
Contrasto con i precedenti giurisprudenziali ed amministrativi;
violazione della legge n. 724/94 e del principio amministrativo tempus regit actionem e del legittimo affidamento;
3) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento di potere e disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Velletri con atto di resistenza solo formale.

Si è costituito in giudizio l’Ente Parco con memoria scritta.

Con ordinanza n. 78/2016 l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza pubblica del 2.11.2021 la causa –a ruolo a seguito di presentazione di istanza di fissazione d’udienza a firma congiunta dopo avviso di perenzione - è passata in decisione.

DIRITTO

Costituisce oggetto di controversia il rifiuto dell’Ente Parco di rilasciare il nulla osta alla sanatoria di un intervento edilizio abusivamente realizzato sul terreno di proprietà della ricorrente sito in località Prati del Vivaro e ricadente in zona E agricola dell’allora vigente PRG (poi riclassificata zona E agricola di salvaguardia paesistica ambientale a seguito della variante generale di PRG approvata con Del.GR 66 del 14.2.2006).

L’area dell’intervento di cui si chiede la sanatoria era costituita dalle particelle 61, 64 nonché dalla particella 65. Quest’ultima, stando a quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica del 4.9.2008 ricade in parte in area assoggettata a vincolo -paesaggistico in quanto dichiarata “bellezza naturale” con DM 14.2.1959, ai sensi della legge 1497/39, oggi art. 136 Codice BBCC, quindi tutelata già prima della realizzazione delle opere abusive in contestazione, come tale era inclusa nel PTP in zona VE14 (“ zona a pascolo su terreni geologicamente stabili ”), nonché assoggettata a tutela paesaggistica anche ai sensi dell’art. 134 lett c) del Codice, direttamente dal successivo PTPR, che la comprendeva tra le aree tipizzate da salvaguardare.

Inoltre l’area in questione era stata inclusa nel perimetro del Parco dei Castelli Romani–adottato con delibera Commissariale n. 26 del 22.6.1995 - istituito con legge regionale n. 2/1984.

La ricorrente premette un articolato riepilogo delle vicende relative agli ostacoli alla sanatoria dell’intervento opposti dall’Autorità di tutela del vincolo paesaggistico conclusosi con esito favorevole con la sentenza 5561/2007 che ha annullato l’atto soprindententizio che aveva annullato il parere favorevole del Comune.

Per conseguire la sanatoria dell’opera era comunque necessario anche il nulla osta dell’Ente Parco, richiesto in data 11.9.2008 con istanza (non versata in atti) avente ad oggetto: “richiesta di nulla osta preventivo, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 6/10/1997 n. 29” per gli immobili situati nel Comune di Velletri insistenti al catasto al f. 33 part. 454,455,456 e 457 già oggetto della concessione in sanatoria cui alla determinazione n. 420/2001” .

Con provvedimento n. 2728 del 7.6.2011 l’Ente Parco ha negato il rilascio del nulla osta preventivo sul progetto di civile abitazione a sanatoria (richiesta 266/2008) realizzato su particelle 456 e 457 ritenendo che l’intervento residenziale non fosse compatibile con la destinazione dell’area e con la normativa posta a sua tutela dal PTP e PTPR per conservare i caratteri agricoli tradizionali del “paesaggio naturale di continuità”.

L’atto di diniego è stato impugnato con ricorso 7496/2011, accompagnato da istanza cautelare, accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 4278/2011 (in base alla considerazione che “secondo la documentazione allegata in atti da parte ricorrente e non specificamente contraddetta sul punto, costituiscono capannoni destinati a uso agricolo e non immobili di civile abitazione”), eseguita dall’Amministrazione che, all’esito del riesame, ha confermato il diniego con nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti.

Con sentenza n. 4715/2014 la Sezione ha accolto il ricorso “nei limiti e nei termini di cui a parte motiva”, ove si precisa che: “Per l’intervento edificatorio oggetto della richiesta di nulla osta paesaggistico è stata a suo tempo - il 25 febbraio 1995 - presentata domanda di sanatoria dal dante causa della ricorrente, nella quale le opere sono indicate come realizzazione di un magazzino agricolo al piano terra e di annessa abitazione al primo piano, funzionali all’esercizio di azienda agricola. Esse rivestono caratteristiche ammissibili per le costruzioni in zone urbanistiche asservite ad attività e usi propri della coltura (art. 15 p.t.p.r. ambito n.

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