TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202312126
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Pubblicato il 18/07/2023
N. 12126/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13642/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13642 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da M P, rappresentato e difeso dagli avvocati V M ed E M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via del Banco di Spirito Santo, 48;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S Rete Gas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Ernesto Papponetti e Riccardo Bolici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Giuseppe Franco Ferrari ed Ernesto Papponetti in Roma, via di Ripetta, 142;
Comune di Pesaro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
I) quanto al ricorso introduttivo
A) del Decreto del Ministero della Transizione ecologica, a firma Dirigente della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza del 21/10/2021 pubblicato il successivo 27 ottobre, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 52- quinquies DPR 327/2001, è stato:
- approvato il progetto definitivo del “ Metanodotto Ravenna-Chieti- rifacimento del tratto Ravenna- Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale ”;
- autorizzata la costruzione e l’esercizio dell'opera;
- dichiarata la pubblica utilità nonché l’urgenza e la indifferibilità dell’opera medesima;
- riconosciuta la conformità urbanistica e apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate;
B) della Delibera Giunta Regionale Marche n. 1039/2021 con la quale è stata espressa l’intesa della Regione sulla proposta di Decreto ai sensi del predetto art. 52- quinquies e di ogni altro atto presupposto e consequenziale;
per entrambi i provvedimenti l’impugnazione è limitata alla parte di essi che ha ad oggetto l’area in Comune di Pesaro di proprietà del ricorrente;
II) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 giugno 2022
A) del Decreto del Ministero della Transizione ecologica, Dipartimento Energia -Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza – a firma del Direttore generale vicario notificato al ricorrente a mezzo posta in data 2 maggio 2022, con il quale sono stati disposti la servitù di metanodotto e la occupazione temporanea di aree di proprietà del ricorrente in Comune di Pesaro come da piano particellare di esproprio allegato al Decreto medesimo, interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “ Metanodotto Ravenna-Chieti- Rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650-DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale ”, e di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Marche e di S Rete Gas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’esponente rappresentava di essere proprietario di un’area sita nel Comune di Pesaro (località Pozzo Alto), catastalmente individuata come da documenti in atti (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente), sulla quale pratica coltivazioni certificate con i metodi della agricoltura biologica.
Tale area risulta interessata dall’opera denominata “ Metanodotto Ravenna-Chieti – Rifacimento del tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale ”.
1.1. L’esponente, in particolare, rappresentava che il suddetto metanodotto, nel tratto che attraversa l’area di sua proprietà, contiene una variante significativa rispetto all’impianto esistente, sia con riguardo al tracciato della condotta principale, sia con riferimento alle condotte di derivazione e ai Punti di intercettazione e derivazione importanti (“ Pidi ”), sia con riguardo alle opere connesse.
In proposito, l’esponente evidenziava che in ragione di tale variante il terreno di sua proprietà sarebbe stato inciso in misura maggiore dal tracciato del metanodotto rispetto a quanto non lo fosse già in forza del precedente tracciato. Infatti, mentre l’impianto originario era collocato ai margini dell’area di sua proprietà, il nuovo impianto ne attraversa la parte centrale.
L’esponente, inoltre, osservava che l’imposizione della servitù sull’area di sua proprietà, necessaria per la realizzazione della citata variante, finirebbe per pregiudicare la coltivazione delle colture biologiche e, quindi, l’attività della sua azienda agricola.
1.2. Il Collegio ritiene, alla luce della complessiva documentazione in atti, di svolgere alcune ulteriori osservazioni in punto di fatto, anche al fine di porre in evidenza aspetti procedurali utili a una più esaustiva comprensione della vicenda contenziosa in esame.
1.3. L’opera in questione rientra tra quelle di cui all’Allegato II- bis , della Parte II, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (punto 1, lett. b ) e, quindi, oltre ad essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, è anche sottoposta al procedimento di VIA in sede statale ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) , del d.lgs. n. 152/2006.
1.4. S Rete Gas S.p.A. (“ S ”), in data 30 aprile 2018, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006.
1.4.1. In sede di procedimento di VIA l’esponente ha formulato osservazioni (in particolare, quelle del 4 luglio 2018), con le quali ha richiesto l’adozione di soluzioni di progetto che garantissero il mantenimento del percorso esistente (doc. 6 della produzione di S).
