TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-11, n. 202318591

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-11, n. 202318591
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318591
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 18591/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02147/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2021, proposto da
R M, G L, R P, A P, G G, C S, R C, M M, V B, A F E, M B, R P, A G, S R, A P, V N, F S, G C, C V, G P, G P, P G, E D L, E P, P R, M C, G C, S S, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione alle richieste dei ricorrente e delle risposte negative di INPS a Porcarelli Elvio del 18.1.2021, Greco Pietro e Di Leva Edoardo entrambe del 21.12.2020;

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o connesso al precedente, con riserva di eventuali motivi aggiunti;

e per l’accertamento

della spettanza ai ricorrenti del beneficio di cui all’art. 6bis DL 387 del 1987 con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita (TFS), mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno premesso di essere rispettivamente:

- ex appartenenti all’ARMA DEI CARABINIERI: R M, G L, R P, A P, G G, C S, R C, M M, V B, A F E, R P, A G, S R, A P, V N, F S, G C, C V, G P, G P, P G, E D L, E P, M C, G C, S S;

- ex appartenenti alla POLIZIA DI STATO: Bragagni Massimo;

- ex appartenenti alle FORZE ARMATE (Aeronautica Militare): R P;

e di essersi tutti congedati a domanda dai rispettivi enti di appartenenza successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.

I ricorrenti, ritenendo di aver diritto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e al comma 3 dell’articolo 1911 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice ordinamento militare) - all’attribuzione, per la liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, hanno inoltrato una formale istanza/diffida alle amministrazioni di rispettiva appartenenza ricevendo un riscontro negativo.

1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione e omessa applicazione dell’art.

6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in Legge 20 novembre 1987 n. 472 e per come modificato dalla L. 7 agosto 1990, n. 332, e dell'art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n.6.

1.3. Si è costituito in giudizio l’INPS depositando atto di costituzione con il quale ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso ex art. 40 e ss del c.p.a. per non essere stato notificato alle ex Amministrazioni di rispettiva appartenenza, ed ha insistito comunque per il rigetto del ricorso.

1.4. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Deve essere preliminarmente essere esaminata l’eccezione di nullità del ricorso proposta dall’Inps la quale è infondata, dal momento che, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n.1231;
Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465;
Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente instaurata la controversia.

3. Nel merito il ricorso è fondato esclusivamente con riferimento alla posizione dei ricorrenti già appartenenti alla Polizia di Stato, nonché all’Arma dei Carabinieri, questi ultimi in ragione della loro rispettiva appartenenza ad una forza di polizia ad ordinamento militare, come già sostenuto da questa Sezione in fattispecie sovrapponibili alla presente, nonché come affermato da recentissime pronunce del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (Cons. Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831;
Cons. Stato, Sez. II, 16 marzo 2023 n. 2762;).

4. Ciò premesso appare opportuno ripercorrere il percorso logico-argomentativo già seguito da questa Sezione con le recenti sentenze n. 8298 del 21 giugno 2022, n. 9011 dell’1 luglio 2022 e n.9033 del 4 luglio 2022.

L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto” .

Al secondo comma del riferito d.l. è inoltre stabilito che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità;
per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.

5. Sotto un primo profilo, il Collegio non ritiene condivisibile la tesi sostenuta dall’Inps in analoghi ricorsi che, a monte, fa discendere l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente dal fatto che l’elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità per cui è causa, contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, rubricato “Base contributiva”, non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto di controversia;
come infatti rilevato dal Consiglio di Stato “Basti osservare, in senso contrario, che il beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo” (Cons. Stato Sez. III, 22.2.2019 n. 1231).

6. Sotto altro profilo il Collegio non condivide la tesi – sempre sostenuta dall’Inps in analoghi ricorsi - secondo la quale l’art.

6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, sarebbe applicabile soltanto “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate” con esclusione delle altre forze di polizia non espressamente contemplate dalla norma.

Secondo la superiore prospettazione alle forze di polizia ad ordinamento militare si applicherebbe invece l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti»; dunque senza possibilità del riconoscimento dello stesso beneficio a coloro che cessano dal servizio su propria domanda, situazione appunto ricorrente nel caso in esame.

6.1. Il Collegio. al riguardo, osserva che la norma da ultimo richiamata è stata oggetto di abrogazione espressa per opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che ha espunto dall’ordinamento l’intera legge 8 agosto 1990, n. 231, con la sola esclusione degli artt. 4, 5, commi. 1 e 2, 7, 9 e 10;
dunque, per quel che qui rileva, risulta certamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che, appunto, aveva integralmente sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, dovendosi peraltro escludere, alla luce dei principi affermati dal giudice costituzionale (tra le tante, Corte Cost., 24 gennaio 2012, n. 13) fenomeni di reviviscenza normativa dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella versione originaria per come introdotta dalla legge di conversione n.468/1987.

Non soltanto;
va inoltre rilevato che nello stesso codice dell’ordinamento militare è espressamente dichiarata la volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento rispetto a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, coerentemente con il fine perseguito della equiparazione del trattamento economico delle diverse Forze di Polizia (Corte Cost., 12 giugno 1991, n. 277), laddove, all’art. 1911, comma 3, è espressamente stabilito che «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472».

Tutte le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n.387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri.

Infatti, come recentemente osservato dal Consiglio di Stato (Sez. II, n.2831 del 20 marzo 2023) la nozione di Forze di Polizia richiamata dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 è ampia e coerente con la funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall'art. 1 nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. n. 150/1987, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 l. n. 121/1981. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121/1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6 bis. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6 bis d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare. Sicché l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare.

6.2. Non appare poi condivisibile la tesi, sempre sostenuta dall’Inps in analoghi ricorsi, secondo cui il T.F.S. avrebbe natura previdenziale, con la conseguenza che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita dovrebbe trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.

A questo riguardo sono state richiamate le disposizioni recate all'articolo 4 del d.lgs. n. 165\1997, titolato “Maggiorazione della base pensionabile”, che regola l'applicazione dei sei scatti stipendiali sulla pensione prevedendo, per coloro che cessano a domanda, il pagamento della restante contribuzione previdenziale.

In particolare, recita l’art.4 che “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis , della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3”.

Sotto un primo profilo va osservato che mentre l’art.

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