TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2010-03-24, n. 201000230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2010-03-24, n. 201000230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000230
Data del deposito : 24 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00026/2010 REG.RIC.

N. 00230/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00026/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 26 del 2010, proposto da:


M C, rappresentato e difeso dagli avv. A R, G L, con domicilio eletto presso Roberto Tomaino in Firenze, via Alfieri 19;


contro

Ministero della Difesa in Persona del Ministro Pro Tempore, 186° Reggimento Paracadutisti Folgore-Siena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.M. n. 0337/III-9/2009 del 14.09.09, notificato il 13.10.09, Prot. DGPM/III/9^/4^/M5020, con cui il Direttore Generale per il Personale Militare ha decretato che “... il Caporalmaggiore scelto V.S.P. Carriero Michele (...) incorre, dalla data del presente decreto, nella perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, in pari data, cessa dal servizio permanente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 n. 6 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nonché dell’articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con la seguente motivazione: Graduato in servizio permanente dell’Esercito, trovandosi legittimamente assente per riposo medico domiciliare scadente il 31 marzo 2007, non si ripresentava al corpo nei cinque giorni successivi alla scadenza del medesimo periodo, rimanendo 186° reggimento paracadutisti Folgore in Siena. Tale condotta estremamente disdicevole, già sanzionata da sentenza penale militare irrevocabile, costituisce una gravissima violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, allo status e al contegno di un militare, del tutto incompatibile con il grado rivestito ... ”;

- del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare di sospensione del sig. Carriero “...dall’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2008 per una delle cause impeditive previste dall’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, così come modificato dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo del 28 febbraio 2001, n. 82...”, comunicato al ricorrente in data 24.11.09 con lettera raccomandata dell’Ufficio Maggiorità e Personale del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore di Siena, prot. n. 0018544;

e per l’ottenimento:

di quanto ancora dovuto al ricorrente quali emolumenti e/o indennità non riscosse per gli anni 2008/09 e, in particolare:

- per lavoro straordinario prestato (ore 267), per festività non godute (giorni 25), per licenza ordinaria non goduta per l’anno 2008 (giorni 2), per licenza ordinaria non goduta per l’anno 2009 (giorni 28), per licenza 937 per l’anno 2009 non goduta (giorni 4),

- per aver prestato servizio quale aggregato al 183° Reggimento di Pistoia nell’operazione Strade Sicure, svolta a Prato dal 25.08.09 al giorno di collocamento in congedo, oltre le relative ore di straordinario documentate dagli statini sottoscritti;

- per licenza parentale (giorni 45), considerato che in data 14.10.09 è nato il secondo figlio del ricorrente;

- per indennità di buonuscita..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro Pro Tempore e di 186° Reggimento Paracadutisti Folgore-Siena;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, allo stato, il ricorso appare fornito del prescritto requisito del fumus boni iuris, alla luce della natura perentoria dei termini per la declaratoria di decadenza dal servizio disciplinati dal combinato disposto dell’art. 9 L. 19/90 e del DPR n. 3/57, e considerato che dalla apertura del procedimento disciplinare alla sua conclusione sono ampiamente trascorsi i 90 giorni normativamente previsti;

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