TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-01-30, n. 201200136
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Testo completo
N. 00136/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2008, proposto da:
MB D'UR, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cotto, con domicilio eletto presso Carlo Cotto in Torino, via Botero, 17;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del rapporto informativo per l'anno 2006 redatto dal Ministero dell'Interno - Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e Valle d'Aosta, - relativamente al punteggio complessivo conseguito ed in particolare in relazione ai punteggi attribuiti nei parametri "E3 - qualità morali e di carattere"; "E5 - denso del dovere"; "E6 - rendimento complessivo: raggiungimento dei risultati prefissati ed apporto concreto al buon andamento dell'Ufficio"; nonché in relazione ai punteggi attribuiti nei parametri "A5 - capacità di valutazione del personale" adottato il 6.5.2008 e comunicato il 3.9.2008;
nonché per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Con il gravame in epigrafe il ricorrente, Funzionario della Polizia di Stato, impugna il rapporto informativo per l’ano 2006 relativamente al punteggio complessivo conseguito e in relazione ai punteggi attribuiti nei parametri “E3 – Qualità morali e di carattere”, “E5 – Senso del dovere”, “E6 – rendimento complessivo: raggiungimento dei risultati prefissati ed apporto concreto al buon andamento dell’Ufficio”; “A5 – capacità di valutazione del personale”.
1.2. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione a mezzo della difesa erariale con atto di costituzione e documentazione depositati il 14.10.2010.
In vista della pubblica Udienza del 26.1.2012 entrambe le parti producevano memorie difensive il 23.12.2011.
Procuceva poi il ricorrente memoria di replica il 4.1.2012.
Pervenuto l’affare alla predetta Udienza pubblica, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Primo Referendario Alfonso Graziano il ricorso veniva spedito in decisione.
Il gravame è affidato a due motivi che vengono appresso illustrati in uno con il loro distinto scrutinio.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 62 del D.P.R. n. 335/1992; violazione del D.M. 2.2.1993, n. 284 Tabella A Direzione Centrale del Personale – Parte I°, violazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento.
Si duole in proposito che il D.P.R. 335/92 costituente attuazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 in materi di termine per concludere il procedimento amministrativo, all’art. 62 stabilisce che per il personale con qualifica inferiore a dirigente superiore, quale il ricorrente, il rapporto informativo deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno, laddove nel caso all’esame il provvedimento è stato adottato solo il 4.11.2005. A sua volta il D.M. 285/93, Tabella A stabilisce che per l’adozione dei rapporti informativi il termine ex art 62 del D.P.R. n. 335/1992 è fissato in 270 giorni. Nel caso al vaglio della Sezione il provvedimento è stato redatto decorsi 826 giorni e quindi in violazione delle citate disposizioni statali. Di conseguenza la conoscenza del giudizio sull’operato di un funzionario espresso dopo molto tempo rispetto al tempo cui l’operato del medesimo si riferisce, rende l’emanazione del giudizio finale inutile non consentendo al funzionario di correggere tempestivamente il proprio comportamento.
2.2. La censura è infondata in diritto posto che costituisce principio pacifico in giurisprudenza l’assunto secondo cui il mancato rispetto dei termini stabilite dalla legge per l’adozione di un provvedimento non inficia la legittimità del provvedimento stesso essendosi infatti affermato che “La violazione dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine per la conclusione del procedimento, anche se può rilevare ad altri effetti