TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-07-28, n. 201709063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-07-28, n. 201709063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709063
Data del deposito : 28 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2017

N. 09063/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09325/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Novamusa Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati V V, M T, con domicilio eletto presso lo studio V V in Roma, via Sabotino, 2/A;

contro

Comune di Bracciano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato L A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Orologio, 7;

nei confronti di

Soc Le Macchine Celibi Società Cooperativa A Rl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristina Rimondi, Andrea Fornasari, con domicilio eletto presso lo studio Cristina Rimondi in Bologna, viale Aldini, 88;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva DDG n. 48 del 26.9.2012 del Comune di Bracciano;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bracciano e di Soc Le Macchine Celibi Società Cooperativa A Rl;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione, depositata al fascicolo di causa in data 10 maggio 2017, con la quale parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che parte ricorrente, con dichiarazione depositata al fascicolo di causa in data 10 maggio 2017, ha rappresentato di non avere più interesse al ricorso;

Ritenuto di dover prendere atto di tale dichiarazione ai fini della pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia;

Ritenuto, in ragione dell’esito del giudizio, di poter compensare tra le parti le spese di giudizio;

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