1.4.2. S ha puntualmente controdedotto a tali osservazioni, esplicitando le ragioni che avevano condotto alla definizione dei tracciati di progetto proposti (cfr. doc. 8 della produzione di S). In particolare, S ha chiarito che “ nella definizione dei percorsi dei rifacimenti dei metanodotti si provvede a migliorarli rispetto agli esistenti da dismettere, risolvendo le criticità createsi nel tempo, causate da sviluppi urbanistici e infrastrutturali e/o da mutamenti connessi ai fenomeni morfogenetici in atto. […]”, nonché “ la necessità di allontanare la condotta dalla sponda del F. Foglia, già evidenziata in un’istanza presentata dalla Società Proponente nel 2015, per effettuare una variante di tracciato in corrispondenza del tratto in oggetto. Istanza ritirata nel corso del 2017 per motivazioni relative alla valutazione sulla opportunità dell’intervento sulla condotta esistente nel contesto del progetto di rifacimento dell’intero metanodotto Ravenna – Chieti, oggetto del presente iter procedurale ”.
1.4.3. L’esponente, sempre nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale dell’opera in questione, ha formulato ulteriori osservazioni in data 9 e 30 luglio 2019 (cfr. doc. 10 della produzione di S), appositamente controdedotte da S (cfr. doc. 12 della produzione di S). S, in particolare, ha evidenziato che il nuovo tracciato del metanodotto, per quel che riguarda l’area di proprietà dell’esponente, era stato definito analogamente a un progetto presentato nel 2016 (poi ritirato, in vista del completo rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti), al fine di salvaguardare la sicurezza del trasporto di gas naturale. S, inoltre, ha chiarito che l’allontanamento del tratto di metanodotto dall’ansa del fiume Foglia costituiva “ dal punto di vista tecnico e operativo, una ottimizzazione migliorativa in termini di sicurezza dell’opera ”.
1.4.4. L’esponente ha, poi, formulato altre osservazioni in data 11 settembre 2019 (cfr. doc. 13 della produzione di S) e 14 ottobre 2019 (cfr. doc. 15 della documentazione di S), alle quali S ha controdedotto in data 28 febbraio 2020 (cfr. docc. 16 e 17 della produzione di S), evidenziando che il tracciato in progetto rispettava la normativa tecnica di riferimento (d.m. 17 aprile 2008) e risultava essere la soluzione più idonea dal punto di vista tecnico-operativo e ambientale.
1.5. Giova, inoltre, aggiungere che il parere espresso dal Comune di Pesaro in data 20 dicembre 2019, sempre nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale dell’opera (cfr. doc. 50 della produzione di S), è stato oggetto di specifica e documentata controdeduzione da parte di S.
In particolare, S ha osservato che “ In merito alla dinamica della corrente fluviale del F. Foglia, si evidenzia, infine, come l’alveo del fiume presenti un’evidente attività erosiva testimoniata dall’analisi delle immagini aree riprese nel corso degli ultimi 10 anni che si è esercitata prevalentemente in corrispondenza delle anse fluviali in battuta e come, con il trascorrere del tempo, detta azione vada gradualmente a estendersi nel senso della corrente fluviale (vedi fig. 2.7/A ÷ 2.7/) ” (cfr. doc. 51 della produzione di S).
1.6. La Regione Marche, chiamata a pronunciarsi sull’istanza presentata da S nell’ambito del procedimento di VIA, ha a sua volta reso parere positivo in data 30 aprile 2020 (cfr. doc. 2 della produzione della Regione Marche).
