TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-02, n. 202300207

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-02, n. 202300207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300207
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2023

N. 00207/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00585/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2021, proposto da
Comune di Chieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M C e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

C P, E P, L P e M P, rappresentati e difesi dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gruppo Cogest s.r.l., non costituita in giudizio;



per la condanna

di C P, L P, E P e M P, in qualità di eredi di G F, e di Gruppo Cogest s.r.l., in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento del corrispettivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ammessi a scomputo, mai realizzati, per complessivi euro 69.865,96, oltre ai successivi interessi legali e/o moratori decorrenti dal dovuto al saldo, oltre agli interessi legali ed al maggior danno derivante da svalutazione monetaria, a decorrere dal dovuto sino al saldo definitivo, ovvero la veriore somma risultante all'esito dell'istruttoria del presente procedimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C P, E P, L P e M P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. In attuazione di un piano esecutivo convenzionato per la realizzazione di cinque fabbricati civili su terreni privati in Chieri, il 10 giugno 2005 l'omonimo Comune ha stipulato con i proprietari dei terreni una convenzione edilizia, che, previa quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dai privati, ha autorizzato la realizzazione diretta, da parte dei proprietari, delle opere di urbanizzazione primaria e il 35,87% delle opere di urbanizzazione secondaria, a scomputo degli importi dovuti. Tra i privati stipulanti figurava G F, proprietaria del lotto 7, in favore della quale il Comune di Chieri ha rilasciato il permesso di costruire n. 533 del 3 luglio 2008. Alla stessa sono subentrati, dapprima, la società Gruppo Cogest s.r.l., che ha acquistato inter vivos una quota del terreno al fine di realizzarvi i lavori di costruzione e, successivamente, C, E, L e M P, quali eredi di G F.

2. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Chieri, allegando la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ammesse a scomputo dei relativi oneri, ha domandato la condanna degli attuali comproprietari del lotto 7 (Gruppo Cogest s.r.l., nonché C, E, L e M P) al pagamento della somma di euro 69.865,96, pari al valore attualizzato al 2021 della quota parte degli oneri di urbanizzazione già scomputati.

3. Gruppo Cogest s.r.l., ritualmente intimata, non si è costituita. Hanno invece resistito gli eredi di G F, allegando che parte delle opere erano state realizzate e contestando la quantificazione del credito effettuata dal Comune.

4. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 22 febbraio 2023.

5. Il ricorso è fondato.

6. Il contributo per gli oneri di urbanizzazione costituisce una prestazione patrimoniale imposta dall'art. 16, co. 1, d.p.r. 380/2001 (e prima ancora dall'art. 11 l. 10/1977), connessa al rilascio del permesso di costruire, che si giustifica con la necessità di far partecipare economicamente il privato ai costi delle opere di urbanizzazione che il comune deve realizzare in conseguenza dell'intervento edilizio, in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 agosto