TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-29, n. 202419053

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-29, n. 202419053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202419053
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 19053/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11198/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11198 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Rapacchi, Elisa D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del provvedimento prot. n. K10/-OMISSIS- emesso in data 28 agosto 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 18 giugno 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

nonché di tutti gli altri atti connessi e presupposti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 ottobre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento prot. n. K10/-OMISSIS- del 28 agosto 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 18 giugno 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:

-. in data 17 giugno 1999, segnalazione della Questura di Padova – Divisione Polizia Anticrimine – per reati contro la persona e violazione art. 582 c.p.;

- in data 8 settembre 2024 segnalazione della Questura di Pesaro ed Urbino – Ufficio Stranieri - per violazione dell’art. 495 c.p.;

- in data 27 gennaio 2004 risultano segnalazioni inserite dalla Questura di Pesaro ed Urbino – Ufficio Stranieri con le seguenti generalità: con le generalità di -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, presso il Casellario giudiziale (dove risulta registrato con il nome di -OMISSIS- anziché-OMISSIS-) risultava gravato dalle seguenti condanne:

- in data 6 aprile 2007, decreto penale del G.I.P. Tribunale di Padova, esecutivo il 25 settembre2007, per violazione dell’art. 4 della legge 22 luglio 1961 n. 628, accertato il 23 gennaio 2007, in Padova;

in data 26 settembre 2008, decreto penale del G.I.P. Tribunale di Padova, esecutivo il 12 ottobre 2008, per violazione al T.U. delle Leggi di P.S. art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, accertato il 31 luglio 2007 in Padova; circostanza art.7, legge 31 luglio 2005 n. 155;

- in data 25 marzo 2009, sentenza del Tribunale di Padova, irrevocabile il 4 luglio 2009, per violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997 n.153;

- in data 16 aprile 2010, decreto penale del G.I.P. Tribunale di Padova, esecutivo il 12 ottobre 2010, per violazione dell’art. 1 del d.lgs. 24 marzo 1994 n. 211.

Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza, dandone comunicazione all’interessato con ministeriale ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 (inserita sul sistema di gestione della pratica in data 14 settembre 2017) alla quale veniva dato riscontro con osservazioni prodotte in data 6 febbraio 2018, non ritenute esaustive da parte del Ministero dell’Interno.

Avverso il diniego impugnato sono state proposte le seguenti doglianze:

I. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza con conseguente nullità del procedimento amministrativo e del provvedimento adottato, anche in violazione del diritto di difesa dell’interessato .

Riferisce il ricorrente che la tempestiva ed adeguata comunicazione delle ragioni asseritamente ostative all’accoglimento della domanda, gli avrebbe consentito di evidenziare ab initio l’errore di persona in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.

II. Violazione di legge in relazione all’art. 9 ter della legge n. 91/1992, in relazione al termine di durata del procedimento .

Lamenta il ricorrente che il procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento impugnato ha avuto una durata superiore a quella massima prevista dall’art. 9-ter della legge 5 febbraio 1992 n. 91, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (48 mesi).

III. Violazione dell’art. 3 della legge n. 91/1992 per carenza di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, in relazione alla valutazione compiuta dall’Amministrazione in relazione agli elementi ostativi all’accoglimento della domanda .

Sostiene il ricorrente come la semplice circostanza che a suo carico non risulti celebrato alcun procedimento penale né, tantomeno, emessa alcuna sentenza di condanna in relazione alle corrispondenti vicende, come si evince dal relativo certificato penale che si deposita, depone oggettivamente per la pressoché certa insussistenza dei fatti risultanti dalle relative segnalazioni.

IV. Violazione dell’art. 3 della legge n. 91/1992 per carenza di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, in relazione alla valutazione compiuta dall’Amministrazione in relazione agli elementi ostativi all’accoglimento della domanda .

La domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente avrebbe dovuto essere dovesse esser valutata al netto di tutti i precedenti giudiziari riferibili al sig. Daglas-OMISSIS- (o -OMISSIS- che dir si voglia), trattandosi per l’appunto di episodi di reato che nulla hanno a che vedere con la persona dell’odierno ricorrente.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 ottobre 2024, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Osserva sul punto il Collegio, alla luce della giurisprudenza in formatasi in materia di concessione della cittadinanza, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un

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