L’ente regionale ha formulato, per quanto di competenza sotto il profilo ambientale, anche le seguenti considerazioni in merito alle citate osservazioni formulate dall’esponente: “ Tutte le osservazioni si riferiscono ad un tratto ricadente nel Comune di Pesaro, località Selva Grossa. Gli osservanti P e A rilevano che la modifica al tracciato che interessa le loro proprietà aumenterebbe la servitù. Inoltre gli osservanti fanno riferimento ad un impatto ambientale, che però non viene né circostanziato né motivato. Nell’ambito dell’istruttoria tecnica, sono emerse le forti esigenze di rifacimento del vecchio tracciato per motivi sia ambientali che di sicurezza (l’attuale tracciato corre infatti lungo la sponda del Fiume Foglia, in un tratto soggetto ad erosione che mette a rischio la sicurezza dell’impianto). Inoltre, l’allontanamento del tracciato dall’argine del Fiume Foglia e il suo spostamento in ambito agricolo, riduce notevolmente le possibili interferenze con l’ambiente naturale. Ferma restando quindi la necessità di rifacimento del tratto in oggetto, dall’esame della documentazione tecnica presentata non sembrano essere stati rilevati in fase istruttoria elementi che possano determinare impatto ambientale significativo, in quanto le uniche interferenze ambientali si verificano in fase di cantiere e sono quindi temporanee e reversibili […]”.
1.6.1. Il parere espresso dalla Regione Marche è stato poi richiamato nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (“ CTVIA ”) n. 3416 del 15 maggio 2020 (cfr. doc. 22, pag. 5, della produzione di S).
1.7. Il progetto di S ha quindi ricevuto, con il decreto interministeriale n. 10 dell’11 gennaio 2021, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni.
1.8. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il procedimento unico ex art. 52- quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Successivamente è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.8.1. L’esponente ha presentato osservazioni anche nell’ambito di tale procedimento (in particolare, in data 10 febbraio 2021 e in data 13 marzo 2021 – cfr. docc. 37 e 39 della produzione di S), rispetto alle quali S ha formulato apposite controdeduzioni (cfr. docc. 38 e 41 della produzione di S).
1.8.2. Nell’ambito della conferenza di servizi anche il Comune di Pesaro, in data 20 aprile 2021, ha espresso parere positivo circa la conformità urbanistica dell’opera, evidenziando inter alia che “[…] nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Pesaro, non emergono particolari criticità o interferenze con le previsioni del Piano Regolatore Generale, trattandosi prevalentemente di aree agricole;inoltre il tracciato della nuova condotta segue in buona parte quello del metanodotto esistente […]” (cfr. doc. 40 della produzione di S).
1.8.3. Il Ministero della transizione ecologica (“ MiTE ”), con nota prot. n. 17526 del 3 giugno 2021, ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e alla Regione Marche le determinazioni rese nel corso della conferenza di servizi dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti e ne ha comunicato la conclusione positiva, invitando le suddette amministrazioni regionali ad esprimere il proprio atto di intesa.
Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, la Regione Marche, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1039 del 2 settembre 2021, ha poi espresso il suddetto atto di intesa, con prescrizioni.
1.9. Il MiTE, con decreto del 21 ottobre 2021, ha adottato la c.d. autorizzazione unica, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’opera e ne è stata autorizzata la costruzione e l’esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, riconoscimento della conformità agli strumenti urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate nel progetto definitivo.
2. L’esponente, con la proposizione del ricorso introduttivo affidato a tre distinti motivi, insorgeva avverso gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe (in particolare, l’autorizzazione unica del Mite e l’atto di intesa della Regione Marche), contestandone la legittimità sia per violazione di legge sia per eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento.
2.1. Il ricorrente, in data 5 gennaio 2022, depositava una memoria con la quale instava per l’accoglimento della domanda cautelare.
2.2. Il Mite, la Regione Marche e S, in data 7 gennaio 2022, si costituivano in giudizio per resistere al predetto ricorso.
2.2.1. Il Mite, con memoria depositata in data 7 gennaio 2022, eccepiva l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame e della spiegata domanda cautelare.
2.2.2. La Regione Marche, con memoria depositata in data 7 gennaio 2022, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo la parte ricorrente omesso di impugnare gli atti presupposti rispetto all’autorizzazione unica ministeriale e all’atto di intesa regionale.
