TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202400772

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202400772
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400772
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 00772/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00395/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2024, proposto da
P M A, rappresentata e difesa dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 596/2023, resa inter partes, il 20/07/2023, pubblicata in pari data, dal G.M. del Tribunale di Bergamo - Sez. Lavoro – dott. R L, notificata il 12/10/2023, passata in giudicato il 12/11/2023 per difetto di impugnazione, avente ad oggetto la Carta del docente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 596/2023 del 20 luglio 2023, con la quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 per l’importo di € 500,00 annui, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente, ora per allora, la Carta elettronica del docente (o altro documento equipollente), accreditando sulla medesima la somma di € 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici, senza maggiorazione di interessi.



1.1. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, notificata in data 12 ottobre 2023 sia all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, sia all’USR Lombardia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, e sia alla pec primaria del M.I.M., in persona del Ministro in carica e legale rappresentante p.t., ex art. 475 c.p.c., non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è quindi passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti (in calce alla copia della sentenza).



1.2. Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 17 ottobre 2023), previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme



1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, mentre l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo ha provveduto al pagamento delle spese di lite.



1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza n. 596/2023 del Tribunale di Bergamo, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi. Ha chiesto infine la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi