TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2009-10-08, n. 200901157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2009-10-08, n. 200901157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200901157
Data del deposito : 8 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02102/2009 REG.RIC.

N. 01157/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 02102/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2009, proposto da:


Loan S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. B B, con domicilio eletto presso B B in Milano, via Settembrini 35;


contro

Comune di Pavia, rappresentato e difeso dall'avv. M C, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Conservatorio, n. 13;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento (telegramma) emesso dal Comune di Pavia, a firma del dirigente del Settore Ambiente e Territorio, ricevuto in data 26.6.2009, con il quale si dichiarava "priva di legittimità e procedibilità la denuncia di inizio attività presentata da Lorenzo Colucci, legale rappresentante della Loan Real estate S.r.l. in data 5 giugno 2009" e conseguentemente si ordinava alla stessa "di non avviare l'esecuzione delle opere oggetto della DIA";
nonché della nota di dettaglio datata 25.6.2009 (a seguito di telegramma di illegittimità DIA), con la quale venivano esplicitate ulteriori motivazioni sottese all'irregolarità ed incompletezza della DIA;
nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pavia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare fondato, quantomeno con riferimento alla tesi della non necessarietà dello strumento urbanistico attuativo, non essendo dimostrata la completa urbanizzazione dell’area oggetto dell’intervento.

Considerato, altresì, che non sussiste allo stato il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile: la mancata indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’impresa affidataria dei lavori è indicativa dell’intenzione della Loan s.r.l. di non dare un immediato avvio ai lavori.

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