In particolare, le determinazioni amministrative inerenti alla compatibilità ambientale della contestata variante si erano già formate nel corso del presupposto procedimento di valutazione di impatto ambientale – al quale, peraltro, la parte ricorrente ha anche partecipato formulando osservazioni, alle quale sia S, sia la Regione Marche hanno puntualmente controdedotto – e non risultano essere state impugnate. Neppure è stata oggetto di impugnazione la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria tenutasi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, che ha fatto propri i prodromici pareri, autorizzazioni e atti di assenso in materia ambientale.
La Regione Marche, inoltre, eccepiva anche l’infondatezza del ricorso.
Quanto al primo motivo di ricorso, l’ente regionale evidenziava che le motivazioni relative alla contestata variante non erano da individuarsi in quelle contenute nel progetto presentato dalla promotrice S, essendosi per converso formate nel corso dell’ iter procedimentale e poi confluite negli atti dell’amministrazione.
In particolare, nel decreto regionale n. 76 del 30 aprile 2020 era stato, inter alia , evidenziato che “ Nell’ambito dell’istruttoria tecnica, sono emerse le forti esigenze di rifacimento del vecchio tracciato per motivi sia ambientali che di sicurezza (l’attuale tracciato corre infatti lungo la sponda del Fiume Foglia, in un tratto soggetto ad erosione che mette a rischio la sicurezza dell’impianto). Inoltre, l’allontanamento del tracciato dall’argine del Fiume Foglia e il suo spostamento in ambito agricolo, riduce notevolmente le possibili interferenze con l’ambiente naturale ”.
La Regione Marche ha poi evidenziato che anche il Comune di Pesaro, con la nota prot. n. 48323 del 20 aprile 2021 (cfr. doc. 40 della produzione di S), nel ritenere l’opera conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, prendeva espressamente atto che “ con Decreto interministeriale n. 10 del 11 gennaio 2021 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto e che non sono state accolte le richieste di spostamento di un tratto del nuovo metanodotto in variante in prossimità del Fiume Foglia, così come evidenziato con parere prot. n. 4505 del 30/10/2020 ”.
Risulterebbero, quindi, per tabulas superati i profili ostativi di carattere ambientale alla realizzazione dell’opera nell’area di proprietà della parte ricorrente, che il Comune di Pesaro aveva evidenziato con i pareri del 20 dicembre 2019 (cfr. doc. 50 della produzione di S) e del 30 ottobre 2020 (cfr. doc. 52 della produzione di S). Di conseguenza, da tali pareri non potrebbe farsi discendere, come pure prospettato dalla parte ricorrente, l’illegittimità degli atti e provvedimenti oggetto di impugnazione.
Quanto al secondo motivo, l’ente regionale ribadiva che le eventuali difformità del progetto dallo Studio di impatto ambientale (“ Sia ”) avrebbero dovuto essere immediatamente fatte valere impugnando il decreto di VIA o la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
Quanto al terzo motivo, la Regione Marche eccepiva che l’interesse privato – in ordine al quale il ricorrente lamentava la omessa ponderazione rispetto agli interessi pubblici sottesi alla cura delle amministrazioni procedenti – avrebbe potuto essere tutelato solo laddove non fosse risultato in contrasto con l’interesse pubblico. Nel caso di specie, invero, l’interesse del ricorrente non poteva prevalere sugli interessi pubblici, posto che dall’istruttoria tecnica era emerso che l’originario percorso del metanodotto presentava rischi di varia natura, con ricadute in termini di sicurezza per il trasporto del gas.
La Regione Marche instava, inoltre, per la reiezione della domanda cautelare.
2.2.3. Anche S, con memoria depositata in data 10 gennaio 2022, eccepiva l’infondatezza del gravame e instava per la reiezione della domanda cautelare.
2.3. La Sezione, con ordinanza cautelare n. 451 del 24 gennaio 2022, respingeva la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dalla legge per la concessione della invocata cautela.
