TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-06-21, n. 202208312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-06-21, n. 202208312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208312
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 08312/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12752/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12752 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio eletto presso lo studio Arrigo Varlaro Sinisi in Roma, via Sebino, 29;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, Università degli Studi di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (classe LM-41) e in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) a.a. 2015/2016, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile;

della comunicazione resa dall’università di Bologna, con cui la Commissione d’esame “ha deciso di accogliere parzialmente le sue richieste e di assegnare il 30% del tempo aggiuntivo e l’utilizzo di un tutor lettore”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca e di Università degli Studi di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Silvia Piemonte nell'udienza di smaltimento del giorno 27 maggio 2022, tenutasi ai sensi dell’art. 87 comma IV c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 2 novembre 2015 il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2015/2016, nella parte in cui risulta collocato oltre l’ultimo posto utile.

Si duole in particolare del diniego opposto dall’Amministrazione alla sua richiesta di utilizzo durante la prova dei test di ammissione di specifici strumenti compensativi.

1.1 Si è costituito con atto di stile il Ministero intimato per resistere al ricorso.

1.2 Con decreto presidenziale n. 5093 del 17 novembre 2015 e successiva ordinanza n. 5429 del 4 dicembre 2015 è stata accolta la domanda cautelare con ammissione in soprannumero dell’immatricolazione del ricorrente.

1.3 In data 12 aprile 2022 il Ministero ha depositato il certificato di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria del ricorrente.

1.4 All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2.1 Il ricorrente, studente con disturbi specifici di apprendimento (DSA) come attestati da certificazioni che ne hanno accompagnato il percorso di studi scolastici, deduce la mancata applicazione delle disposizioni della legge n. 170 del 2010.

In particolare non sarebbero stati a lui concessi per lo svolgimento della prova concorsuale i supporti necessari (in particolare l’uso della calcolatrice) richiesti all’Amministrazione universitaria con istanza del 14 luglio 2017 ai fini dell’espletamento dei test di ammissione alla Facoltà di Medicina, corso di Odontoiatria e Protesi dentarie a.a. 2015/2016.

A fronte di siffatta istanza con la quale il ricorrente ha chiesto di poter usufruire di tempo aggiuntivo ed altresì di “ calcolatrice e ricorso a strumenti informatici quali pc con correttore e/o sintesi vocale per l’ascolto di documenti ed elaborati scritti ”, con nota del 3 settembre 2015 l’Università gli ha comunicato l’accoglimento della richiesta limitatamente alla concessione del tempo aggiuntivo e l’utilizzo di un lettore tutor.

Il ricorrente ha quindi sostenuto la prova ottenendo un punteggio pari a 28.50 punti, classificandosi in una posizione non utile per l’ammissione al corso di laurea ambito.

2.2 Ciò premesso si osserva che la disciplina in materia di strumenti compensativi concessi ai candidati affetti da DSA è contenuta nella legge 8 ottobre 2010, n. 170 e nelle “Linee Guida disturbi specifici dell’apprendimento” di cui al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669”, emanate in attuazione dell’art 7, comma 2 della predetta legge.

La legge n. 170 del 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” in relazione alle prove per l’ammissione al percorso di studi universitari, all’art. 5, comma 4, prevede che “ agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’Università nonché agli esami universitari ”, mentre il successivo art. 7 rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione di linee guida per l’individuazione di “ forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 ”. Gli artt. 2 e 5 della predetta legge n. 170 del 2010 prevedono “ l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere ” che riguardano però la fase di formazione e apprendimento del “ percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria ”, senza alcun riferimento alla fase preliminare di selezione dei candidati al fine dell’accesso al percorso di formazione.

In relazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, emanato in attuazione della legge n. 170 del 2010, all’art. 6, comma 8, prevede che “ per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale da parte delle Università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA ”.

Dello stesso tenore sono le disposizioni del D.M. m. 477/2017, sulle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, il cui art. 11 stabilisce che l’ateneo interessato deve accordare agli studenti affetti da DSA il tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello a disposizione degli altri candidati.

2.3 Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di poter fruire oltre al tempo aggiuntivo, anche di strumenti compensativi specifici in ragione della sua condizione (in particolare di una calcolatrice).

2.4 Ad avviso del Collegio coglie nel segno la censura di violazione degli artt. 2 e 5, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) e di disparità di trattamento.

Dispone, inter alia, sul piano finalistico la prima delle norme evocate che « la presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
(…) h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale
» (art. 2).

In tal modo, l’ordinamento pone l’obiettivo della eguaglianza sostanziale delle persone con DSA in via generale in materia di istruzione, sia nella fase di accesso che in quella di formazione, per arrivare, in ultimo, ad eguali opportunità in campo sociale e professionale.

In particolare, l’articolo 5 della suddetta legge stabilisce che « gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari » (comma 1) e che « agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari » (comma 4).

La legge declina, dunque, operativamente il percorso verso l’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale e lo fa scolpendo un vero e proprio diritto, in capo alle persone con diagnosi di DSA, ad utilizzare anche negli studi universitari – e a maggior ragione nell’accesso ai percorsi universitari a numero chiuso – misure compensative e dispensative idonee ad abbattere il divario con gli altri candidati;
e ciò sulla premessa che « i disturbi specifici di apprendimento (…) denominati «DSA» (…)si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana » (art. 1, comma 1, l. 170 del 2010).

2.5 In linea con tali disposizioni, le disposizioni del bando di ammissione per i Corsi di laurea in questione vanno lette alla luce del quadro normativo appena tratteggiato, nel senso per cui, a fronte di una certificazione di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale che attesta l’utilità di misure compensative o dispensative per un soggetto, il margine di discostamento da tali prescrizioni è minimo e, tenuto conto che impinge sugli strumenti di effettività del diritto ad un eguale trattamento, va commisurato ad esigenze da giustificare puntualmente.

Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, risalta l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione che, non accordando senza alcuna motivazione buona parte delle misure richieste dall’interessato e indicate dalla Asl, nei fatti non l’ha messo in grado di concorrere alle prove preselettive in questione in situazione di sostanziale parità con gli altri candidati.

2.6 Pertanto, ritiene il Collegio che si debba accogliere il ricorso per i suddetti motivi e con assorbimento di ogni altra censura, confermando in conseguenza e in via definitiva l’ammissione in soprannumero del ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016.

3. Sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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