TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-02-28, n. 202300254

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-02-28, n. 202300254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300254
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 00254/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00159/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2022, proposto da
A F, in qualità di legale rappresentante della Allevi Fireworks S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. G D M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

del decreto 30.12.2021 del Prefetto della provincia di Genova (numero di protocollo interno 0092711), notificato in data 14.1.2022, con il quale è stata respinta l’istanza avanzata dal ricorrente per il rilascio della licenza di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S. per la minuta vendita di articoli pirotecnici presso i locali ubicati in Genova alla via Canevari n. 352r.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per l’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
nessuno è comparso per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza presentata alla Prefettura di Genova in data 16 novembre 2020, il signor A F, in qualità di legale rappresentante della Allevi Fireworks S.r.l., chiedeva il rilascio della licenza ex art. 47, t.u.l.p.s., per la minuta vendita di artifici pirotecnici presso i locali siti in Genova, via Canevari n. 352r.

Previa interlocuzione procedimentale, il Prefetto di Genova ha respinto l’istanza con provvedimento del 30 dicembre 2021, successivamente notificato.

Dall’articolata motivazione dell’atto possono evincersi quattro ragioni di diniego:

1) premesso che, nel corso del 2020, altri due soggetti avevano chiesto il rilascio della stessa licenza per conto della Allevi Fireworks S.r.l. e vi avevano successivamente rinunciato, se ne dovrebbe desumere che la Società abbia agito in modo superficiale e senza conoscere le norme che regolano la materia, anche perché il primo richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica;

2) in data 11 novembre 2020, sono stati rinvenuti negli stessi locali di via Canevari numerosi artifici pirotecnici finalizzati alla vendita senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza e riconducibili alla Allevi Fireworks S.r.l.;

3) sussisterebbero problemi di sicurezza determinati dalla vicinanza di istituti scolastici e di attività commerciali;

4) contrariamente a quanto indicato nella relazione tecnica presentata dal ricorrente, il locale destinato al deposito del materiale esplosivo ha un’altezza (2,19 m) inferiore al minimo (2,40 m) previsto dalle “norme di settore”.

L’interessato ha impugnato il provvedimento di rigetto con ricorso notificato e depositato il 14 marzo 2022.

Nel contesto di un motivo di gravame formalmente unico (“Violazione e falsa applicazione della normativa - legge 110/75 e T.U.L.P. - in materia di rilascio di licenze per gli esercizi di minuta vendita di articoli pirotecnici. Violazione dell’art. 2 del d.m.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi