TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-01-18, n. 202300059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-01-18, n. 202300059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300059
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 03489/2022 REG.RIC.

N. 00059/2023 REG.PROV.CAU.

N. 03489/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3489 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L S e con domicilio digitale come da Registri

PEC

Giustizia;


contro

Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale -OMISSIS- del 20 ottobre 2022, a firma del Generale di Corpo d'Armata -OMISSIS-, recante la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi sei, notificato il 25 ottobre 2022 e di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, in ragione della natura del provvedimento impugnato come inerente una sanzione disciplinare, le esigenze di parte ricorrente siano tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art.55, comma 10 c.p.a., con compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale,

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