TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-29, n. 202415994
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Testo completo
Pubblicato il 29/08/2024
N. 15994/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12586/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12586 del 2017, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e B N, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Callea in Roma, via Cesare Beccaria 88;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P, M A F e A P, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, corso del Rinascimento n.11;
nei confronti
Comune di Greve in Chianti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Gse prot. -OMISSIS- del 26.9.2017, con cui il Gestore ha comunicato che il progetto della ricorrente non dispone dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi derivanti dal meccanismo incentivante dei titoli di efficienza energetica;
- di tutti gli tutti presupposti, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento avente a oggetto la RVC -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente -OMISSIS- S.r.l. è una ESCo - Energy Service Company – una società finalizzata a svolgere servizi di natura energetica a privati (aziende o cittadini) e presso pubbliche amministrazioni, valorizzando, sul mercato dei titoli, gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, presentando i relativi progetti (RVC – richiesta di verifica e certificazione) al GSE, ottenendo in questo modo i corrispettivi titoli (TTE – titoli di efficienza energetica o CB – certificati bianchi) da monetizzare presso il GME (Gestore dei Mercati Energetici).
In tale qualità ha presentato il 15 ottobre 2015 al GSE, che ha riconosciuto i TTE, la RVC identificata con il codice -OMISSIS- avente ad oggetto gli interventi di efficientamento energetico eseguiti dai seguenti soggetti: Comune di Padova -Padova Fiere – Padiglione 5 e 6 e Comune di Greve in Chianti.
Successivamente, il Gestore dei Servizi energetici ha comunicato, in data 24 maggio 2017, l’avvio del procedimento, ai sensi degli art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, di svolgimento dell’attività di controllo documentale ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3, del DM 11 gennaio 2017 e, in data 26 maggio 2017, la sospensione del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica.
All’esito del procedimento di verifica, il GSE ha definitivamente appurato che:
- con riferimento all’intervento realizzato presso il Comune di Greve in Chianti, la ricorrente non ha fornito documentazione idonea ad attestare la sussistenza di un rapporto, anche indiretto, con il Cliente partecipante, bensì ha fornito una scheda recante le caratteristiche principali dell’intervento (check list) riscontrata con timbro e firma dal Collaboratore di progetto (Ditta Torzini Costruzioni Generali di Arezzo);
- nell’ambito dell’istruttoria, sulla base di quanto dichiarato dal Comune di Greve in Chianti, con la comunicazione del 23 agosto 2017, è stato accertato che l’intervento realizzato presso la scuola materna “Alice Sturiale” di S. Polo ha usufruito di un finanziamento statale non compatibile con i criteri di cumulabilità.
Avverso tale provvedimento, con cui il GSE ha comunicato la mancanza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi e ha evidenziato la volontà di procedere al recupero dei titoli, ha proposto ricorso la ricorrente, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:
I. Violazione di legge ed in particolare dell’art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile e della regola del tempus regit actum; errato richiamo ed errata applicazione del dm 11 gennaio 2017 in luogo del dm 28 dicembre 2012; eccesso di potere ed arbitrarietà della condotta del GSE e conseguente violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 7 della legge 241 del 1990 e del giusto procedimento. In sintesi, l’interessata ha evidenziato come il richiamato d.m. del 2012, applicabile ratione temporis non prevedesse alcuna necessità di delega dal titolare del progetto in favore del soggetto proponente (introdotta dal d.m. 11 gennaio 2017), né il controllo della catena Soggetto titolare–Collaboratore di progetto–Cliente partecipante. Inoltre, la ricorrente ha contestato la legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5, del DM 11 gennaio 2017, se interpretato nel senso di riconoscere efficacia retroattiva agli artt. 4 e 12, in ragione del contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione e dell’art. 6 della CEDU;
II. Violazione di legge per errata applicazione dell’art. 23, comma 3, del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 marzo 2017 n. 51. Eccesso di potere del GSE per aver preteso un comportamento non previsto dalla legge e dallo stesso escluso, né previsto dal DM del 2012 e dalle Linee Guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11. Inoltre, a giudizio della ricorrente, la questione circa l’esistenza di una valida liberatoria e della legittimità dell’acquisto del diritto a chiedere il certificato rientrano nell’ambito civilistico e, dunque, si porrebbero al di fuori del campo d’indagine del GSE;
III. Violazione dell’art. 42, comma 3, del d. lgs 3 marzo 2011 n. 28 e dell’art. 12, commi 13 e 14, del dm 11 gennaio 2017; eccesso di potere per aver ritenuto rilevante la lamentata violazione da parte della ricorrente . Più nel dettaglio, la ricorrente ha osservato che, anche volendo ritenere applicabile il DM citato, non sussisterebbe alcuna violazione talmente rilevante da comportare la decadenza dall’incentivo e il recupero delle somme già erogate, non essendo stati presentati dati non veritieri o documenti mendaci;
IV. Violazione di legge per aver ritenuto privo dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi tutti i progetti della RVC in difformità da quanto previsto nell’art. 14 co. 3 del dm 28/12/2012 , in quanto, quand’anche dovesse risultare accertato che il progetto relativo all’intervento effettuato presso il Comune di Greve in Chianti non possiede i requisiti per il riconoscimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, il provvedimento sarebbe comunque illegittimo per aver revocato tutti i progetti indistintamente oggetto della RVC;
V. Violazione della legge 241/90; motivazione arbitraria ed apodittica; eccesso e/o abuso di potere; violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost . ritenendo arbitraria e pretestuosa la contestazione relativa a presunti interventi, inclusi nel progetto, già incentivati con altri meccanismi non cumulabili, che, secondo la prospettazione attorea infatti non sarebbero rinvenibili, come dimostrerebbe la mancata specificazione degli interventi interessati da parte dello stesso GSE;
VI. Violazione e/o falsa applicazione di legge art. 14, comma 3, del dm 28/12/2012 ed eccesso di potere là dove il GSE annulla l’intera domanda diretta alla valorizzazione dei titoli di efficienza energetica in luogo di una semplice riduzione del quantitativo dei titoli stessi riconosciuti . In proposito la parte assume che, quand’anche dovesse risultare che l’impianto non possieda i requisiti per il riconoscimento degli incentivi ovvero che non