TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-03-01, n. 202400320
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2024
N. 00320/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2021, proposto da S-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo ZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ZA, domiciliataria ex lege in ZA, via G. Da Fiore, 34;
Azienda Sanitaria Provinciale di ZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lorusso, Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’informativa antimafia interdittiva protocollo interno del S-nonché Deliberazione della Commissione Straordinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di ZA n. S-, emessa su proposta n. S- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale ai superiori provvedimenti impugnati di cui alle lett. a) e b), tra cui anche la comunicazione inviata via pec S--, dall'ASP di ZA alla società ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo ZA e di Azienda Sanitaria Provinciale di ZA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. S-, agisce per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia del Prefetto di ZA ex artt. 84, 89 bis e 91 D.Lgs n. 159/2011, n.S-, comunicata via p.e.c. in data S- nonchè per la caducazione della Deliberazione della Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di ZA n. S- con cui è stata disposta la rescissione del contratto per l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale stipulato in dataS- con la StrutturaS-, nonchè di ogni atto presupposto o conseguenziale tra cui, in particolare, la comunicazione inviata via pec il S- dall’ASP di ZA alla società ricorrente, con la quale l’ASP ha rappresentato che non procederà alle richieste di proroga, in conseguenza della Certificazione antimafia interdittiva.
2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo così rubricato:
I) Violazione di legge: artt. 84, 91 e 93, comma 4, D. Lgs. 159/2011 ed art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione e manifesta illogicità; carenza e travisamento dei presupposti di adozione del provvedimento interdittivo. Violazione del principio di giustizia. Insufficiente istruttoria denunciandone l’illegittimità per vizio di eccesso di potere, violazione degli artt. 84, 91, 94-bis D. Lgs. n. 159/2011 e per difetto di motivazione.
3. Si è costituita la resistente amministrazione, che ha confutato le censure, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Si è costituita anche l’ASP di ZA.
5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con una serie di rilievi, suscettibili di trattazione congiunta, il deducente lamenta l’assenza dei presupposti legittimanti l’adozione della statuizione interdittiva.
Sinteticamente, sostiene la ricorrente che avrebbe errato la Prefettura nell’attribuire valore sintomatico ed indiziario ad elementi che ruotano attorno a due poli asseritamente emersi dall’istruttoria prodromica, di cui viene contestata altresì la corretta conduzione:
a) pregiudizi penali e di polizia ravvisati a carico dell’amministratore unico della società ricorrente e dei soci della S-, detentrice della totalità del capitale de “S-”;
b) rapporti parentali dei predetti soci con soggetti intranei a consorterie mafiose.
Sostanzialmente, sotto il profilo sub a), avrebbe errato la Prefettura sia nella misura in cui non avrebbe considerato la risalenza di taluni fatti oggetto di segnalazione ed emersi dall’interrogazione dello SDI, sia per aver attribuito valore sintomatico ad ulteriori fatti per i quali vi è stata assoluzione piena degli imputati o estinzione a seguito di espiazione o intervenuta prescrizione.
Sotto il profilo sub b) avrebbe errato la Prefettura nell’attribuire ai rapporti parentali valenza significativa ai fini antimafia omettendo di approfondire la natura, l’intensità, la collocazione storica dei citati rapporti.
Ritiene il Collegio che alla luce dello scrutinio delle doglianze, gli assunti espressi dalla difesa della ricorrente vadano disattesi.