Con tale ordinanza, in particolare, la Sezione evidenziava “ l’assenza sia del prescritto fumus di fondatezza, avuto riguardo alle censure proposte nel ricorso e alla documentazione versata in giudizio dalle resistenti dalla quale emerge prima facie la compiuta conduzione del prescritto iter procedimentale corredato dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate sia in linea tecnica che sul piano degli interessi coinvolti (inclusi i profili afferenti alla necessità di introdurre le parziali modifiche al tracciato dell’elettrodotto per innalzare gli standard di sicurezza dell’opera), che del periculum in mora, tenuto anche conto delle cautele approntate al fine di garantire la sostanziale continuità nell’utilizzo produttivo dei terreni in questione e minimizzare le interferenze correlate con la realizzazione dell’intervento ”.
2.4. La parte ricorrente proponeva, poi, ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto del Mite che disponeva la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea delle aree di sua proprietà. Avverso tale provvedimento, in particolare, il ricorrente riproponeva in via derivata le medesime doglianze già articolate nei confronti dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
2.5. Il ricorrente, in data 2 maggio 2023, controdeduceva alle argomentazioni difensive delle altre parti in causa affermando, in particolare, che sulla scorta delle stesse risulterebbe confermato il contestato difetto della originaria motivazione della variante in questione, posto che solo in seguito alle osservazioni formulate in sede procedimentale le amministrazioni ne hanno enucleato la motivazione.
Con tale memoria, inoltre, il ricorrente contestava la sussistenza del fenomeno erosivo del fiume Foglia, anche alla luce del fatto che la parte del tracciato che attraversa l’ansa successiva a quella interessata dalla variante non risulterebbe incisa da alcuna modifica.
Il ricorrente ribadiva che l’azienda agricola di sua proprietà produce colture di pregio, tali in quanto praticate con i metodi della agricoltura biologica;di conseguenza la realizzazione della contestata variante inciderebbe sulla produzione comportando un significativo pregiudizio economico.
2.6. La Regione Marche, con memoria depositata in data 22 maggio 2023, eccepiva l’irricevibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui veniva impugnata la delibera di Giunta Regionale n. 1039 del 2 settembre 2021, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 69 del 10 settembre 2021. Il ricorso introduttivo, essendo stato notificato solo in data 17 dicembre 2021, risulterebbe tardivo relativamente all’impugnazione di tale provvedimento.
La Regione Marche, inoltre, insisteva tanto nell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse, quanto nell’eccezione di infondatezza del gravame.
2.7. S, con memoria depositata in data 22 maggio 2023, eccepiva l’irregolarità della notifica del ricorso per motivi aggiunti, in quanto lo stesso era stato notificato direttamente a S e non ai suoi procuratori legali costituiti in giudizio, ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 43 c.p.a. e 170 c.p.c. Tale eccezione, in particolare, veniva sollevata senza alcuna accettazione del contraddittorio processuale, come espressamente chiarito da S nella suddetta memoria.
Per il resto, S insisteva nell’accoglimento dell’eccezione di infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
2.8. Anche il Mite, con memoria depositata in data 24 maggio 2023, insisteva per l’accoglimento delle eccezioni già sollevate con la precedente memoria difensiva e instava per la reiezione dei ricorsi in esame.
2.9. Sia S, sia la Regione Marche, con memoria di replica depositata in data 26 maggio 2023 insistevano nuovamente per l’accoglimento delle rispettive eccezioni, chiedendo il rigetto dell’intero gravame.
2.10. All’udienza pubblica del 7 giugno 2023 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia infondato e, pertanto, non risulta necessario analizzare in via preliminare le eccezioni di rito sollevate dalle amministrazioni resistenti e dalla società controinteressata, potendosi direttamente delibare il merito della controversia.
4. La parte ricorrente, con il primo motivo del ricorso introduttivo, ha contestato la legittimità dei gravati provvedimenti per “ Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione – Contraddittorietà - Travisamento ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati innanzitutto sotto il profilo motivazionale, asserendo che l’originaria motivazione della variante – ossia quella risultante dal progetto presentato da S – non risulterebbe adeguata, basandosi essenzialmente sul rilievo della “ presenza di edifici rurali e ad uso produttivo . Tali edifici, in realtà, erano già presenti all’atto della individuazione del tracciato originario del metanodotto in questione.
