TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-09-13, n. 201100699
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Testo completo
N. 00699/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01693/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 1993, proposto da:
V G, B A, Saldari Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. S P, con domicilio eletto presso Avv. Giorgio Barletta in Ancona, via Lata, 3;
contro
Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto presso Avv. Sergio Boldrini in Ancona, corso Mazzini, 170;
per l'annullamento
della deliberazione n. 1557 assunta dalla Giunta Comunale di Ascoli Piceno nella seduta del 27.7.1993, avente a oggetto “presa d’atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato nei confronti dei direttori di Farmacia” provvedimenti conseguenti” limitatamente alle statuizioni di ripetizione delle somme erogate e delle relative note di comunicazione del 28.7.1993.
della deliberazione n. 1859 assunta dalla Giunta Comunale di Ascoli Piceno nella seduta del 23 settembre 1993, con oggetto “Recupero parziale indennità di funzione dei Dirigenti Direttori di Farmacia” e delle relative note di comunicazione del 9.10.1993, nonché di ogni atto comunque inerente, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono i ricorrenti che, con deliberazione 434/90, il comune di Ascoli Piceno disponeva l’inquadramento dei direttori delle farmacie comunali nella qualifica di primo dirigente
Il Comitato di controllo annullava la citata deliberazione. Questo Tribunale, sospendeva l’atto di controllo in data 5.6.1991.
A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione dell’ordinanza, veniva nominato, sempre da questo Tribunale, un Commissario ad acta con successiva ordinanza in data 28.6.1992. Con atto n. 1183 del 24.9.1992 la Giunta Comunale dava esecuzione all’inquadramento. Non condividendo la misura dell’indennità di direzione deliberata dal Comune, gli odierni ricorrenti hanno adito nuovamente il giudice amministrativo, che ha reiterato (ordinanza 113/1993) la nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti residuali. Prima dell’insediamento del Commissario, detta indennità veniva liquidata dall’Amministrazione Comunale, nella misura piena. Il Consiglio di Stato, successivamente, con ordinanza 832/93, accoglieva l’appello del Comune di Ascoli Piceno contro l’ordinanza del Tar Marche 113/93, stabilendo che, per il momento, i ricorrenti non subissero un danno grave e irreparabile dalla fruizione di un indennità di dirigenza ridotta, secondo quanto stabilito dal Comune di Ascoli Piceno.
Asseriscono i ricorrenti che, con i provvedimenti impugnati, il Comune, in contrasto con il dispositivo dell’ordinanza del Consiglio di Stato, avrebbe recuperato ai ricorrenti non la parte aggiuntiva dell’indennità dirigenziale corrisposta in base alla ordinanza 113/93 del Tar Marche, bensì l’intero trattamento di cui alla delibera attributiva dell’inquadramento.
Con ricorso depositato il 12.1994, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti comunali in epigrafe, affermandone l’illegittimità per i seguenti motivi
a)Violazione dei principi generali in tema di effetto conformativo del giudizio cautelare nella giurisdizione amministrativa, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, illogicità, perplessità, contraddittorietà, ingiustizia, manifesta inidoneità della motivazione.
Il Comune non avrebbe adeguatamente valutato il rapporto tra l’ordinanza del Tar e la successiva ordinanza di riforma del Consiglio di Stato.
b) Illegittimità per violazione dell’art. 3 legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione art. 7 legge 241/90, per la mancata esternazione delle ragioni dei provvedimenti impugnati.
c) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi in materia di ripetizione di somme indebitamente corrisposte, illegittimo esercizio del potere di autotutela, eccesso di potere sotto il profilo della irrazionalità perplessità sviamento, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione.
I poteri di autotutela non sussisterebbero nei rapporti tra giudizio cautelare di primo e secondo grado.
Si è costituito il Comune di Ascoli Piceno, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto.