TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-10-27, n. 201101642

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-10-27, n. 201101642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101642
Data del deposito : 27 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02105/2003 REG.RIC.

N. 01642/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02105/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2003, proposto da:
Curatela del Fallimento Uvab Srl, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Luigi D'Ambrosio in Bari, p.za Garibaldi, 23;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto presso R B in Bari, via P.Amedeo, 26;

per l'annullamento

del provvedimento della Ripartizione Sviluppo Economico – Settore Aree Private del Comune di Bari prot. n. 8070 del 29.09.2003, recante diniego di presa d’atto della comunicazione di subentro da parte della UVAB s.r.l., ai sensi dell’art. 26, comma 5, d.lgs. n. 114/98, in dieci rami di azienda acquistati dalla stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. S G e udito per l’Amministrazione l’avv. A. Farnelli, su delega dell'avv. R. Basile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento della Ripartizione Sviluppo Economico – Settore Aree Private del Comune di Bari prot. n. 8070 del 29.09.2003, recante diniego di presa d’atto della comunicazione di subentro da parte della UVAB s.r.l., ai sensi dell’art. 26, comma 5, d.lgs. n. 114/98, in rami di azienda acquistati dalla suddetta società.

A prescindere dalla disamina degli eventuali profili di improcedibilità del ricorso, il ricorso è infondato.

Al riguardo il Collegio rileva che con il provvedimento impugnato l’intimata Amministrazione ha denegato la presa d’atto della domanda di subentro da parte della società ricorrente, in quanto la stessa era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Civile 13818 del 18 aprile 2000 e quindi non aveva titolo per esercitare alcuna attività commerciale.

A ciò si aggiunga ad abundantiam che l’intero complesso aziendale del fallimento della UVAB S.r.l. è stato successivamente aggiudicato e venduto all’asta alla società Toti Paride come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio e non emerge che tali provvedimenti siano stati oggetto d’impugnativa.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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