I provvedimenti impugnati, inoltre, risulterebbero viziati anche per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà dell’azione amministrativa, in quanto rispetto alla scelta di fondo enunciata da S nel Sia – consistente nell’utilizzare tracciati contigui e paralleli a quelli esistenti, in modo da sfruttare i corridoi di servitù esistenti, tranne ove ciò non fosse possibile per problemi urbanistici o geomorfologici – quella concretamente adottata (e posta a fondamento della contestata variante) non risulterebbe giustificata dalla sussistenza di criticità urbanistiche o geomorfologiche.
Tali criticità, nella prospettazione del ricorrente, non si ravviserebbero e, in ogni caso, non potrebbero comunque coincidere con la presenza di edifici rurali e ad uso produttivo. Peraltro, il nuovo tracciato si avvicinerebbe in maniera indebita ai nuclei abitati dell’area agricola e a un insediamento produttivo.
Per quel che concerne, poi, la successiva motivazione della variante – ossia, quella fornita in sede procedimentale con le controdeduzioni alle osservazioni del ricorrente – consistente, da un lato, nell’esigenza di allontanamento della condotta dal fiume Foglia, a causa di fenomeni di erosione sempre più importanti che nel tempo hanno caratterizzato l’area del fiume attraversata dal metanodotto esistente e, dall’altro, nell’esigenza di realizzare un unico impianto Pidi in luogo dei due attualmente esistenti e ottimizzare il tracciato per ragioni di sicurezza nel trasporto del gas – la parte ricorrente evidenzia che la stessa non troverebbe conforto nei pareri del Comune di Pesaro del 20 dicembre 2019 (cfr. doc. 50 della produzione di S) e del 30 ottobre 2020 (cfr. doc. 52 della produzione di S).
Con tali pareri, resi nell’ambito del procedimento di VIA, l’ente comunale aveva evidenziato: a) che vi è un limitato fenomeno erosivo del fiume Foglia in corrispondenza dell’ansa che, all’atto della presentazione del progetto di S, non aveva mai compromesso la sicurezza del metanodotto, al punto che non si è mai reso necessario realizzare interventi a difesa dell’argine del fiume; b) nel progetto di S la variante è considerata una ottimizzazione dello stato di fatto e l’area agricola è considerata “ libera e disponibile per nuove installazioni ”, mentre in realtà trattasi di un’area di pregio, abitata e di particolare valore economico e ambientale.
Mediante tali pareri l’ente comunale aveva, dunque, instato per mantenere le installazioni del nuovo metanodotto sul percorso attuale, sfruttando gli esistenti corridoi di servitù come indicato nel Sia, sicché la diversa scelta operata dall’amministrazione risulterebbe illegittima.
La parte ricorrente ha prospettato, altresì, l’illegittimità dei gravati provvedimenti per travisamento e difetto di istruttoria. Invero, con la realizzazione della contestata variante, l’esistente tracciato del metanodotto, che corre parallelo al fiume Foglia, verrebbe abbandonato solo nel tratto che attraversa la proprietà del ricorrente, mentre per la restante parte continuerebbe a transitare parallelamente al corso di tale fiume.
Di tale fenomeno erosivo, secondo il ricorrente, non vi sarebbe traccia nei documenti di progetto, né nella tabella che indica le variazioni di tracciato e le loro ragioni, in quanto l’unica motivazione della variante è la “ ottimizzazione del tracciato ” e la “ presenza di edifici rurali e produttivi ”.
La scelta della variante, quindi, risponderebbe solo a motivi di efficiente gestione della infrastruttura, non sufficienti a giustificarne la realizzazione.
L’insussistenza di fenomeni erosivi del fiume Foglia nel tratto che interessa la proprietà del ricorrente risulterebbe anche dal fatto che “ l’attività del Fiume in corrispondenza dell’argine sinistro (quello in esame) dell’ansa adiacente allo stabilimento PICA, è contenuta dalla presenza di roccia vergine alla base dell’argine;inoltre la quota del terreno più bassa di circa 3 metri sul lato destro (cioè sul lato opposto) dà sfogo alle acque di piena prima di arrivare alla parte alta dell’argine di sinistra a fianco del quale corre il metanodotto esistente ” (pagg.