Occorre premettere che la statuizione interdittiva è basata sulle risultanze emerse sul conto dei vari componenti della società ed, in particolare, sui seguenti elementi informativi forniti dalle competenti forze di polizia:
a) S-, socio di maggioranza della “S-”, risulta gravata da condanna per truffa tentata in concorso ex artt. 56, 110, 640 n. 1 c.p. assieme adS-; annovera varie segnalazioni tra cui truffa e falsi in genere, (medesima segnalazione del 2008 con S-,S-, S-); violazione dell’art. 12 quinquies del D.L. n. 306/1992 in materia di provvedimenti contro la criminalità mafiosa (medesima segnalazione nel 2017 di cui è destinatario anche S-); è stata destinataria, unitamente ai predetti S-, S-,S- eS-, dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali n.S-emessa, in data S-, dal G.I.P. presso il Tribunale diS-, con la quale è stato disposto il sequestro dei beni ai sensi degli artt. 321 del c.p. e 12 sexies del D.L. n. 306/92, per un valore di euro 43.700,00. In data S-, con provvedimento del S-, divenuto irrevocabile in dataS-, la Corte d’ Appello di ZA Seconda Sezione Penale, disponeva il dissequestro penale, esclusivamente riferibile al sequestro preventivo effettuato nell'ambito del P.P.S-RGNR della Procura della Repubblica diS--DDA, successivamente confluito nel P.P. S- RGNR Della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZA-DDA;
b) S- socio di maggioranza della “S-”, è stata condannata per truffa in concorso, ex artt. 110, 640 n. 1 c.p. con decreto del GIP presso i Tribunale di S-, esecutivo in dataS-, medesimo procedimento in cui risulta condannata S-; annovera segnalazioni varie, tra le quali segnalazione per truffa e falsi in genere (medesima segnalazione del 2008 con S-, S-, S-); è stata destinataria dell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali sopra citata assieme a S-, S-,S- e S-;
c) S- socio della “S-” annovera varie segnalazioni, tra le quali: associazione per delinquere e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche; è stato destinatario dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali sopra citata assieme a S-, S-,S- e S-; è stato residente nel comune di S- dal S-; nel periodo di permanenza nel suddetto comune S- si accompagnava frequentemente a soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia, in particolare a componenti delle famiglie S-, famiglie citate nella Relazione al Parlamento Direzione Nazionale Antimafia del primo semestre S-che così si esprime “Con l’inchiesta “S-” del S--i Carabinieri di S-hanno dato esecuzione, in provincia di S- e nelle regioni S-, ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di n. 33 indagati per associazione di tipo mafioso oltre al traffico di stupefacenti, alle estorsioni, al riciclaggio, alle rapine, alla violazione legge armi ed altri reati, riconducibili alle famiglie di 'ndrangheta S-, originarie della S- e con ramificazioni in diversi comuni del S-”.
Nel corso dell’istruttoria condotta con le forze di polizia, inoltre, è emerso che:
d) S-, coniuge di S-, socia della “S-” è gravato da condanne per vari reati ed in particolare risulta una condanna alla reclusione di anni 2, mesi 4; misura di sicurezza: libertà vigilata per anni 1 resa con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, irrevocabile in data S-, per: 1) reato di associazione di tipo mafioso Art. 416 bis comma 1 c.p. (commesso nel 1995 in S-) Circostanze: Art. 416 bis comma 2 C.P., Art. 416 bis comma 3C.P., Art. 416 bis comma 4 C.P., Art. 416 bis comma 5 C.P., Art. 416 bis comma 6 c.p., Art. 62 bis C.P.; 2) reato di associazione di tipo mafioso Art. 416 bis comma 1 c.p. (commesso fino al S- in S-) Circostanze: Art. 416 bis comma 2 c.p., Art. 416 bis comma 3 c.p., Art. 416 bis comma 4 c.p., Art. 416 bis comma 5 c.p., Art. 62 bis c.p. 3) reato di danneggiamento in concorso Art. 110, 635 comma 1 C.P. (commesso ilS- in S-) Circostanze: Art. 635 comma 2 n. 1 c.p., Art. 635 n. 3 c.p., Art. 112 n. c.p., Art. 62 bis C.P.; 4) furto in concorso Art. 110, 624 C.P. (commesso il S- in S-) Circostanze: Art. 112 comma 1 c.p., Art. 625 n. 2 c.p., Art. 625 n. 7 c.p., Art. 61 n. 2 c.p., Art. 62 bis C.P.; 5) reato di danneggiamento in concorso Art. 110, 635 comma 1 c.p. (commesso