TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-11-09, n. 202302511
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2023
N. 02511/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2021, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C, in Salerno, via Francesco Manzo;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G S, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 29 gennaio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- -OMISSIS-(in appresso, -OMISSIS-) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 29 gennaio 2021 (reg. gen. n. -OMISSIS-), emessa, previe relazioni tecniche di accertamento prot. n. -OMISSIS-del 7 agosto 2020 e prot. n. -OMISSIS-del 16 ottobre 2020, dal Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente ed Attività Produttive del Comune di Cava de’ Tirreni;
- con l’impugnata misura repressivo-ripristinatoria, era stata contestata la realizzazione sine titulo di un fabbricato in Cava de’ Tirreni, via -OMISSIS-da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-(in appresso, -OMISSIS-);
- a sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, di non essere responsabile delle opere contestate né titolare della costruzione da esse derivata, non avendo accettato l’eredità dell’autore dell’abuso e proprietario dell’immobile, nella persona di -OMISSIS-;
- costituitosi l’intimato Comune di Cava de’ Tirreni, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso;
- si costituiva, altresì, in giudizio l’intimato Ministero della Cultura, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
- all’udienza pubblica del 4 ottobre 2023, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l’ingiunzione demolitoria è rivolta, oltre che all’autore dell’abuso edilizio, anche al proprietario del bene, seppure non responsabile, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa del soggetto trasgressore (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 9/2017;sez. VI, n. 3789/2017;TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 14/2016;Salerno, sez. I, n. 1028/2017;sez. II, n. 1574/2017;TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 2588/2016;TAR Umbria, Perugia, n. 521/2016;TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 313/2017;TAR Valle d’Aosta, Aosta, n. 32/2017);
- stante il relativo carattere reale di misura riparatoria di un illecito – come detto – permanente, essa è, cioè, opponibile anche ai soggetti estranei al comportamento illecito, quali, appunto, gli eredi o aventi causa dell'autore dell'abuso (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3392/2014;n. 708/2015;n. 1927/2015);
- ciò posto, -OMISSIS- non può fondatamente propugnare la propria estraneità all’illecito edilizio contestato onde sottrarsi alle relative conseguenze sanzionatorie;
- né può fondatamente negare l’insussistenza, in capo a sé, della titolarità dell’immobile abusivo;
- non ha, infatti, provato di aver posto in essere alcun atto abdicativo all’eredità di quest’ultimo (ad es., rinuncia), ma si è limitata ad addurre la mancata accettazione dell’eredità di -OMISSIS-, ossia la propria posizione di mera chiamata alla successione, e non di erede: circostanza – questa – che, ove considerata esimente dagli effetti sanzionatori, finirebbe per lasciare il cespite abusivo nella materiale disponibilità dei successori dell’autore dell’abuso per tutto il tempo previsto dalla legge per la rinuncia o l’accettazione dell’eredità, impedendone la doverosa rimozione ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001;
- in questo senso, con riferimento ad un’ipotesi di ordine di demolizione emesso dal pubblico ministero in esecuzione di una sentenza penale di condanna, Cass. pen., sez. III, n. -OMISSIS- ha osservato che «la trasmissibilità dell'ordine di demolizione agli eredi dell'autore dell'abuso (e ai suoi aventi causa) non comporta … alcun dovere di accertamento della qualità di "erede" che vada oltre la semplice constatazione dell'essere "chiamato all'eredità", ai sensi dell'art. 460 cod. civ.;in altre parole … il PM non è tenuto ad accertare preventivamente che l'attuale destinatario dell'ordine stesso abbia nel frattempo accettato l'eredità (in maniera espressa o tacita), costituendo la chiamata all'eredità legittima presunzione della qualità di erede, soprattutto quando si tratti di persone che avevano con il "de cuius" una relazione qualificata ai sensi dell'art. 536 cod. civ.»;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;
- il tenore della presente pronuncia consente l’assorbimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Cultura.
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;