TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-13, n. 202007988

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-13, n. 202007988
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007988
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2020

N. 07988/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12345/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12345 del 1999, proposto da
M R ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le G. Mazzini, 6;
A S, F D G, R D, G C, L M, A M, A G, G P, rappresentati e difesi dall'avvocato B F, con domicilio eletto presso lo studio Maria Cuozzo in Roma, viale Mazzini, 123 Int. 18

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Pres.Cons.Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) - pagamento differenze economiche con interessi e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 giugno 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, gli esponenti indicati in epigrafe chiedono l’annullamento: “ della nota del Ministero della Difesa del 6.11.96 prot. n. 1/109 avente ad oggetto: maggiorazione R.I.A. art.9 commi 4 e 5 del D.P.R. 17.1.90 n. 44, con cui si comunicava che era stata diramata la circolare 1/89 del 9.9.96 con la quale <<tenuto conto del parere espresso in merito dal Dipartimento della finzione pubblica, è stata esclusa la possibilità di attribuire tale beneficio a coloro che non avessero maturato nel periodo della vigenza contrattuale del D.P.R. 17.1.90 n.44>>;
della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.10.96 n.8490 con la quale avvertiva che <<questo Dipartimento si è sempre espresso in senso negativo sulla ultrattività della disposizione indicata in oggetto>>, e pertanto concludeva dichiarando che tutte le istanze presentate concernenti richieste di benefici in argomento sono respinte, non conosciute dai ricorrenti;
nonché ogni altro atto, fatto o procedimento antecedente, contestuale e/o susseguente, comunque connesso
”.

Chiedono, altresì, l’accertamento del loro diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni individuali di anzianità nel maggior importo previsto dall'art. 9, IV e V comma del D.P.R. 17.1.1990 n.44, a decorrere dalle singole date successive al 31 dicembre 1990, in cui i medesimi hanno maturato l'anzianità di effettivo servizio previsto dalla predetta norma, oltre agli gli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate, dalle singole scadenze al saldo.

A sostegno delle proprie ragione, hanno articolato i seguenti motivi:

- “ Violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di pubblico impiego ed in particolare della normativa prevista dal D.P.R. n. 44/90 e dalla L. 14.11.92 n.43, dall'art. 13 della L. 29.3.1983 n. 93, dall'art. 72 del D.L.vo n.29/93 ”;

- “ Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici ed in particolare per in-giustizia manifesta, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, carenza di motivazione ”.

Deducono, in sintesi, che l’anzianità utile per conseguire il beneficio in esame, previsto dall’art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, può essere utilmente maturato oltre la data del 31 dicembre 1990, per effetto della proroga sancita dall’art. 7, d.l. n. 384/1992, ma entro il 31 dicembre 1993, e ciò in conseguenza del blocco degli automatismi stipendiali stabiliti dal successivo comma 3 della medesima disposizione.

Si è costituita l’Amministrazione, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità, in violazione dell’art. 40, lett. b e c, c.p.a., attesa l’omessa allegazione di tutti i documenti idonei a sostenere la causa petendi e il petitum , ed in particolare dell’indicazione della data in cui ciascuno degli istanti ha maturato, successivamente al 31 dicembre 1990, le anzianità di effettivo servizio cui la invocata normativa ex art. 9, commi 4 e 5, del DPR n. 55/1990 ricollegava la maggiorazione della R.I.A.

Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto, concludendo per la reiezione del ricorso.

Con decreto collegiale n. 6752/2017, è stata dichiarata inammissibile la domanda di correzione dell’errore materiale presentata dai sig.ri Giancaspro Maria Raffaella, Morano Rosella, Montanari Raimondo Anna e Bonocore Enrico, poiché non notificata e, dunque, presentata con modalità irrituali.

Con successivo decreto collegiale n. 30/2018 è stata rigettata la identica istanza, notificata in data 14 giugno 2017 e depositata in data 10.7.2017.

I medesimi ricorrenti hanno proposto nuovamente domanda per la correzione dello stesso errore materiale, notificata in data 14.2.2018 e depositata in data 8.3.2018, dichiarata inammissibile con l’ulteriore decreto n. 8601 del primo agosto 2018, atteso che le doglianze “ sarebbero potute essere proposte soltanto mediante ricorso in appello presso il competente Consiglio di Stato, avverso il precitato Decreto Collegiale di questa Sezione n. 30 del 3.1.2018 ”.

Infine, con decreto decisorio n. 5743 del 24 ottobre 2019 - che ha revocato il precedente n. 2058 del 4 febbraio 2014 - il ricorso in esame è stato dichiarato perento nei confronti di tutti i ricorrenti ad eccezione di A S, F D G, R D, G C, L M, A M, A G, G P.

All’udienza del 26 giugno 2020, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Ritiene il Collegio di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione convenuta, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso per le ragioni che si vengono ad illustrare.

2.1. Si precisa preliminarmente che, in tema di rapporto di lavoro degli impiegati statali, la retribuzione individuale di anzianità (Ria) è istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio e preordinato a premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione. Consiste in un miglioramento stipendiale attribuibile non in via dinamica ma riconoscibile una tantum e nei soli confronti di coloro che, in un determinato arco temporale, dimostrino - o abbiano dimostrato - di possedere i prescritti requisiti.

2.2. Ciò posto, si osserva che la L. n. 338 del 2000 di interpretazione autentica - intervenuta nelle more del presente giudizio - ha chiarito, definitivamente, con disposizione vincolante per tutti i rapporti non ancora esauriti, che l'art. 7 comma 1 d.l.19 settembre 1992 n. 384, conv. con modificazioni dalla l. 14 novembre 1992 n. 438, si interpreta nel senso che la proroga degli accordi di comparto di cui alla l. 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1 gennaio 1988 — 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione dell'anzianità di servizio prescritta ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.

In presenza di tale specifica normativa — che nessun'altra interpretazione consente — deve concludersi nel senso che, ai fini della maturazione del quinquennio di effettivo servizio utile per conseguire il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5, d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, non rileva l'anzianità di servizio maturata successivamente alla data del 31 dicembre 1990 (cfr. TAR Roma n. 4979/2012. Nello stesso senso, ex plurimis : TAR Napoli n. 18257/2008;
TAR Roma n.10846/2007;
C. di St. n. 3680/2006).

2.3. Né si può dubitare che l'art. 51, co. 3, l. n. 388/2000 costituisca effettivamente una norma di interpretazione autentica, atteso il tenore letterale del suo testo e l'indicazione offerta dalla rubrica dell'articolo. Conseguentemente è certamente retroattiva (in tal senso, ex multis : C. di St. n. 3680/2006).

Come la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito, i caratteri della legge interpretativa sussistono quando, “ rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca o precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili” essendo sufficiente che “la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore ” (cfr. le sentenze della Corte costituzionale 19 gennaio 1995, n. 15, e 5 novembre 1996, n. 386).

Ebbene, questi requisiti sono puntualmente soddisfatti dalla norma in esame.

3. Per le ragioni sopra esposte, si deve in conclusione affermare che - per effetto dell’art. 51, co. 3, l. 23 dicembre 2000 n. 388 - l’art. 7, co. 1, d.l. 19 settembre 1992 n. 384 si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla l. 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione dell’anzianità di servizio prescritta ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, salva l’esecuzione dei giudicati intervenuti alla data della sua entrata in vigore.

Conseguentemente il ricorso in esame – già dichiarato perento con decreto n. 5743/2019 nei confronti di tutti i ricorrenti ad eccezione di A S, F D G, R D, G C, L M, A M, A G, G P – deve essere respinto.

4. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese legali.

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