TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-09-27, n. 201901237

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-09-27, n. 201901237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901237
Data del deposito : 27 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2019

N. 01237/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01050/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2018, proposto da:
Laboratorio analisi Pennetti-Barberini-Tempio s.n.c. di Cristallo Raffaella &
c., Laboratorio clinico Dibattista s.r.l., Clinic Lab. s.r.l., Laboratorio “San Luca” s.r.l., Laboratorio analisi cliniche Dr. Bruno Forcina s.r.l., Laboratorio analisi Dott.. C. Mardighian &
c. s.n.c., Laboratorio analisi Dott.ri di Pierro D. e Morelli E. s.r.l., Bio Chem s.r.l., Biomedica s.r.l., C.R. gabinetto analisi a.r.l., Alfa analisi cliniche s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Settanni e P S, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con uffici presso l’Avvocatura regionale in Bari al Lungomare N. Sauro n. 31-33;

- Azienda sanitaria locale di Bari e Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, non costituiti in giudizio;

- Azienda sanitaria locale di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. V A P, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto presso il suo studio in Bari alla via Pizzoli n. 8;

- Azienda sanitaria locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati P P e Maurizio N. C. Friolo, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P P;

nei confronti

- Laboratorio analisi dott. Vito Buonsanto s.r.l. e Laboratorio di analisi Salus-ortokinesis, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione di G.R. Puglia n. 25 del 12.1.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 23 del 12.2.2018, avente ad oggetto “ Adempimenti di cui alla DGR 16 maggio 2017, n. 736 ”;

- della deliberazione di G.R. Puglia n. 34 del 12.1.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 23 del 12.2.2018;

sui motivi aggiunti per l’annullamento:

- della delibera del D.G. dell’ASL/BR n. 811 del 23.4.2018;

- della delibera del D.G. dell’ASL/LE n. 1245 del 30.5.2018;

- della delibera del D.G. dell’ASL/BA n. 805 del 23.4.2018;

- della delibera del D.G. dell’ASL/BT n. 821 del 30.4.2018;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato ed ove occorra, dei contratti nelle more fatti sottoscrivere dalle Aziende sanitarie locali resistenti alle strutture ricorrenti e valevoli per l’anno 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda sanitaria locale di Lecce e dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. A P, avv. P S, avv. F P, su delega dell'avv. V A P, e avv. V A P, su delega dell’avv. P P, nella fase preliminare;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso in epigrafe i laboratori di analisi privati accreditati con il servizio sanitario nazionale della Regione Puglia hanno impugnato i provvedimenti recanti la fissazione dei c.d. tetti di spesa , ossia la determinazione del limite di budget affidato alla singola struttura privata per l’erogazione dei servizi a carico della finanza pubblica regionale.

L’impugnazione veniva motivata per eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà della spiegata azione amministrativa, che ha condotto alla fissazione dei nuovi c.d. tetti di spesa.

2.- Si costituiva l’Amministrazione regionale, che, con memoria, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza manifestata esplicitamente dalla ricorrente con la intervenuta sottoscrizione dell’accordo contrattuale, con l’accettazione (anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.) della c.d. clausola di salvaguardia.

Con tale clausola, infatti, la struttura sanitaria ha accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi connesso, in quanto atti che determinano il contenuto dell’accordo contrattuale.

Inoltre, con la sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale, la struttura privata rinunciava ad ogni impugnazione, ovverosia a qualsivoglia contenzioso inerente.

3.- In ordine all’efficacia di una siffatta clausola di rinuncia , la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi per la piena validità, in quanto comporta l’acquiescenza, manifestata in modo espresso e inequivocabile, alle determinazioni dell’amministrazione, che la coinvolgono, avendo invero dichiarato di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica ritenuta in via assertiva come lesa e, sul correlato piano processuale, al proprio diritto a ricorrere (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2019 n. 2075;
T.A.R. Puglia, sez. II, 22 febbraio 2019 n. 293;
Cons. St., sez. III, del 25 settembre 2018 n. 5511;
Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018 n. 5039;
Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4936;
T.A.R. Puglia, sez. st. di Lecce, 13 settembre 2018 n. 1342;
Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2018 n. 321;
Cons. St., sez. III, 1° gennaio 2018 n. 137 e n. 138;
Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2017 n. 430).

Segnatamente, la richiamata giurisprudenza ha ben ritenuto legittima la c.d. clausola di salvaguardia , ovverosia quella particolare clausola, che preveda l’accettazione, da parte degli operatori privati, dei tetti di spesa con la rinuncia alla impugnazioni dei relativi provvedimenti di determinazione.

Una simile clausola è invero presente in numerosi schemi-tipo di contratto, ai sensi dell’art. 8- quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, predisposti da diverse Regioni, già soggette a Piano di rientro.

Peraltro, l’eventuale apposizione di riserve a siffatte clausole non sono consentite e vanno intese come per non apposte, in quanto finiscono per contraddire l’atto di adesione manifestato (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2019 n. 2075), sempreché le strutture accreditate non preferiscano prescinderne ed operare come semplici strutture private.

Chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti a cui la stessa è stata costretta, dovendo comunque e, in primo luogo, assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore, quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.

Per cui ai laboratori privati, seppure accreditati con il S.S.N., si pone l’alternativa di accettare le condizioni derivanti dalle esigenze di programmazione pubblica finanziaria e, dunque, il budget che è stato possibile assegnare, onde permanere nel campo della sanità pubblica, oppure, di collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata ed agire quindi come soggetti privati nel mercato sanitario.

Ergo, il ricorso, con l’accettazione della clausola di salvaguardia, diviene improcedibile.

4.- Sul punto, va infine rilevato come la legge cost. 20 aprile 2012 n. 1 di riforma della Costituzione abbia eretto a principio costituzionale fondamentale l’ interesse pubblico finanziario , introducendo il nuovo primo comma all’art. 97 Cost., che segnatamente prevede la necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’U.E., assicurino l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, per come il riformato art. 81 Cost. e la legge 24 dicembre 2012 n. 243 hanno meglio declinato in maniera dettagliata.

Pertanto, è imposto alle pubbliche amministrazioni ed ai soggetti concessionari di pubbliche funzioni e servizi, se destinatari di risorse finanziarie pubbliche, di operare nei limiti dei budget prestabiliti.

5.- In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, in ragione dell’adesione alla clausola di salvaguardia con acquiescenza ad ogni impugnativa, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato rimane posto a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Nulla per le due parti controinteressate non costituite e per le A.S.L. di Bari e di Barletta-Andria-Trani parimenti non costituite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi