TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-01-20, n. 202300186

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-01-20, n. 202300186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300186
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 00186/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01555/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Comune di Lipari, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Lipari sull’istanza presentata il 1-OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, il Presidente A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato e depositato il -OMISSIS-ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 17 del 1994, deducendo la violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della l. n. 241 del 1990.

Ha avanzato anche istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Il Comune di Lipari, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Come noto, per costante giurisprudenza, la fattispecie del c.d. “silenzio-inadempimento” riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l’Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge;
di conseguenza, l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico;
presupposto per l’azione avverso il silenzio è, pertanto, l’esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 1° luglio 2020, n. 4204 con richiamo a sentenza della IV sezione n. 5417/2019).

Nell’ambito di tale orientamento si è precisato che, in caso di discrezionalità amministrativa nell’an, ad eventuali istanze volte a sollecitare l’esercizio del relativo potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio-inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dagli art. 31 e 117 c.p.a. (in termini T.A.R. Liguria, I, 25 novembre 2022, n. 1013).

Nella specie, l’istanza avanzata da parte ricorrente era volta a ottenere un provvedimento ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 17 del 1994 il quale prevede, per quanto d’interesse: al comma 1, che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, su proposta del Sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale, da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all’acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, siano regolate anche dalle disposizioni di tale articolo;
al comma 2, che, qualora l’opera abusiva risulti adibita a dimora abituale e principale del responsabile dell’abuso e del suo nucleo familiare, anche di fatto, il Sindaco, dopo l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, su richiesta del responsabile dell’abuso, può concedere, allo stesso e ai componenti del suo nucleo familiare, il diritto di abitazione, nei limiti e con i contenuti di cui agli articoli 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile.

Trattasi, a ben vedere, di un potere caratterizzato da elevata discrezionalità relativamente al cui esercizio non si configura un obbligo di provvedere;
ne deriva che l’istanza avanzata dal ricorrente va qualificata come mera sollecitazione e che il mancato riscontro da parte del Comune non consente l’attivazione del rito del silenzio.

Nulla spese in assenza della costituzione del Comune intimato.

Nella ricorrenza dei presupposti normativamente previsti, il collegio ammette parte ricorrente al gratuito patrocinio.

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