TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-12-06, n. 202318250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-12-06, n. 202318250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318250
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 18250/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00431/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2013, proposto da
Borgo Ardeatino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e ing. L C, rappresentati e difesi dall’avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Accademia Antiquaria, 23;



contro

Comune di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato E M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;
Agenzia Sviluppo Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato P P, con domicilio eletto presso lo studio P P in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
Provincia di Roma, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Albano Laziale n. 44 del 3 ottobre 2012, depositata il 25 ottobre 2012, in atti del ricorso n. 5687/2011 del TAR Lazio, definito con sentenza 4600/2012, e di tutti gli atti sottostanti, quali in specie le osservazioni dell’arch. Alberto G avverso la deliberazione del C.C. n. 4 del 15 gennaio 2012 di approvazione della variante di P.R.G. per la deliberata approvazione del progetto presentato dalla società ricorrente nell’ambito del Patto Territoriale delle Colline Romane, bando del 2005, osservazioni recanti n. 0053176 di protocollo del 7 dicembre 2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Albano Laziale e di Agenzia Sviluppo Provincia di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Borgo Ardeatino s.r.l. e l’ing. L C impugnano la deliberazione in epigrafe, con cui il Consiglio comunale di Albano Laziale ha approvato un’osservazione, presentata successivamente alla delibera di adozione di una variante al piano regolatore, avente a oggetto realizzazione di un borgo naturalistico ed orto botanico per il potenziamento della locale offerta ricettiva.

L’osservazione, approvata dal Consiglio comunale e formulata dall’arch. Alberto G, quale responsabile del procedimento del Comune, Settore IV, Servizio I, Urbanistica, ha fatto riferimento a vari profili, compresa l’incompatibilità della variante con la destinazione agricola originaria dell’area, e ha invitato a una nuova valutazione da parte del Consiglio.

2. Espone la Borgo Ardeatino, quale antefatto, di aver partecipato a un bando di finanziamento regionale, nell’ambito del Patto Territoriale delle Colline Romane, con un progetto di borgo naturalistico ed orto botanico.

Ha in particolare chiesto di poter fruire di agevolazioni amministrative, al fine di consentire la realizzazione della citata struttura turistico-ricettiva, in area classificata dal vigente PRG come sottozona E2, terreni agricoli poco frazionati, per la quale era necessaria la preventiva variante urbanistica.

3. Con la sentenza del TAR Lazio, n. 268 del 2010, è stato affermato l’obbligo del Comune di procedere alla valutazione del progetto, ovvero di deliberare in ordine alla “realizzabilità del progetto”.

4. Con successiva sentenza del TAR Lazio, n. 4600 del 2012, è stato affermato l’obbligo del Comune di provvedere alla conclusione del procedimento “ previa conclusione della procedura utile a fare acquisire efficacia alla variante urbanistica preliminare alla esecuzione del progetto ”, avendo il Comune omesso le procedure di pubblicazione e deposito degli atti inerenti la summenzionata variante urbanistica; a valle di tale sentenza, il Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio ha ammesso la società alle agevolazioni richieste con delibera n. 156 del 26 settembre 2013.

5. È in tale contesto che si inserisce la delibera impugnata, che approva le osservazioni del Responsabile del Servizio, implicanti valutazioni critiche per il seguito del progetto e così riportate: “ si rileva un contrasto tra la variante puntuale al PRG e la successiva adozione della variante generale al piano regolatore generale…altra considerazione che emergerebbe in maniera inequivocabile è quella rappresentata dal contrasto della progettata pianificazione di Patto con le linee Guida dettate dalla Regione Lazio (legge 662/1996) per la valutazione urbanistica degli interventi di patto territoriale, in cui, tra l’altro, al punto 4 si esclude in zona agricola l’insediamento di nuove attività produttive esterne al contesto agricolo…a ciò si aggiunga, inoltre, la palese inidoneità del territorio ad ospitare quanto previsto dalla progettualità di Patto in quanto la stessa risulta carente della individuazione di tutte le opere di urbanizzazione ed avulsa dal collegamento di queste alle reti principali…seppur la sopra riportata osservazione appaia ex se assorbente, si rileva inoltre come dalla verifica degli allegati tecnici facenti parte integrante del progetto presentato dalla Soc. Borgo Ardeatino si evince una inesattezza della localizzazione dell’intervento proposto rispetto a quanto rappresentato sulla Tav a29-B29 del PTPR… ” (cfr. doc. 4 del Comune).

6. Il ricorso si basa sui seguenti testuali motivi di diritto:

(i) “ violazione dell’art. 10 della l. 1150/1942, in riferimento all’art. 23 e 27.1 L. r. Lazio 24/1998, in riferimento all’art. 19, lett. c, del regolamento per le attività procedimentali e istruttorie, relativo all’avviso 12 settembre 2005 del bando per il Patto delle Colline Romane ”.

Il deposito delle osservazioni dell’arch. G sarebbe tardivo;

(ii) “ eccesso di potere da incertezza presentazione tempestiva delle osservazioni G ”.

Da verbale del 9 gennaio 2012, relativo a incontro presso la sede comunale tra i rappresentanti dell’ASP, il responsabile del procedimento e l’assessore al ramo, verbale di efficacia probatoria privilegiata, salva la necessità di una querela di falso ex art. 77 c.p.a., pure ove necessario richiesta dalla ricorrente, emergeva che in realtà non erano state presentate osservazioni;

(iii) “ eccesso di potere per falsità dei presupposti. Inammissibilità osservazioni per identità soggettiva. Violazione norme di patto (art. 12 Regolamento endoprocedimentale) ”.

In elusione del dictum della sentenza del TAR Lazio n. 4600/2012, che ha dichiarato che il Comune era tenuto a concludere il procedimento con una risposta definitiva alla società, previa conclusione della procedura utile a far acquisire efficacia alla variante urbanistica preliminare all’esecuzione del progetto medesimo, il Comune avrebbe esercitato un “ malizioso intento ” di proporre osservazioni a mezzo del proprio Dirigente tecnico, “ avvalendosi impropriamente di un mezzo concesso, ovviamente agli altri, ma non al medesimo soggetto, nel caso anche fisicamente, che ha dato luogo all’adozione della variante ”.

Le osservazioni violerebbero inoltre l’articolo 12 del regolamento annesso al Patto delle Colline romane, secondo cui “ per i progetti privati…gli atti deliberativi devono essere adeguatamente motivati e, a titolo meramente esemplificativo, non possono ritenersi valide le seguenti ragioni di irrealizzabilità dei progetti: -il semplice contrasto con la strumentazione urbanistica vigente e il mero riscontro della necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti; -il contrasto con atti di pianificazione e/o programmazione di competenza di enti diversi dai Comuni deliberanti; -la sussistenza di vincoli posti in essere da amministrazioni diverse dal Comune deliberante; -la necessità di altri interventi infrastrutturali, o di altri interventi a sostegno del progetto, realizzabili con gli strumenti di

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